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Circolare

Circolare numero 144 del 08-11-2011

1. Aspetti normativi 2. Assegno ordinario criteri 3. Durata della prestazione 4. Cause di decadenza 5. Misura della prestazione 5.1. Contribuzione correlata 6. Condizioni di accesso e modalità di presentazione della domanda di richiesta finanziamento dell’intervento al Fondo 7. Adempimenti della Sede 8. Contributo addizionale 9. Modalità di compilazione del flusso Uniemens 10. Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’assegno ordinario erogato dal Fondo di solidarietà per il personale delle imprese del credito nei casi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. Vengono richiamati i limiti di finanziamento, la durata massima della prestazione, le condizioni di accesso, le modalità di calcolo dell’assegno e della contribuzione correlata, nonché gli adempimenti delle sedi e dei datori di lavoro. Sono inoltre fornite le indicazioni per il versamento del contributo addizionale e per la compilazione del flusso Uniemens, con i codici causale e i conti contabili da utilizzare.

Fondo di solidarietà del credito: assegno ordinario per sospensione/riduzione dell'attività, contributo addizionale e istruzioni Uniemens

Fondo di solidarietà del credito: assegno ordinario, contributo addizionale e adempimenti operativi

La circolare disciplina gli interventi del Fondo di solidarietà per il personale dipendente dalle imprese del credito nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Vengono richiamati i presupposti normativi, i limiti di finanziamento, la durata massima delle prestazioni, le modalità di calcolo dell’assegno ordinario e della contribuzione correlata, nonché le procedure di domanda, controllo e conguaglio.

Quadro normativo e finalità dell’intervento

Il DM 28 aprile 2000, n. 158 ha istituito il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito. Tra le prestazioni previste rientra l’assegno ordinario per i lavoratori interessati da riduzioni dell’orario o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, disciplinato dall’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2.

L’originaria durata decennale del Fondo è stata prorogata al 30 giugno 2020 dal DM del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 226 del 28 aprile 2006.

Criteri di finanziamento e limiti di copertura

Il finanziamento delle domande presentate dalle aziende è riconoscibile, per ciascuna impresa, entro il limite del doppio dell’ammontare del contributo ordinario dello 0,50% versato dalla medesima azienda dalla data di insorgenza dell’obbligo contributivo fino alla data di presentazione della domanda. Dal calcolo vanno sottratte:

  • le somme già utilizzate per finalità formative di cui all’art. 5, lett. a), punto 1) del Regolamento del Fondo;
  • le somme già utilizzate per precedenti finanziamenti per sospensione o riduzione dell’orario;
  • gli oneri di gestione e amministrazione.

Se l’intervento richiesto supera tali limiti, l’eccedenza rimane a carico del datore di lavoro. La delibera n. 42 del 21 giugno 2010 ha inoltre ripartito le risorse ordinarie disponibili tra le diverse prestazioni del Fondo, in considerazione della temporanea sospensione del contributo ordinario.

Definizione degli eventi di sospensione e riduzione

La delibera n. 110 del 20 giugno 2011 ha precisato che il lavoratore è considerato:

  • temporaneamente sospeso, in ciascuna giornata di totale assenza di prestazione lavorativa determinata dall’intervento del Fondo;
  • in riduzione di orario, nelle giornate in cui presta attività con orario ridotto e l’intervento copre le ore non lavorate.

Durata della prestazione e condizioni di decadenza

In base all’art. 10, comma 6, del DM n. 158/2000, le riduzioni o sospensioni temporanee non possono superare complessivamente 18 mesi pro capite. La delibera n. 98 dell’8 febbraio 2011 ha precisato che la prestazione può essere utilizzata continuativamente nel periodo residuo di vigenza del Fondo.

La circolare evidenzia inoltre che, per tutta la durata della riduzione o sospensione, il lavoratore non deve svolgere alcuna attività lavorativa in favore di soggetti terzi; tale circostanza costituisce condizione indispensabile per il mantenimento del beneficio.

Misura dell’assegno ordinario

Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa, l’assegno ordinario è pari al 60% della retribuzione lorda mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, che sarebbe spettata per le giornate non lavorate. Sono previsti i seguenti massimali mensili:

  • 1.078,00 euro lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile è inferiore a 1.984,00 euro;
  • 1.242,00 euro lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile è compresa tra 1.984,00 euro e 3.137,00 euro;
  • 1.569,00 euro lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile è superiore a 3.137,00 euro.

