Circolare numero 146 del 11-11-2011
Premessa Il nuovo Regolamento di attuazione del decentramento territoriale dell’Istituto. Il procedimento di istituzione di nuove Agenzie sul territorio Agenzie fuori parametro 4.1 Modifica del bacino di utenza delle Agenzie sul territorio già istituite e funzionanti, in linea con i parametri previsti nel Nuovo Regolamento. 5. Adempimenti operativi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo Regolamento di attuazione del decentramento territoriale e i criteri per istituire, modificare, trasformare o chiudere le Agenzie sul territorio. Definisce i parametri minimi di bacino di utenza, con particolare rilievo per la popolazione residente e per le zone ipocoperte, e disciplina il procedimento amministrativo con i ruoli di Direttore regionale, Direzione generale e Presidente. Viene inoltre richiesto alle Direzioni regionali di valutare gli assetti territoriali esistenti e trasmettere entro il 16 dicembre 2011 un piano degli interventi eventuali.
Nuovo Regolamento per il decentramento territoriale e istituzione/modifica delle Agenzie INPS sul territorio
Nuovo Regolamento per il decentramento territoriale e istituzione/modifica delle Agenzie INPS sul territorio
La circolare illustra il nuovo assetto regolamentare del decentramento territoriale dell’Istituto e definisce il procedimento per l’istituzione di nuove Agenzie nonché per la revisione, trasformazione o chiusura di quelle esistenti. L’intervento si colloca nel quadro del Regolamento di Organizzazione e del nuovo Regolamento di attuazione del decentramento territoriale, approvato nel 2011, con l’obiettivo di coniugare prossimità all’utenza, efficienza organizzativa ed экономicosità della gestione.
Quadro normativo e finalità del decentramento
L’art. 19, comma 1, lettera j), del Regolamento di Organizzazione attribuisce al Direttore regionale il potere di formulare proposte di modifica della dislocazione, degli ambiti territoriali e delle competenze delle strutture territoriali. L’art. 22 disciplina invece l’istituzione di nuove Agenzie sulla base di criteri di fattibilità e di una metodologia di valutazione costi/benefici. Il Nuovo Regolamento di attuazione del decentramento territoriale, approvato con determinazione presidenziale n. 333 del 1° agosto 2011, sostituisce il precedente regolamento del 1996 e aggiorna i criteri per valutare l’opportunità di istituire nuove strutture sul territorio.
Parametri minimi per la costituzione di nuove Agenzie
Il nuovo impianto regolamentare definisce parametri minimi per l’istituzione di una nuova Agenzia, tenendo conto della domanda potenziale e della necessità di garantire prossimità di risposta all’utenza. I parametri indicati sono:
- popolazione residente: almeno 28.000;
- popolazione attiva: almeno 18.000;
- pensioni in essere: almeno 5.000;
- zone ipocoperte: il Comune/frazione deve distare oltre 10 km dalla struttura INPS più vicina;
- almeno l’80% dei comuni/frazioni del bacino deve collocarsi in zona ipocoperta.
La circolare precisa che i requisiti relativi alla popolazione residente e alle zone ipocoperte sono indispensabili, mentre popolazione attiva e pensioni in essere possono essere valutate in relazione alle specificità socio-economiche del territorio. In ogni caso, la finalità prioritaria è la riduzione delle zone ipocoperte. Inoltre, la Direzione generale procederà con cadenza biennale alla revisione dei parametri, in considerazione dello sviluppo dei canali di contatto alternativi allo sportello.
Procedimento per l’istituzione di nuove Agenzie
L’istituzione di nuove Agenzie è disposta dal Presidente dell’Istituto su proposta del Direttore generale. La proposta deve essere preceduta da una valutazione del Direttore regionale competente, che trasmette alla Direzione centrale Organizzazione una relazione completa degli elementi istruttori. Tale relazione deve contenere:
- l’elenco dei comuni e dei CAP che costituiranno l’ambito territoriale della nuova Agenzia, con indicazione della struttura di provenienza;
- i dati del bacino di utenza della nuova Agenzia, con riferimento a popolazione residente, popolazione attiva e pensioni in essere, in linea con i parametri minimi;
- i dati e gli ambiti territoriali delle strutture la cui competenza si modificherà per effetto della nuova istituzione;
- i costi cessanti e i costi emergenti connessi alla riconfigurazione del decentramento.
Alla relazione devono essere allegati i pareri del Comitato regionale e del Comitato provinciale, espressamente qualificati come obbligatori ma non vincolanti. La Direzione centrale Organizzazione, con il supporto delle altre strutture centrali, predispone gli atti propedeutici alla determinazione presidenziale; i provvedimenti attuativi sono poi adottati dal Direttore regionale competente, di concerto con le strutture centrali interessate.
