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Circolare

Circolare numero 13 del 11-11-2011 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’applicazione del contributo di perequazione previsto dall’art. 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, sui trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui. Il contributo si applica dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014, con aliquota del 5% sulla quota eccedente 90.000 euro fino a 150.000 euro e del 10% oltre tale soglia, senza che il trattamento complessivo possa scendere sotto 90.000 euro lordi annui. La trattenuta è effettuata in via preventiva su ciascun rateo mensile, con conguaglio finale, ed è stata calcolata dal Casellario centrale dei pensionati, che ha trasmesso agli enti i dati necessari. La circolare precisa inoltre quali prestazioni rientrano nel calcolo, che il contributo è interamente deducibile ai fini IRPEF, le modalità operative di trattenuta e gli aspetti contabili per il riversamento allo Stato.

Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici superiori a 90.000 euro annui

Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici superiori a 90.000 euro annui

La circolare dà attuazione al contributo di perequazione previsto dall’art. 18, comma 22-bis, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La misura riguarda i trattamenti pensionistici complessivi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui e viene applicata con trattenuta preventiva sui ratei mensili, salvo conguaglio a fine anno.

Base normativa e periodo di applicazione

Il contributo è stato istituito in considerazione dell’eccezionalità della situazione economica internazionale e delle esigenze di finanza pubblica. La sua applicazione decorre dal 1° agosto 2011 e termina il 31 dicembre 2014. Ai fini del calcolo, si assume come riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo dell’anno considerato.

Misura del contributo e soglie reddituali

Il contributo è determinato in modo progressivo:

  • 5% sulla parte di trattamento che eccede 90.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro;
  • 10% sulla parte che eccede 150.000 euro.

La circolare precisa che, anche dopo la riduzione derivante dal contributo, il trattamento pensionistico complessivo non può in alcun caso scendere sotto i 90.000 euro lordi annui.

Prestazioni pensionistiche rilevanti

Ai fini dell’individuazione dei soggetti interessati, devono essere considerate tutte le pensioni obbligatorie e anche i trattamenti integrativi e complementari. Rientrano nel computo anche le prestazioni erogate da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o in integrazione del trattamento obbligatorio, comprese quelle richiamate dai decreti legislativi:

  • n. 563 del 1996;
  • n. 357 del 1990;
  • n. 252 del 2005.

Sono inoltre inclusi i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge n. 70/1975, la gestione speciale ad esaurimento di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 761/1979 e le gestioni di previdenza obbligatorie presso l’INPS per specifiche categorie di personale (imposte di consumo, aziende private del gas, esattorie e ricevitorie delle imposte dirette).

Modalità operative di trattenuta

La trattenuta è effettuata in via preventiva su ciascun rateo mensile di pensione e viene poi rideterminata a consuntivo. Per le pensioni erogate dall’Ente, la trattenuta è stata applicata a decorrere dal mese di novembre 2011; i conguagli relativi ad agosto, settembre e ottobre 2011 sono stati recuperati sui ratei di novembre e dicembre 2011.

Il contributo è stato inserito nell’area dei crediti e debiti dei pensionati con il codice debito "DE67" – contributo perequazione L. 111/2011 – con indicazione dell’importo complessivo e della rata. Gli interessati sono stati informati tramite nuovo certificato di pensione contenente apposita nota.

Trattamento fiscale

L’importo trattenuto a titolo di contributo di perequazione è interamente deducibile e, per effetto di tale deduzione, riduce l’imponibile IRPEF da assoggettare a tassazione.

Più pensioni e ripartizione proporzionale

Nel caso in cui il soggetto percepisca più pensioni erogate da enti diversi, il contributo annuo viene trattenuto in misura proporzionale ai trattamenti erogati. Il Casellario centrale dei pensionati, gestito dall’INPS, ha elaborato i dati e comunicato agli enti gli elementi necessari per l’applicazione del prelievo.

Disposizioni contabili e riversamento allo Stato

Per la contabilizzazione delle somme trattenute sono stati istituiti specifici conti di partite di giro:

  • conto 9722060/70 tra le entrate;
  • conto 9421060/70 tra le uscite.

Entrambi i conti recano la descrizione del contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici ex art. 18, comma 22-bis, della legge n. 111/2011. L’imputazione al conto di entrata è effettuata dalla procedura dei pagamenti delle pensioni e vi confluiscono anche eventuali conguagli a credito e a debito del pensionato. I rapporti con lo Stato per il riversamento del contributo sono tenuti dalla Direzione Contabilità e Finanze.

Punti principali

Base normativa e finalità

Il contributo di perequazione è istituito dall’art. 18, comma 22-bis, della legge n. 111/2011 di conversione del D.L. n. 98/2011. La misura è giustificata dall’eccezionalità della situazione economica e dalle esigenze di finanza pubblica, e opera sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie.

Soglia di applicazione, aliquote e decorrenza

Il contributo si applica ai trattamenti pensionistici complessivi superiori a 90.000 euro lordi annui. È dovuto nella misura del 5% sulla parte eccedente 90.000 euro fino a 150.000 euro e del 10% sulla parte eccedente 150.000 euro. La decorrenza è dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014.

Prestazioni incluse nel computo

Nel calcolo della soglia rilevano tutti i trattamenti pensionistici obbligatori e anche i trattamenti integrativi e complementari. Sono ricompresi, tra gli altri, quelli previsti dai decreti legislativi n. 563/1996, n. 357/1990 e n. 252/2005, nonché le prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge n. 70/1975, la gestione speciale ad esaurimento ex art. 75 del D.P.R. n. 761/1979 e alcune gestioni INPS specifiche.

Modalità di trattenuta e conguaglio

La trattenuta è operata in via preventiva su ciascun rateo mensile e viene rideterminata a consuntivo. Per i trattamenti erogati dall’Ente, la trattenuta è stata effettuata dal mese di novembre 2011, recuperando sui ratei di novembre e dicembre 2011 i conguagli relativi ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2011. Il contributo è inserito nell’area crediti/debiti con codice debito DE67.

Aspetti fiscali e importo minimo

Il contributo è interamente deducibile e quindi riduce l’imponibile IRPEF. È previsto un importo minimo annuo da trattenere pari a 12,00 euro, calcolato su tutte le pensioni del soggetto.

Gestione dei casi con più pensioni

Quando il pensionato percepisce più pensioni erogate da enti diversi, il contributo annuo è trattenuto in misura proporzionale ai trattamenti erogati. Il Casellario centrale dei pensionati, gestito dall’INPS, ha fornito i dati necessari agli enti per l’effettuazione del prelievo.

Disposizioni contabili e riversamento allo Stato

Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti il conto 9722060/70 tra le entrate per partite di giro e il conto 9421060/70 tra le uscite per partite di giro, con la descrizione relativa al contributo di perequazione ex art. 18, comma 22-bis. Le somme trattenute, compresi eventuali conguagli a credito e a debito, sono imputate alla procedura dei pagamenti delle pensioni e il riversamento allo Stato è curato dalla Direzione Contabilità e Finanze.

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