Regolamento (UE) 2024/1453
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1453 della Commissione, del 17 maggio 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone da cui è autorizzato l’ingresso di determinate partite avicole e di selvaggina da penna provenienti dagli Stati Uniti. La Commissione interviene a seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e delle informazioni trasmesse dalle autorità statunitensi sulle misure di contenimento adottate, ritenendo possibile rimuovere o ricalibrare alcune sospensioni precedenti. Le modifiche riguardano gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e hanno effetto urgente per limitare perturbazioni degli scambi.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le autorizzazioni all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da specifiche zone degli Stati Uniti colpite o interessate da influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica ai paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con riferimento specifico agli Stati Uniti e alle zone geografiche individuate negli allegati V e XIV. Riguarda gli operatori e le autorità competenti nell’ambito dei controlli veterinari per l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Le modifiche incidono sulle zone statunitensi interessate da focolai di HPAI e sulle corrispondenti finestre temporali di sospensione o riapertura dell’accesso al mercato UE; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Aggiornamento delle liste di ingresso per prodotti avicoli dagli Stati Uniti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1453 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per adeguare le liste UE delle zone autorizzate all’ingresso di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dagli Stati Uniti. L’intervento risponde all’evoluzione della situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e alle misure di contenimento adottate dalle autorità statunitensi.
Contesto normativo
Il regolamento richiama il quadro della normativa in materia di sanità animale, in particolare il regolamento (UE) 2016/429, che subordina l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale alla provenienza da paesi terzi, territori o zone inseriti negli elenchi UE. Richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che fissa le prescrizioni sanitarie per l’ingresso, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi di paesi terzi, territori o zone autorizzati.
Situazione epidemiologica e valutazione della Commissione
La Commissione prende atto di recenti focolai di HPAI nel pollame notificati dagli Stati Uniti: sei focolai in California, Idaho, Michigan e Minnesota e ulteriori undici focolai in California, Colorado, Indiana, Nebraska, North Carolina, North Dakota, Ohio e Oregon, tutti confermati mediante analisi di laboratorio RT-PCR. Le autorità statunitensi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno applicato la politica di abbattimento totale, seguita dalle operazioni di pulizia e disinfezione.
Effetti sulle autorizzazioni di ingresso
Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati Uniti e della valutazione della Commissione, il regolamento modifica gli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 per aggiornare le restrizioni e le ri-autorizzazioni relative alle zone interessate. La Commissione ritiene che le garanzie fornite siano sufficienti a escludere, per le zone indicate, una minaccia residua per la sanità pubblica o animale nell’Unione, e mira anche a evitare perturbazioni ingiustificate degli scambi.
Modifiche all’allegato V
L’allegato V è modificato, parte 1, sezione B, per la voce Stati Uniti. Sono sostituite le righe relative alle zone US-2.475, US-2.514, US-2.525, US-2.561, US-2.573, US-2.582, US-2.605, US-2.620, US-2.622, US-2.623 e US-2.629, con l’indicazione delle categorie ammesse e delle date di riferimento. Sono inoltre aggiunte le nuove zone US-2.644, US-2.645, US-2.646, US-2.647, US-2.648 e US-2.649, che corrispondono a nuove aree soggette a restrizioni o aggiornate in ragione dei focolai più recenti.
Modifiche all’allegato XIV
Analogamente, l’allegato XIV, parte 1, sezione B, è aggiornato per gli Stati Uniti con le stesse zone US-2.475, US-2.514, US-2.525, US-2.561, US-2.573, US-2.582, US-2.605, US-2.620, US-2.622, US-2.623 e US-2.629, nonché con le nuove zone US-2.644-US-2.649. Le voci riguardano i prodotti di cui all’allegato XIV, cioè carni fresche di pollame e selvaggina da penna, e riportano categorie e date per l’applicazione delle misure.
Delimitazione delle nuove zone
Le nuove zone inserite sono descritte come aree circolari di raggio 10 km, identificate con coordinate GPS e riferite a specifiche contee: Ottawa e Gratiot County nel Michigan, Dodge County nel Minnesota, San Francisco County in California e Jerome County in Idaho. Tali delimitazioni servono a circoscrivere le aree oggetto delle restrizioni sanitarie o delle autorizzazioni rinnovate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. La Commissione ne sottolinea l’adozione urgente per prevenire distorsioni negli scambi e garantire un controllo tempestivo del rischio sanitario associato all’HPAI.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi per gli Stati Uniti
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo l’allegato del regolamento. L’aggiornamento riguarda le voci relative agli Stati Uniti negli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Riapertura o adeguamento delle zone dopo i focolai di HPAI
Le considerazioni del regolamento indicano che, a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in California, Idaho, Michigan e Minnesota, la Commissione ha ritenuto opportuno sospendere o aggiornare l’accesso per le zone interessate. Dopo la valutazione delle informazioni fornite dagli Stati Uniti e delle misure di abbattimento totale, pulizia e disinfezione, la Commissione ha considerato adeguate le garanzie sanitarie e ha ri-autorizzato l’ingresso per le partite provenienti da tali zone.
Modifiche puntuali all’allegato V
Nell’allegato V, parte 1, sezione B, per gli Stati Uniti vengono sostituite o aggiunte voci relative alle zone US-2.475, US-2.514, US-2.525, US-2.561, US-2.573, US-2.582, US-2.605, US-2.620, US-2.622, US-2.623, US-2.629 e US-2.644-US-2.649. Le voci riguardano categorie di pollame e materiale germinale (tra cui BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20) e riportano le relative date di riferimento per l’applicazione delle restrizioni o della loro revoca.
Modifiche puntuali all’allegato XIV
Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, per gli Stati Uniti sono sostituite o aggiunte le voci corrispondenti alle medesime zone US-2.475, US-2.514, US-2.525, US-2.561, US-2.573, US-2.582, US-2.605, US-2.620, US-2.622, US-2.623, US-2.629 e US-2.644-US-2.649. Le voci riguardano carni fresche di pollame e selvaggina da penna e indicano anche le categorie POU, RAT e GBM, con le rispettive date di inizio e fine applicazione delle misure.
Zone aggiunte con delimitazione geografica
L’allegato introduce sei nuove zone con delimitazione circolare di 10 km: US-2.644 (Ottawa County, Michigan), US-2.645 (Gratiot County, Michigan), US-2.646 (Dodge County, Minnesota), US-2.647 (Gratiot County, Michigan), US-2.648 (San Francisco County, California) e US-2.649 (Jerome County, Idaho), ciascuna identificata anche tramite coordinate GPS e data di riferimento.
Entrata in vigore immediata
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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