Agenzie fuori parametro: revisione, chiusura o trasformazione
Per le Agenzie già istituite e funzionanti che risultino fuori parametro, il Nuovo Regolamento consente la rivisitazione dei bacini di utenza, la chiusura o la trasformazione in Punti INPS o Punti Cliente. Tale intervento è possibile quando i bacini presentino valori inferiori ai parametri fissati e, nel triennio precedente, il costo medio unitario di prodotto sia stato superiore di almeno il 20% rispetto a quello della Direzione provinciale di riferimento.
La valutazione è rimessa al Direttore regionale, che deve svolgere un’analisi costi/benefici ai sensi dell’art. 22 del Regolamento di Organizzazione e verificare anche la possibilità di instaurare sinergie logistico/funzionali con altre pubbliche amministrazioni. La proposta alla Direzione generale deve essere accompagnata da una relazione contenente:
- i comuni e i CAP interessati dalla modifica dei bacini, con indicazione delle strutture cedenti e riceventi;
- i dati di bacino di utenza e gli ambiti territoriali delle strutture coinvolte nella modifica, chiusura o trasformazione;
- eventuali sinergie con altri soggetti pubblici;
- i costi cessanti e i costi emergenti derivanti dalla riconfigurazione territoriale.
Anche in questo caso i pareri dei Comitati regionale e provinciale sono obbligatori ma non vincolanti. La Direzione centrale Organizzazione predispone gli atti istruttori e la decisione finale sulla modifica dei bacini, sulla chiusura o sulla trasformazione è adottata dal Presidente su proposta del Direttore generale.
Possibilità di riorganizzare anche Agenzie in linea con i parametri
La circolare precisa che il Direttore regionale può sempre proporre modifiche della dislocazione e degli ambiti territoriali delle strutture territoriali, anche quando le Agenzie risultino già in linea con i parametri del Nuovo Regolamento. Ciò consente di ridisegnare i bacini di utenza per riequilibrare i carichi di lavoro e migliorare efficacia, efficienza ed economicità del servizio, mantenendo comunque la logica della prossimità all’utenza.
Viene richiamata, in particolare, la possibilità di riallocare comuni o frazioni verso Agenzie territoriali prossime ai capoluoghi di regione o di provincia, anche se attualmente gravitano su Agenzie interne della Direzione provinciale, con vantaggi per l’utenza in termini di tempi di accesso e fruibilità dei servizi. In tale ipotesi, la modifica del bacino di utenza è deliberata dal Direttore generale all’esito dell’iter procedimentale già descritto.
Esiti dell’analisi preventiva e priorità operative
La circolare dà conto di un’analisi preventiva condotta sulle Agenzie territoriali, dalla quale emerge che:
- la quasi totalità delle Agenzie risulta in linea con i parametri del nuovo Regolamento;
- la generalità delle strutture presenta costi medi unitari di prodotto significativamente inferiori a quelli della Direzione provinciale di riferimento;
- la maggior parte delle strutture ha livelli di produttività tali da consentire un ampliamento dell’offerta di servizio.
Alla luce di tali esiti e delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, viene stabilito che debba essere data assoluta priorità agli interventi di ottimizzazione della rete esistente. La costituzione di nuove Agenzie è quindi ammessa solo in casi residuali ed eccezionali, quando sia dimostrata l’impossibilità di soddisfare la domanda di servizio con le strutture già operative.
Adempimenti delle Direzioni regionali e termine finale
Gli esiti dell’analisi preventiva e le relative modalità di calcolo saranno inviati tramite PEI ai Direttori regionali interessati, per le valutazioni di competenza. Ciascuna Direzione regionale deve effettuare un’analisi degli assetti territoriali del decentramento nella propria regione e trasmettere alla Direzione centrale Organizzazione, entro il 16 dicembre 2011, un piano degli eventuali interventi da porre in essere.
Il piano può riguardare, in particolare, la modifica dei bacini di utenza, la trasformazione o la chiusura delle Agenzie, alla luce dei nuovi criteri regolamentari e degli obiettivi di razionalizzazione del servizio sul territorio.
Punti principali
Quadro normativo e competenze
La circolare richiama l’art. 19, comma 1, lettera j), del Regolamento di Organizzazione, che attribuisce al Direttore regionale il potere di formulare proposte di modifica della dislocazione, degli ambiti territoriali e delle competenze delle strutture sul territorio. Richiama inoltre l’art. 22, che disciplina l’istituzione di nuove Agenzie in base a criteri di fattibilità e valutazione costi/benefici. Il nuovo Regolamento di attuazione del decentramento territoriale è stato approvato con determinazione presidenziale n. 333 del 1° agosto 2011 e sostituisce quello del 1996.
