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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05032/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 483 c.p., sostenendo che la dichiarazione ritenuta mendace era contenuta in un modulo prestampato che non richiedeva alcuna specifica indicazione aggiuntiva, che l'eventuale falso era innocuo (poiché il rilascio dell'autorizzazione era comunque subordinato al certificato del casellario), che mancava l'esame della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. e che non era stata valutata la sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria ai sensi della legge 689/1981.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, confermando la valutazione della Corte d'appello secondo cui il modulo era chiaro e la mendace attestazione integrava il reato di cui all'art. 483 c.p., anche alla luce dei precedenti specifici dell'imputato. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo all'art. 131-bis in quanto dedotto per la prima volta in sede di legittimità e non richiesto nei precedenti gradi, e ha ritenuto inammissibile anche la censura sulla mancata sostituzione della pena perché l'imputato non aveva formulato la richiesta in merito e non sorgeva obbligo di attivazione d'ufficio da parte del giudice. Ha confermato quindi l'esito del giudizio di merito (condanna a due mesi di reclusione) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    La Corte ha confermato che integra il reato la mendace attestazione resa in un modulo amministrativo chiaro, quando la falsa dichiarazione riguarda stati, qualità o fatti rilevanti per la funzione documentale dell'atto; la rilevanza penale non è esclusa dal fatto che i requisiti possano essere verificati successivamente dalla pubblica amministrazione.

  • art. 76, d.lgs. n. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa)

    La norma rinvia al codice penale la sanzione per dichiarazioni mendaci: il giudice ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le false attestazioni previste dall'art. 46 TU devono essere sanzionate secondo l'art. 483 c.p. quando ricorrono i presupposti.

  • art. 46, d.lgs. n. 445/2000

    Indica gli stati, le qualità personali e i fatti che possono essere attestati: la Corte ha ritenuto che la dichiarazione sul modulo rientrasse tra tali attestazioni e potesse integrare falso.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha osservato che l'eventuale applicazione della causa di esclusione della punibilità non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione e che il giudice di merito non è obbligato a pronunciarvisi d'ufficio in mancanza di specifica istanza.

  • artt. 53 e ss., legge n. 689/1981

    La sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria non è stata disposta perché l'imputato non aveva mai richiesto tale sostituzione; il giudice d'appello ha discrezionalità e non è obbligato ad attivarsi d'ufficio in assenza di istanza.

Massime di principio

  • La sottoscrizione di un modulo prestampato può integrare il reato di falso ideologico (art. 483 c.p.) se il contenuto del modulo è chiaro e rilevante per la funzione documentale dell'atto; la mera prestampatura non esclude la responsabilità.
  • Il cosiddetto "falso innocuo" è configurabile solo quando la falsità risulta del tutto estranea alla funzione documentale dell'atto; la possibilità di verificare successivamente i dati non elimina automaticamente la rilevanza penale.
  • Le cause di esclusione della punibilità (es. art. 131-bis c.p.) devono essere dedotte e trattate nei gradi di merito: sollevare tali questioni per la prima volta in Cassazione è inammissibile.
  • La richiesta di sostituzione della pena (pena detentiva con pena pecuniaria) dovrebbe essere formulata dall'interessato; il giudice non è obbligato a sostituire d'ufficio la pena in assenza di istanza, benché possa avere poteri discrezionali in materia.
  • Le valutazioni di fatto e di prova del giudice di merito, se razionalmente motivate e prive di aporie logiche, sono vincolanti in Cassazione e non sono sindacabili con una semplice riconsiderazione alternativa degli elementi probatori.

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