Regolamento (UE) 2024/1454
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1454 della Commissione, del 17 maggio 2024, che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/1310
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo puntuale le mappe di restrizione dell’Unione per la peste suina africana, sostituendo integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le modifiche tengono conto dell’evoluzione epidemiologica in diversi Stati membri, in particolare Polonia, Italia, Cechia, Germania, Slovacchia, Grecia, Croazia, Svezia, Lituania, Lettonia, Ungheria ed Estonia. Il provvedimento ha efficacia immediata, essendo adottato in ragione dell’urgenza sanitaria, e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/1310 relativa al focolaio in Polonia.
Modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo per la peste suina africana, aggiornando le zone soggette a restrizioni e le aree infette nell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri interessati dalle misure di controllo della peste suina africana elencati negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con effetti territoriali limitati alle zone e aree specificamente individuate nei nuovi elenchi. Riguarda sia suini detenuti sia suini selvatici, nonché i relativi prodotti e i movimenti connessi, nei territori ricompresi nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e nelle aree infette/di protezione/sorveglianza. Non disciplina in via generale tutti gli Stati membri, ma solo le aree colpite o a rischio in relazione all’evoluzione epidemiologica; abroga inoltre la decisione di esecuzione (UE) 2024/1310 relativa alla Polonia.
Modifica degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594 in materia di peste suina africana
Il regolamento interviene in un quadro di continua evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e aggiorna le mappe di restrizione applicabili negli Stati membri interessati. La Commissione richiama, nei considerando, la natura altamente infettiva della malattia, l’impatto sui suini detenuti e selvatici, sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione delle partite e dei prodotti, nonché la necessità di adattare rapidamente le misure alle variazioni del rischio.
Base giuridica e contesto normativo
Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3, e dell’articolo 259, paragrafo 1. Esso si innesta nel sistema costruito dal regolamento delegato (UE) 2020/687, che disciplina le misure di prevenzione e controllo per le malattie elencate, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana mediante elenchi territoriali contenuti negli allegati I e II.
Finalità della revisione delle zone
La Commissione spiega che le zone soggette a restrizioni I, II e III devono riflettere la situazione epidemiologica delle singole aree e quella generale dello Stato membro interessato, il rischio di ulteriore diffusione e i criteri scientifici contenuti negli orientamenti sulla peste suina africana e nelle norme WOAH. In particolare:
- per la Polonia viene recepito un nuovo focolaio in suini selvatici nella regione Pomorskie, con conseguente istituzione di una zona infetta;
- per l’Italia vengono considerati nuovi focolai in suini selvatici e viene aggiornata la delimitazione di alcune aree, con inasprimento o ricalibrazione di talune restrizioni;
- per la Cechia vengono soppressi alcuni tratti territoriali dalla zona soggetta a restrizioni, per l’assenza di focolai negli ultimi dodici mesi e per l’efficacia delle misure di contenimento;
- per altri Stati membri vengono aggiornate le delimitazioni in funzione dell’andamento epidemiologico.
Ambito delle modifiche agli allegati
L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594. L’allegato I contiene le zone soggette a restrizioni I, II e III per numerosi Stati membri; l’allegato II contiene, invece, le aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o come zone soggette a restrizioni comprendenti zone di protezione e sorveglianza.
L’allegato I aggiorna le delimitazioni territoriali per Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Svezia e Lituania. Le modifiche riguardano singoli Länder, regioni, comuni, distretti, municipalità o porzioni di essi, spesso descritte con grande precisione mediante confini stradali, ferroviari o amministrativi.
Focus su Polonia: area infetta e abrogazione della decisione provvisoria
Il regolamento recepisce il focolaio confermato il 25 aprile 2024 nella regione Pomorskie e inserisce la relativa area nell’allegato II, parte A, del regolamento (UE) 2023/594 come zona infetta. La misura sostituisce la soluzione provvisoria adottata con la decisione di esecuzione (UE) 2024/1310, che viene pertanto abrogata dall’articolo 2.
Nell’allegato II è indicato anche un termine ultimo di applicazione per l’area polacca, fissato al 24.7.2024.
