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Ordinanza

Ordinanza n. 119/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, PREVIA L’ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI del decreto del 18.12.2025 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, notificato il 24.12.2025, recante il diniego dell’istanza formulata dal ricorrente ai fini della sua assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001 presso Questura di -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma, a un primo sommario esame, ha giudicato il ricorso privo di fumus boni iuris. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti ha ritenuto prevalenti quelli dell'Amministrazione. Ha pertanto respinto la domanda cautelare, senza anticipare la decisione sul merito dell'impugnazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di diniego dell'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso una Questura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia e l'adozione di misure cautelari, il decreto del Ministero dell'Interno del 18 dicembre 2025, notificato il 24 dicembre 2025, con cui è stata respinta l'istanza di assegnazione temporanea presso una Questura ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001. Il testo dell'ordinanza non specifica gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza di assegnazione temporanea proposta dal ricorrente; l'ordinanza non ne esplicita l'interpretazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato presuppone una valutazione positiva, anche sommaria, del fumus boni iuris; ove il ricorso non appaia assistito da tale requisito, la domanda cautelare può essere respinta.
  • Nel bilanciamento cautelare tra gli interessi del ricorrente e quelli dell'Amministrazione, il giudice può negare la misura richiesta quando ritenga prevalenti, nella fattispecie concreta, gli interessi pubblici perseguiti dall'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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