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Regolamento

R.R. Puglia 13/2020

R.R. n. 7/2020 "R.R. 8 luglio 2016 n. 9 «Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali» Modifiche ed integrazioni"

Normativa regionaleR.R. Puglia 13/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale Puglia 21 luglio 2020, n. 13 modifica il precedente R.R. n. 7/2020 sul sistema assistenziale territoriale per i disturbi dello spettro autistico. Elimina alcune previsioni limitative sui soggetti richiedenti e ridefinisce i criteri di ammissibilità e priorità per il parere di compatibilità delle strutture, valorizzando esperienza e riconoscimenti scientifici. È vigente dal 21/07/2020.

Modifiche al regolamento pugliese sulla rete assistenziale per i disturbi dello spettro autistico

Modifiche alla disciplina pugliese sulla rete assistenziale per i disturbi dello spettro autistico

Il regolamento interviene sul quadro regionale della Puglia relativo alla rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i disturbi dello spettro autistico, modificando il precedente regolamento del 2020 che a sua volta integrava il R.R. 8 luglio 2016, n. 9. La disciplina risultante riguarda soprattutto i criteri per il rilascio del parere di compatibilità e la selezione delle istanze di autorizzazione alla realizzazione delle strutture.

Interventi di modifica e soppressioni

Vengono soppresse dal testo previgente alcune limitazioni soggettive e quantitative riferite agli enti gestori:

  • è eliminato il riferimento agli enti gestori di strutture di recupero e riabilitazione funzionale dei minori portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste accreditati ex R.R. n. 12/2015;
  • è eliminata anche la previsione che limitava tali richieste a un massimo di 3 moduli per ente richiedente per ASL.

Parere di compatibilità: disciplina sostitutiva

La nuova formulazione disciplina le istanze di autorizzazione alla realizzazione finalizzate al rilascio del parere di compatibilità per le strutture dedicate ai disturbi dello spettro autistico.

Poiché il regolamento non prevede fabbisogno per le strutture di tipologia “Comunità residenziale”, sono considerate ammissibili le istanze presentate da enti gestori che non abbiano già ottenuto, nel territorio regionale, un parere favorevole di compatibilità per la medesima tipologia di struttura richiesta, cioè:

  • Moduli ex art. 4;
  • Centro Diurno socio-educativo-riabilitativo ex art. 5.

Resta ferma la possibilità di ottenere pareri favorevoli di compatibilità entro i limiti massimi complessivi, per l’intero territorio regionale, di:

  • 3 Moduli;
  • 1 Centro Diurno socio-educativo-riabilitativo;
  • 1 Comunità residenziale, solo nel caso in cui in futuro venga determinato il relativo fabbisogno.

Sono inoltre ammissibili le istanze presentate da enti gestori che abbiano già ottenuto parere favorevole di compatibilità per un numero inferiore di moduli e chiedano l’incremento fino ai limiti indicati, secondo la disciplina riportata nel testo sostitutivo.

Criteri di priorità tra domande concorrenti

Per la tipologia “Modulo” ex art. 4, in presenza di più richieste comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale e di fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli richiesti, il criterio della localizzazione previsto dalla DGR n. 2037/2013 viene applicato dopo una valutazione prioritaria della Sezione regionale competente basata su elementi di qualificazione professionale ed esperienza.

In particolare, la priorità è attribuita secondo il seguente ordine:

  • in via prioritaria, possesso di un riconoscimento rilasciato da Società scientifiche nazionali o dai Ministeri relativo ad attività di trattamento dei soggetti in età evolutiva con ASD;
  • in via residuale, possesso di esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva inviati nei tre anni anteriori al 1° gennaio 2020.

Ambito temporale e pubblicazione

Il regolamento è vigente dal 21 luglio 2020, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Non contiene una durata limitata di applicazione né un regime transitorio ulteriore.

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