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Circolare

Circolare numero 12 del 07-11-2011 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare prende atto della decisione della BCE del 3 novembre 2011 che fissa il tasso ufficiale di riferimento all’1,25% con decorrenza 9 novembre 2011. Da tale data sono aggiornati l’interesse di differimento e dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi, determinato nel 7,25%, e le misure delle sanzioni civili collegate, fissate rispettivamente al 6,75% o al 30% annuo a seconda delle diverse fattispecie. Sono inoltre richiamati i limiti massimi delle sanzioni e l’applicazione degli interessi di mora oltre tali tetti.

Variazione del tasso di riferimento BCE e aggiornamento di interesse di differimento/dilazione e sanzioni civili dal 9 novembre 2011

Variazione del tasso di riferimento BCE e aggiornamento degli oneri contributivi

La circolare dà attuazione alla decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 3 novembre 2011, che ha fissato il tasso ufficiale di riferimento all’1,25% con decorrenza 9 novembre 2011. In conseguenza di tale variazione, vengono aggiornate le misure dell’interesse di differimento e di dilazione, nonché delle sanzioni civili applicabili alla regolarizzazione dei debiti contributivi e relativi accessori di legge.

Effetti della decisione BCE e immediata efficacia del TUR

Viene ricordato che, dal 1° gennaio 2004, non è più necessaria la periodica determinazione del tasso ufficiale di riferimento da parte della Banca d’Italia per rendere efficace il tasso fissato dalla BCE. Ne consegue che il TUR determinato dalla BCE è immediatamente efficace e può essere utilizzato ai fini del calcolo degli oneri connessi alla regolarizzazione contributiva.

Interesse di differimento e di dilazione

A decorrere dal 9 novembre 2011, l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge è fissato nella misura del 7,25% annuo. Il valore è ottenuto applicando al tasso ufficiale di riferimento dell’1,25% la maggiorazione di 6 punti percentuali prevista dall’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996.

La nuova misura si applica a tutte le istanze di:

  • dilazione,
  • rateazione,
  • differimento,

presentate a partire dal 9 novembre 2011.

Sanzioni civili: misure applicabili

La circolare adegua anche l’aliquota di calcolo delle sanzioni civili, richiamando il nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 e i chiarimenti della circolare n. 14 dell’1 giugno 2001.

Ipotesi con sanzione al 6,75% annuo

La sanzione civile è pari al 6,75% annuo, corrispondente al tasso ufficiale di riferimento dell’1,25% maggiorato di 5,5 punti, nei seguenti casi:

  • mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui importo risulta dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a);
  • denuncia spontanea della situazione debitoria, prima di contestazioni o richieste dell’Ente, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento, purché la contribuzione sia versata entro i 30 giorni successivi alla denuncia, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), secondo periodo;
  • mancato o ritardato pagamento dovuto a oggettive incertezze legate a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento sia effettuato entro il termine fissato dall’Ente, ai sensi dell’art. 116, comma 10.

In tali ipotesi, la sanzione civile non può superare il 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Ipotesi con sanzione al 30% annuo

La sanzione civile è pari al 30% annuo nei casi di:

  • evasione contributiva accertata dall’Ente;
  • denuncia della situazione debitoria presentata oltre un anno dopo la scadenza del termine di pagamento;
  • denuncia della contribuzione dovuta entro dodici mesi dalla scadenza, ma senza pagamento nei 30 giorni successivi alla denuncia.

In queste ipotesi la sanzione civile non può superare il 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Interessi di mora oltre il tetto massimo delle sanzioni

La circolare precisa che, qualora sia raggiunto il limite massimo della sanzione civile senza che sia intervenuto il pagamento integrale del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973. Il tasso di mora richiamato è quello determinato dal decreto del Ministero delle finanze, indicato nella circolare nella misura del 5,0243% annuo.

Destinatari pratici e ambito applicativo

Il documento è rivolto alla disciplina della regolarizzazione dei debiti contributivi e degli accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. Le nuove misure incidono quindi sia sulle modalità di rateizzazione e dilazione, sia sul calcolo delle sanzioni civili applicabili alle diverse fattispecie di omissione, ritardo, evasione o denuncia tardiva.

Punti principali

Decisione BCE e decorrenza del nuovo tasso

Con decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 3 novembre 2011, il tasso ufficiale di riferimento è stato fissato nella misura dell’1,25% con decorrenza dal 9 novembre 2011. La circolare precisa che, dal 1° gennaio 2004, non è più necessaria la periodica determinazione del TUR da parte della Banca d’Italia per rendere efficace il tasso fissato dalla BCE, poiché la definizione della BCE è immediatamente efficace.

Interesse di differimento e di dilazione

Dal 9 novembre 2011 l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge è fissato al 7,25% annuo, calcolato come tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti percentuali ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire da tale data.

Sanzioni civili per omesso o ritardato pagamento

Per i casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare risulta dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, nonché per la denuncia spontanea della situazione debitoria entro dodici mesi dalla scadenza e con pagamento entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione civile è pari al 6,75% annuo. Tale misura deriva dal tasso ufficiale di riferimento dell’1,25% aumentato di 5,5 punti percentuali, in applicazione dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b), della normativa richiamata dalla circolare.

Sanzioni civili per incertezze interpretative riconosciute

Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, la sanzione civile è anch’essa pari al 6,75% annuo. La condizione è che il versamento della contribuzione sia effettuato entro il termine fissato dall’Ente, ai sensi dell’art. 116, comma 10.

Sanzioni per evasione contributiva e denunce tardive

Nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, di denuncia della situazione debitoria oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure di denuncia entro dodici mesi dalla scadenza senza pagamento nei 30 giorni successivi, la sanzione civile è pari al 30% annuo. La circolare richiama in proposito l’art. 116, comma 8, lettera b).

Limiti massimi e interessi di mora

Per le sanzioni civili è richiamato il limite massimo del 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge nelle ipotesi sanzionate al 6,75%, e del 60% nelle ipotesi sanzionate al 30%. Raggiunto il tetto massimo, se il dovuto non è stato integralmente pagato, sul debito contributivo maturano interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, attualmente fissati nella misura del 5,0243% annuo.

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