Parametri per l’istituzione di nuove Agenzie
L’istituzione di una nuova Agenzia deve basarsi su parametri minimi di riferimento: popolazione residente pari almeno a 28.000, popolazione attiva pari almeno a 18.000, pensioni in essere pari almeno a 5.000 e presenza di zone ipocoperte, con almeno l’80% dei comuni/frazioni del bacino in area ipocoperta. Sono obbligatori i requisiti relativi a popolazione residente e zone ipocoperte, mentre popolazione attiva e pensioni in essere possono essere valutate in relazione alle caratteristiche socio-economiche dell’area. Una zona è ipocoperta se il comune/frazione dista più di 10 km dalla struttura INPS più vicina.
Procedura per l’istituzione di nuove Agenzie
L’istituzione delle nuove Agenzie è determinata dal Presidente dell’Istituto su proposta del Direttore generale. La proposta deve essere istruita dal Direttore regionale competente, che trasmette alla Direzione centrale Organizzazione una relazione contenente: elenco di comuni e CAP che costituiscono l’ambito territoriale, dati di bacino di utenza della nuova Agenzia, dati delle strutture interessate dalla modifica degli ambiti territoriali, nonché costi cessanti e costi emergenti derivanti dalla riconfigurazione. Alla relazione vanno allegati i pareri del Comitato regionale e del Comitato provinciale, obbligatori ma non vincolanti. La Direzione centrale Organizzazione predispone gli atti propedeutici alla determinazione presidenziale; i provvedimenti attuativi sono adottati dal Direttore regionale di concerto con le strutture centrali interessate.
Agenzie fuori parametro: rivisitazione, chiusura o trasformazione
L’art. 2 del Nuovo Regolamento consente di rivisitare i bacini di utenza, chiudere o trasformare in Punti INPS o Punti Cliente le Agenzie già operative che risultino sotto soglia rispetto ai parametri e che, nel triennio precedente, abbiano avuto un costo medio unitario di prodotto superiore di almeno il 20% rispetto alla Direzione provinciale di riferimento. Le valutazioni sono svolte dal Direttore regionale, che deve effettuare un’analisi costi/benefici ed esplorare eventuali sinergie logistico/funzionali con altre pubbliche amministrazioni prima di formulare la proposta alla Direzione generale.
Contenuto della proposta per le Agenzie fuori parametro
La proposta, corredata dai pareri obbligatori ma non vincolanti del Comitato regionale e del Comitato provinciale, va trasmessa alla Direzione centrale Organizzazione con una relazione che indichi: comuni e CAP interessati, strutture cedenti e riceventi, dati di bacino e ambiti territoriali delle strutture coinvolte, eventuali sinergie con altri soggetti pubblici, costi cessanti e costi emergenti. Anche in questo caso la Direzione centrale Organizzazione predispone gli atti propedeutici, mentre la modifica dei bacini, la chiusura o la trasformazione sono determinate dal Presidente su proposta del Direttore generale.
Riorganizzazione dei bacini di utenza di Agenzie già in linea
La circolare chiarisce che il Direttore regionale, in base all’art. 19, comma 1, lettera j), può proporre anche modifiche degli ambiti territoriali di Agenzie già esistenti e conformi ai parametri del Nuovo Regolamento. Tali modifiche possono essere utili per riequilibrare i carichi di lavoro, migliorare l’efficienza e avvicinare i servizi all’utenza, ad esempio spostando comuni o frazioni dall’Agenzia interna della Direzione provinciale verso Agenzie territoriali più vicine ai capoluoghi. In questo caso la modifica del bacino di utenza è deliberata dal Direttore generale, nell’ambito dell’iter procedimentale previsto.
Esiti dell’analisi preventiva e priorità operative
Dall’analisi preventiva sulle Agenzie emerge che la quasi totalità è in linea con i parametri del nuovo Regolamento, che i costi medi unitari di prodotto sono in generale inferiori a quelli della Direzione provinciale di riferimento e che la maggior parte delle strutture presenta livelli di produttività tali da consentire un ampliamento dell’offerta di servizio. Per effetto di tali esiti e delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, la priorità deve essere attribuita agli interventi di ottimizzazione della rete esistente; la costituzione di nuove Agenzie è quindi ammessa solo in casi del tutto residuali ed eccezionali, quando sia dimostrata l’impossibilità di soddisfare la domanda con le strutture attuali.
Adempimenti delle Direzioni regionali e scadenza
Gli esiti dell’analisi preventiva e le modalità di calcolo adottate saranno inviati tramite PEI ai Direttori regionali interessati. Le Direzioni regionali devono esaminare gli assetti territoriali del decentramento dei servizi nella propria regione e trasmettere alla Direzione centrale Organizzazione, entro il 16 dicembre 2011, un piano degli eventuali interventi che intendono porre in essere, incluse modifiche dei bacini di utenza, trasformazioni o chiusure di Agenzie.
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