Nei casi di riduzione dell’orario di lavoro, l’assegno è pari al 60% della retribuzione lorda mensile comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, relativa alle ore non lavorate, con un massimale orario determinato in base al massimale che spetterebbe in caso di sospensione.

Per i lavoratori part-time l’importo è proporzionato alla minore durata della prestazione. Se il lavoratore percepisce altri strumenti di sostegno al reddito, come maternità o malattia, l’assegno ordinario è ridotto dell’importo della prestazione già percepita.

Contribuzione correlata

Per i periodi di erogazione dell’assegno ordinario, il Fondo versa anche la contribuzione correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, compresa quella di anzianità, e per la determinazione della misura della prestazione pensionistica.

La contribuzione correlata è calcolata applicando l’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, vigente di tempo in tempo, alla stessa base retributiva utilizzata per l’assegno ordinario, cioè alla retribuzione lorda che sarebbe spettata al lavoratore per le ore o le giornate non lavorate.

Requisiti di accesso e presentazione della domanda

L’accesso alle prestazioni richiede:

  • l’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro o riducono i livelli occupazionali;
  • la conclusione di tali procedure con un accordo aziendale.

Le prestazioni sono concesse secondo criteri di precedenza e turnazione, nel rispetto del principio di proporzionalità delle erogazioni. Ogni domanda non può riguardare interventi superiori a 12 mesi solari, calcolati dalla prima sospensione o riduzione effettuata.

Le domande sono esaminate dal Comitato Amministratore con cadenza trimestrale, in ordine cronologico di presentazione. Devono essere indirizzate alle strutture INPS presso cui l’azienda assolve gli obblighi contributivi. Le imprese con più posizioni contributive devono presentare domande distinte per ciascuna matricola INPS riferita ai lavoratori interessati.

Contenuto della domanda e dichiarazioni richieste

La domanda, predisposta secondo il fac-simile allegato, deve indicare:

  • i dati del datore di lavoro, ossia denominazione, codice fiscale e matricola INPS;
  • l’accordo aziendale;
  • il numero complessivo dei lavoratori per i quali si richiede l’assegno ordinario, distinto tra lavoratori in riduzione di orario e lavoratori sospesi;
  • il numero totale dei giorni di sospensione e delle ore di riduzione richieste;
  • il finanziamento totale dell’assegno ordinario, distinto tra importo per lavoratori sospesi e importo per lavoratori a orario ridotto;
  • il finanziamento totale della contribuzione correlata, distinto tra sospesi e ridotti;
  • il periodo di utilizzo della prestazione.

È inoltre richiesta una dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si attesti, tra l’altro, il versamento del contributo ordinario dello 0,50% a decorrere dal 1° luglio 2000 e l’ammontare complessivo degli importi versati per i trimestri già scaduti alla data di presentazione della domanda.

Istruttoria delle Sedi e successiva gestione

Le Sedi INPS, al ricevimento della domanda, devono verificare:

  • la completezza della domanda;
  • la regolarità dell’iscrizione dell’azienda al Fondo;
  • la regolarità del versamento del contributo ordinario dello 0,50%.

Le domande istruite sono trasmesse alla Direzione Generale - D.C. Prestazioni a sostegno del reddito, che provvede all’inoltro al Comitato competente. Dopo l’approvazione, la Sede comunica l’esito all’azienda e monitora la congruità degli importi conguagliati e il rispetto delle regole di utilizzo della prestazione. La circolare preannuncia anche l’implementazione delle procedure informatiche per la gestione delle domande e dei controlli, con successiva comunicazione delle istruzioni operative.

Contributo addizionale

L’art. 6, comma 1, lett. b), del DM n. 158/2000 prevede, in caso di fruizione delle prestazioni per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, fino a un massimo dell’1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile con applicazione di un coefficiente correttivo rapportato alle retribuzioni perdute rispetto a quelle rimaste a carico del datore.

Con la delibera n. 99 del 28 marzo 2011, il Comitato Amministratore ha stabilito che, per l’anno 2011, il contributo addizionale è dovuto nella misura dell’1% e si applica agli eventi di sospensione o riduzione verificatisi nel corso dell’anno. La base di calcolo è costituita dalla somma delle retribuzioni perse dei lavoratori interessati. Il versamento avviene tramite esposizione nel flusso UNIEMENS.

Compilazione del flusso Uniemens e conguaglio

La circolare equipara l’assegno ordinario alle integrazioni salariali ordinarie per caratteristiche e modalità di fruizione. Il datore di lavoro anticipa l’assegno ai lavoratori aventi diritto e successivamente conguaglia il relativo credito con i contributi dovuti all’INPS, secondo un meccanismo analogo a quello della CIGO.