Modifiche rilevanti per l’Italia
L’Italia è interessata da aggiornamenti sia nell’allegato I sia nell’allegato II. Nei considerando si evidenzia la comparsa di nuovi focolai in suini selvatici, in particolare in Emilia-Romagna, e la necessità di ridefinire le zone soggette a restrizioni I e II alla luce del maggior rischio di diffusione. Nell’allegato I compaiono numerose aree in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Lazio, Sardegna, Calabria, Basilicata e Campania, classificate come zone soggette a restrizioni I o II a seconda del livello di rischio.
Nell’allegato III del testo fornito, l’Italia compare tra le zone soggette a restrizioni III, con aree in Sardegna e Calabria. Si tratta delle aree con il livello di restrizione più elevato nel sistema del regolamento 2023/594.
Situazione della Cechia
Per la Cechia il regolamento riflette un miglioramento della situazione epidemiologica in alcune aree, soprattutto con riguardo ai suini selvatici. In base alle informazioni e giustificazioni fornite dallo Stato membro, alcune zone delle regioni Liberec e Boemia centrale vengono soppresse dagli elenchi dell’allegato I, poiché non si sono registrati focolai negli ultimi dodici mesi e le misure di controllo risultano efficaci.
La Cechia è presente anche nell’allegato I come zona soggetta a restrizioni I in alcune porzioni territoriali e nell’allegato II come zona soggetta a restrizioni II in altre aree del territorio nazionale.
Entrata in vigore, urgenza e applicazione diretta
Il considerando finale sottolinea l’urgenza di far entrare in vigore le modifiche il prima possibile, dato il carattere dinamico della diffusione della peste suina africana nell’Unione. L’articolo 3 stabilisce quindi l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, il testo è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni operative per gli operatori
Per avvocati e commercialisti che assistono imprese zootecniche, operatori della filiera suinicola e soggetti coinvolti nel commercio intracomunitario, il regolamento implica la necessità di verificare costantemente la localizzazione delle strutture e dei movimenti rispetto alle nuove zone delimitate. La classificazione in zona I, II o III incide su movimentazione di animali, prodotti e materiali connessi, sulla pianificazione logistica, sull’export e sull’adempimento delle prescrizioni sanitarie previste dalla normativa di settore.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento 2023/594
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. Ciò comporta la ridefinizione delle zone soggette a restrizioni I, II e III e delle aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o zone soggette a restrizioni con zone di protezione e sorveglianza.
Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1310
L’articolo 2 abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/1310, adottata in relazione al focolaio di peste suina africana in Polonia. L’abrogazione è coerente con l’inserimento della zona infetta polacca nell’allegato II del regolamento 2023/594.
Entrata in vigore e applicabilità immediata
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Criteri epidemiologici alla base della revisione
I considerando precisano che le modifiche delle zone si fondano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nelle aree interessate, sul rischio di ulteriore diffusione, sulla situazione generale nello Stato membro, sugli orientamenti della Commissione e degli Stati membri e sulle norme WOAH. Per l’Italia vengono richiamati nuovi focolai in suini selvatici, il riesame delle delimitazioni e l’aggiornamento delle misure di gestione del rischio; per la Cechia si considera il miglioramento della situazione in alcune aree e l’assenza di focolai negli ultimi dodici mesi; per la Polonia si prende atto del focolaio del 25 aprile 2024 in Pomorskie.
Aree infette in Polonia e termine di applicazione
L’allegato II, parte A, inserisce come area infetta in Polonia alcune zone del województwo pomorskie, con termine ultimo di applicazione indicato al 24.7.2024. La misura si riferisce a un primo focolaio di peste suina africana in suini selvatici in un’area precedentemente indenne.
Zone di protezione e sorveglianza in Bulgaria
L’allegato II, parte B, include aree in Bulgaria come zona di protezione e zona di sorveglianza nella regione di Plovdiv, con termine ultimo di applicazione fissato al 25 giugno 2024. La zona di protezione riguarda il comune di Saedinenie (villaggio di Saedinenie), mentre la zona di sorveglianza comprende ulteriori villaggi nei comuni di Saedinenie, Maritsa e Rodopi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 17 mag 2024Regolamento (UE) 2024/1332
- Regolamento · 17 mag 2024Regolamento (UE) 2024/1333
- Regolamento · 17 mag 2024Regolamento (UE) 2024/1390
- Regolamento · 17 mag 2024Regolamento (UE) 2024/1428
- Regolamento · 17 mag 2024Regolamento (UE) 2024/1453
- Regolamento · 16 mag 2024Regolamento (UE) 2024/1323
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →