R.R. Puglia 11/2020
L.R. 16 aprile 2015, n.24 s.m.i.: Regolamento attuativo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. b): “Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di venditaL.R. 16 aprile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento attuativo della L.R. Puglia 16 aprile 2015, n. 24, che definisce criteri e limiti per la programmazione e l’insediamento delle grandi strutture di vendita. Prevede obiettivi di sostenibilità, riqualificazione e contenimento del consumo di suolo, una validità triennale, e regole su centri commerciali, aree commerciali integrate e parchi permanenti attrezzati. È stato abrogato dal R.R. 4/2024.
Obiettivi di presenza e sviluppo per le grandi strutture di vendita
Obiettivi di presenza e sviluppo per le grandi strutture di vendita
Il regolamento regionale pugliese attua la disciplina della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24, come modificata nel 2018, in materia di programmazione e localizzazione delle grandi strutture di vendita. Definisce criteri generali, ambito temporale di efficacia e alcune regole per specifiche tipologie insediative.
Ambito di applicazione e definizioni
Il regolamento si applica alla programmazione delle grandi strutture di vendita nel territorio della Regione Puglia e integra anche la disciplina del regolamento regionale 10 settembre 2018, n. 11, relativo ai requisiti e alle procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita. Le definizioni richiamano la legge regionale, in particolare per superficie di vendita, parametri riferiti ai settori alimentare e non alimentare, tipologie dimensionali e modalità insediative.
Ai fini del regolamento:
- per “struttura complessa” si intende una grande struttura di vendita composta da più esercizi commerciali, cioè centro commerciale, area commerciale integrata o parco permanente attrezzato;
- è considerata non alimentare la struttura che includa il settore alimentare e misto nei limiti della media struttura e comunque entro il 10% della superficie di vendita complessiva;
- la dotazione di servizio è valutata con riferimento al comune interessato e ai comuni contermini.
Finalità della programmazione
La programmazione delle grandi strutture di vendita è orientata a perseguire obiettivi di interesse generale e di equilibrio territoriale. In particolare, mira a:
- rendere sostenibile l’impatto delle grandi strutture sul territorio sotto il profilo ambientale, urbanistico e sociale;
- consentire modifiche e riallocazioni di strutture esistenti all’interno del comune per migliorarne la capacità di servizio;
- favorire insediamenti in aree con deficit di servizio;
- valorizzare le specificità territoriali e il livello di servizio presente e atteso;
- considerare gli effetti sulla mobilità e sulla rete stradale, nonché sull’uso di trasporto pubblico e privato;
- sostenere interventi con valenza di riqualificazione, innovazione distributiva, incremento occupazionale e recupero di aree dismesse o degradate;
- tutelare il diritto del consumatore a una rete distributiva articolata per tipologia e prossimità;
- favorire il risparmio di suolo privilegiando aree già urbanizzate, degradate, dismesse, sottoutilizzate o da rigenerare.
Le disposizioni tengono conto delle esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, per la valutazione delle domande e degli interventi previsti dalla disciplina regionale.
Regole sulle tipologie insediative
Il regolamento stabilisce che i centri commerciali di interesse locale e le piccole aree commerciali integrate con superficie massima di vendita pari a 4.000 mq siano previsti dai comuni negli strumenti di programmazione comunale delle medie strutture di vendita e siano subordinati ai parametri previsti dal regolamento.
L’autorizzazione delle aree commerciali integrate non è ammessa fuori dalle esplicite previsioni del documento di programmazione, anche quando tali aree siano composte soltanto da esercizi di vicinato e medie strutture di vendita.
Per il parco permanente attrezzato, il rilascio dell’autorizzazione commerciale deve essere contestuale o successivo al permesso di costruire dell’intero parco; non è ammessa l’attivazione separata e in tempi diversi della superficie commerciale rispetto alle altre attività del complesso.
Durata del regolamento e rinnovo
Le norme hanno validità triennale dalla data di entrata in vigore e restano comunque efficaci fino all’approvazione del provvedimento successivo. La Regione è tenuta a verificare gli effetti del regolamento e la sua coerenza con le finalità di legge ai fini della predisposizione del documento successivo.
La proposta di nuovo regolamento deve essere predisposta 120 giorni prima della scadenza del triennio ed è approvata con le modalità previste dalla legge, anche sulla base degli studi dell’Osservatorio regionale sul commercio.
Obsolescenza e abrogazione
Il regolamento è stato espressamente abrogato dall’art. 19, comma 1, del R.R. 4/2024. Pur avendo prodotto effetti dal 20 luglio 2020, il testo è oggi superato e non utile come disciplina vigente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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