Il conguaglio avviene nel flusso UNIEMENS, con esposizione delle informazioni relative alla sospensione o riduzione nel mese in cui si colloca l’evento. Deve essere utilizzato il codice evento di nuova istituzione "ASO". Nell’elemento relativo alla riduzione devono essere indicate le ore non lavorate, mentre nell’apposito campo deve essere riportato l’identificativo dell’autorizzazione comunicato dalla struttura territoriale.

La circolare richiama anche la corretta compilazione dei campi relativi alla retribuzione teorica mensile e alla retribuzione persa, distinguendo tra l’intero mese e le sole ore o giornate oggetto dell’intervento. È inoltre introdotto un nuovo elemento di denuncia per indicare le somme anticipate e l’importo del contributo addizionale; quest’ultimo deve essere pari all’aliquota dell’1% moltiplicata per le retribuzioni perse associate al codice evento ASO.

In sede di ricostruzione del modello DM10 virtuale, il recupero dell’assegno ordinario è riportato nel quadro D con il codice "L108" e il contributo addizionale nel quadro B-C con il codice "M102".

Istruzioni contabili

Per la contabilizzazione dell’assegno ordinario anticipato e poi conguagliato, la procedura di ripartizione contabile imputa l’importo al conto di nuova istituzione FBR30110, relativo all’assegno ordinario per il sostegno del reddito di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2, del DM n. 158/2000, come modificato dal DM n. 51635/2010.

Il contributo addizionale è invece imputato ai conti già istituiti con la circolare n. 193/2000:

  • FBR21011, per il contributo addizionale di competenza degli anni precedenti, contraddistinto dal codice causale "M102";
  • FBR21071, per il contributo addizionale di competenza dell’anno in corso, contraddistinto dal codice causale "M102".

Punti principali

Quadro normativo e finalità del Fondo

La circolare richiama il DM 28 aprile 2000, n. 158, che ha istituito il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito. Il Fondo eroga, tra le altre prestazioni, specifici trattamenti per i lavoratori interessati da riduzioni dell’orario o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa. La vigenza del Fondo, originariamente decennale, è stata prorogata al 30 giugno 2020 dal DM 28 aprile 2006, n. 226.

Criteri di finanziamento dell’assegno ordinario

Per le domande relative a sospensione o riduzione dell’orario, il finanziamento concedibile è limitato al doppio dell’ammontare del contributo ordinario dello 0,50% versato dall’azienda dalla data di insorgenza dell’obbligo contributivo fino alla data di presentazione della domanda, al netto delle somme già utilizzate per finalità formative, per precedenti interventi analoghi e degli oneri di gestione e amministrazione. Se l’intervento richiesto supera tali limiti, la differenza resta a carico del datore di lavoro. La delibera n. 42 del 21 giugno 2010 ha inoltre ripartito le risorse ordinarie del Fondo tra le prestazioni disponibili, in considerazione della sospensione del contributo ordinario.

Definizione di sospensione e riduzione dell’orario

Con delibera n. 110 del 20 giugno 2011 è stato chiarito che il lavoratore è considerato temporaneamente sospeso in ciascuna giornata di totale assenza di prestazione lavorativa dovuta all’intervento del Fondo. È invece in riduzione di orario quando, pur lavorando, presta attività con orario ridotto e il Fondo copre le ore non lavorate della giornata.

Durata massima della prestazione

La durata complessiva delle riduzioni o sospensioni temporanee non può superare 18 mesi pro capite, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del DM n. 158/2000. La delibera n. 98 dell’8 febbraio 2011 precisa che la prestazione può essere utilizzata continuativamente nel periodo residuo di vigenza del Fondo.

Cause di decadenza

Condizione essenziale per il mantenimento del beneficio è che, durante il periodo di riduzione o sospensione, il lavoratore non svolga alcuna attività lavorativa in favore di soggetti terzi.

Misura dell’assegno ordinario

Nei casi di sospensione, l’assegno ordinario è pari al 60% della retribuzione lorda mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, spettante per le giornate non lavorate, con massimali mensili differenziati in funzione della retribuzione lorda: 1.078,00 euro se inferiore a 1.984,00 euro; 1.242,00 euro se compresa tra 1.984,00 euro e 3.137,00 euro; 1.569,00 euro se superiore a 3.137,00 euro. Nei casi di riduzione dell’orario, l’assegno è pari al 60% della retribuzione relativa alle ore non lavorate, con un massimale orario determinato in relazione al massimale spettante in caso di sospensione. Per i lavoratori part-time l’importo è proporzionato alla minore durata della prestazione. Se il lavoratore percepisce altri strumenti di sostegno al reddito, l’assegno ordinario è ridotto dell’importo percepito.

