L.R. Puglia 24/2020
Censimento e mappatura degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili a servizio degli edifici pubblici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia 24 luglio 2020, n. 24 istituisce un censimento e una mappatura georeferenziata degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici pubblici. I comuni trasmettono i dati alla Regione entro 90 giorni dalla deliberazione attuativa e poi annualmente. La Giunta aggiorna la mappatura, assicura accesso ai cittadini e riferisce al Consiglio entro un anno e poi ogni tre anni.
Censimento e mappatura degli impianti rinnovabili a servizio degli edifici pubblici
Censimento e mappatura degli impianti rinnovabili a servizio degli edifici pubblici
La legge regionale della Puglia disciplina un sistema di conoscenza, monitoraggio e divulgazione sugli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili installati a servizio degli edifici pubblici presenti nel territorio regionale. L’obiettivo è supportare la programmazione delle risorse pubbliche, la trasparenza verso cittadini e operatori e il contributo del settore pubblico agli obiettivi di sostenibilità energetica.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione promuove un processo metodologico per raccogliere ed elaborare dati e informazioni sugli impianti rinnovabili a servizio di edifici pubblici. Il censimento e la mappatura sono qualificati come strumenti indispensabili per valutare la diffusione degli impianti e orientare la programmazione regionale in materia di efficientamento energetico e di impiego delle risorse pubbliche.
Ai fini della disciplina, per “edificio pubblico” si intende l’edificio o la struttura interamente di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, destinato allo svolgimento di una funzione di interesse pubblico.
Mappatura georeferenziata e contenuti informativi
La Giunta regionale realizza e aggiorna annualmente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, una mappatura georeferenziata da integrare nel Sistema informativo territoriale (SIT) della Regione Puglia.
La mappatura deve essere composta da:
- un database;
- una cartografia interattiva;
- i dati identificativi degli impianti;
- ogni altra caratterizzazione utile.
Il sistema deve essere oggetto di revisione e aggiornamento sistematici, così da costituire una base informativa fruibile sia dall’utenza pubblica sia da quella privata.
Obblighi dei comuni e dati da trasmettere
I comuni, dopo aver svolto il censimento, comunicano alla sezione regionale competente i dati sugli impianti rinnovabili installati a servizio degli edifici pubblici presenti nel territorio comunale. La prima trasmissione avviene entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BURP della deliberazione regionale attuativa prevista dalla legge; successivamente, la comunicazione ha cadenza annuale.
I comuni devono indicare in particolare:
- tipologia e potenza dell’impianto;
- tipo di immobile servito e relativa ubicazione;
- anno di realizzazione e di entrata in funzione;
- livello di efficienza produttiva;
- stato dell’impianto: attivo, in manutenzione o non funzionante;
- natura del finanziamento utilizzato per la realizzazione.
Le risultanze del censimento sono pubblicate da ciascun ente locale nel proprio albo pretorio e sono trasmesse alla Regione per l’inserimento nella mappatura.
Ulteriori informazioni sul patrimonio edilizio pubblico
Nell’ambito del censimento, i comuni trasmettono anche l’elenco di tutti gli edifici di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui alla definizione normativa, per consentire la verifica della consistenza degli edifici pubblici serviti da impianti rinnovabili rispetto al totale. Questo dato serve a orientare la programmazione regionale delle politiche di efficientamento energetico e diffusione delle rinnovabili.
Deliberazione attuativa della Giunta regionale
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, deve adottare una deliberazione che definisca:
- le modalità di trasmissione dei dati del censimento da parte dei comuni;
- le linee guida per la realizzazione della mappatura;
- le modalità di rappresentazione cartografica delle informazioni.
Trasparenza, accesso alle informazioni e uso dei dati
La Giunta regionale assicura ai cittadini l’accesso e la massima fruibilità delle informazioni contenute nella mappatura georeferenziata.
Le informazioni raccolte sono utilizzate per:
- supportare la programmazione regionale sulle fonti rinnovabili;
- semplificare i procedimenti amministrativi nella gestione degli avvisi pubblici in materia di finanziamenti energetici;
- fornire dati sulla quantità totale di energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta dagli impianti pubblici;
- rappresentare lo stato di manutenzione ed efficienza degli impianti.
Sulla base del monitoraggio, la Regione, d’intesa con i comuni interessati, può attivare misure per sollecitare i titolari degli impianti a curarne correttamente la manutenzione e la conduzione efficiente.
Inoltre, la sezione del SIT dedicata alla mappatura contiene un’area informativa con:
- vantaggi della produzione e dell’autoconsumo di energia da fonte rinnovabile;
- iniziative regionali di promozione delle rinnovabili;
- descrizione delle procedure amministrative per installazione e attivazione degli impianti.
Controllo e valutazione dell’attuazione
Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della legge e ne valuta i risultati. A tal fine, la Giunta regionale presenta una relazione alla Commissione consiliare competente:
- entro un anno dall’entrata in vigore della legge;
- successivamente, con periodicità triennale.
La relazione deve contenere informazioni sul numero di comuni che rispettano annualmente gli adempimenti di trasmissione, sulla quantità di energia elettrica prodotta dagli impianti pubblici e sullo stato di manutenzione, nonché sulle iniziative avviate da comuni e Regione per garantire efficienza e regolare funzionamento degli impianti.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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