Salta al contenuto
Regolamento

R.R. Puglia 11/2020

L.R. 16 aprile 2015, n.24 s.m.i.: Regolamento attuativo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. b): “Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di venditaL.R. 16 aprile

Normativa regionaleR.R. Puglia 11/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento attuativo della L.R. Puglia 16 aprile 2015, n. 24, che definisce criteri e limiti per la programmazione e l’insediamento delle grandi strutture di vendita. Prevede obiettivi di sostenibilità, riqualificazione e contenimento del consumo di suolo, una validità triennale, e regole su centri commerciali, aree commerciali integrate e parchi permanenti attrezzati. È stato abrogato dal R.R. 4/2024.

Obiettivi di presenza e sviluppo per le grandi strutture di vendita

Obiettivi di presenza e sviluppo per le grandi strutture di vendita

Il regolamento regionale pugliese attua la disciplina della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24, come modificata nel 2018, in materia di programmazione e localizzazione delle grandi strutture di vendita. Definisce criteri generali, ambito temporale di efficacia e alcune regole per specifiche tipologie insediative.

Ambito di applicazione e definizioni

Il regolamento si applica alla programmazione delle grandi strutture di vendita nel territorio della Regione Puglia e integra anche la disciplina del regolamento regionale 10 settembre 2018, n. 11, relativo ai requisiti e alle procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita. Le definizioni richiamano la legge regionale, in particolare per superficie di vendita, parametri riferiti ai settori alimentare e non alimentare, tipologie dimensionali e modalità insediative.

Ai fini del regolamento:

  • per “struttura complessa” si intende una grande struttura di vendita composta da più esercizi commerciali, cioè centro commerciale, area commerciale integrata o parco permanente attrezzato;
  • è considerata non alimentare la struttura che includa il settore alimentare e misto nei limiti della media struttura e comunque entro il 10% della superficie di vendita complessiva;
  • la dotazione di servizio è valutata con riferimento al comune interessato e ai comuni contermini.

Finalità della programmazione

La programmazione delle grandi strutture di vendita è orientata a perseguire obiettivi di interesse generale e di equilibrio territoriale. In particolare, mira a:

  • rendere sostenibile l’impatto delle grandi strutture sul territorio sotto il profilo ambientale, urbanistico e sociale;
  • consentire modifiche e riallocazioni di strutture esistenti all’interno del comune per migliorarne la capacità di servizio;
  • favorire insediamenti in aree con deficit di servizio;
  • valorizzare le specificità territoriali e il livello di servizio presente e atteso;
  • considerare gli effetti sulla mobilità e sulla rete stradale, nonché sull’uso di trasporto pubblico e privato;
  • sostenere interventi con valenza di riqualificazione, innovazione distributiva, incremento occupazionale e recupero di aree dismesse o degradate;
  • tutelare il diritto del consumatore a una rete distributiva articolata per tipologia e prossimità;
  • favorire il risparmio di suolo privilegiando aree già urbanizzate, degradate, dismesse, sottoutilizzate o da rigenerare.

Le disposizioni tengono conto delle esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, per la valutazione delle domande e degli interventi previsti dalla disciplina regionale.

Regole sulle tipologie insediative

Il regolamento stabilisce che i centri commerciali di interesse locale e le piccole aree commerciali integrate con superficie massima di vendita pari a 4.000 mq siano previsti dai comuni negli strumenti di programmazione comunale delle medie strutture di vendita e siano subordinati ai parametri previsti dal regolamento.

L’autorizzazione delle aree commerciali integrate non è ammessa fuori dalle esplicite previsioni del documento di programmazione, anche quando tali aree siano composte soltanto da esercizi di vicinato e medie strutture di vendita.

Per il parco permanente attrezzato, il rilascio dell’autorizzazione commerciale deve essere contestuale o successivo al permesso di costruire dell’intero parco; non è ammessa l’attivazione separata e in tempi diversi della superficie commerciale rispetto alle altre attività del complesso.

Durata del regolamento e rinnovo

Le norme hanno validità triennale dalla data di entrata in vigore e restano comunque efficaci fino all’approvazione del provvedimento successivo. La Regione è tenuta a verificare gli effetti del regolamento e la sua coerenza con le finalità di legge ai fini della predisposizione del documento successivo.

La proposta di nuovo regolamento deve essere predisposta 120 giorni prima della scadenza del triennio ed è approvata con le modalità previste dalla legge, anche sulla base degli studi dell’Osservatorio regionale sul commercio.

Obsolescenza e abrogazione

Il regolamento è stato espressamente abrogato dall’art. 19, comma 1, del R.R. 4/2024. Pur avendo prodotto effetti dal 20 luglio 2020, il testo è oggi superato e non utile come disciplina vigente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.