Contribuzione correlata

Per i periodi coperti dall’assegno ordinario è dovuta, a carico del Fondo, la contribuzione correlata utile al diritto e alla misura della pensione, compresa quella di anzianità. La copertura è calcolata applicando l’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, tempo per tempo vigente, alla medesima retribuzione di riferimento usata per l’assegno ordinario, cioè alla retribuzione lorda che sarebbe spettata per le ore o giornate non lavorate.

Condizioni di accesso e presentazione delle domande

L’accesso è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro o riducono i livelli occupazionali e alla conclusione di tali procedure con un accordo aziendale. Le prestazioni sono concesse secondo criteri di precedenza, turnazione e proporzionalità. Ogni domanda non può riguardare interventi superiori a 12 mesi solari a partire dalla prima sospensione o riduzione. Le domande sono esaminate trimestralmente dal Comitato Amministratore, secondo l’ordine cronologico di presentazione, e devono essere indirizzate alle Sedi INPS presso cui sono assolti gli obblighi contributivi. Le aziende con più posizioni contributive devono presentare domande distinte per ciascuna matricola INPS.

Contenuto della domanda

La domanda deve essere redatta sul fac-simile allegato e contenere i dati del datore di lavoro, l’accordo aziendale, il numero complessivo dei lavoratori interessati, distinti tra sospesi e in riduzione orario, il numero totale dei giorni di sospensione e delle ore di riduzione richieste, il finanziamento totale dell’assegno ordinario e della contribuzione correlata, distinti per tipologia di intervento, il periodo di utilizzo della prestazione e una dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante ex DPR n. 445/2000, attestante in particolare il versamento del contributo ordinario dello 0,50% dal 1° luglio 2000 e l’ammontare complessivo dei versamenti per i trimestri già scaduti.

Adempimenti delle Sedi INPS

Le Sedi devono istruire la domanda verificando la completezza dell’istanza, la regolarità dell’iscrizione dell’azienda al Fondo e la regolarità del versamento del contributo ordinario dello 0,50%. Le domande istruite vengono trasmesse alla Direzione Generale - D.C. Prestazioni a sostegno del reddito - per l’inoltro al Comitato competente. Dopo l’approvazione, la Sede comunica l’esito all’azienda e monitora la congruità degli importi conguagliati e il rispetto delle regole di utilizzo della prestazione. La circolare annuncia anche l’implementazione delle procedure informatiche per la gestione delle domande e dei controlli successivi.

Contributo addizionale

L’art. 6, comma 1, lett. b), del DM n. 158/2000 prevede un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, fino all’1,50% della retribuzione imponibile, con coefficiente correttivo rapportato alle retribuzioni perse rispetto a quelle rimaste in carico al datore. Per il 2011, la delibera n. 99 del 28 marzo 2011 ha fissato il contributo addizionale nella misura dell’1%, applicabile agli eventi di sospensione o riduzione avvenuti nell’anno. La base di calcolo è la somma della retribuzione persa dei lavoratori coinvolti e il versamento avviene tramite il flusso Uniemens.

Compilazione del flusso Uniemens

L’assegno ordinario segue, per analogia, le regole di fruizione della CIGO: il datore di lavoro anticipa la prestazione ai lavoratori e conguaglia il credito con i contributi dovuti all’INPS. Il conguaglio avviene nel flusso UNIEMENS, esponendo le informazioni relative alla sospensione o riduzione nel mese dell’evento. Nei campi previsti va inserito il codice evento di nuova istituzione "ASO"; per le ore di riduzione va indicato il numero di ore non lavorate, mentre nell’apposito elemento deve essere riportato l’identificativo dell’autorizzazione comunicato dalla struttura territoriale. Vengono introdotti anche il nuovo elemento di denuncia per indicare le somme anticipate e l’importo del contributo addizionale, nonché i codici di ricostruzione del modello DM virtuale: "L108" per il recupero dell’assegno ordinario e "M102" per il contributo addizionale.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dell’assegno ordinario anticipato e conguagliato, il quadro D del modello DM virtuale viene valorizzato con il codice causale "L108" e l’importo è imputato al conto di nuova istituzione FBR30110. Il contributo addizionale, invece, è imputato ai conti già esistenti: FBR21011 per la competenza degli anni precedenti e FBR21071 per la competenza dell’anno in corso, entrambi riferiti al codice causale "M102".

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