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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1333

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1333 della Commissione, del 17 maggio 2024, che modifica e rettifica l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione di pesci vivi, crostacei vivi, prodotti di origine animale ottenuti da tali animali e determinati prodotti della pesca destinati al consumo umano

Normativa europea32024R1333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in modo puntuale sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, correggendo errori materiali e aggiornando i modelli di certificato per l’ingresso nell’Unione di specifiche merci di origine animale e prodotti della pesca. In particolare, sopprime note superflue nel capitolo 28 e ripristina la parte II del capitolo 29, coordinando i riferimenti con la normativa UE sopravvenuta. Le modifiche hanno efficacia urgente e si applicano direttamente negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica e rettifica i modelli di certificati dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per l’ingresso nell’Unione di pesci vivi, crostacei vivi, prodotti di origine animale e determinati prodotti della pesca destinati al consumo umano.

Ambito di applicazione

Si applica alla certificazione sanitaria/ufficiale e alla certificazione ufficiale richiesta per l’ingresso nell’Unione di partite di pesci vivi, crostacei vivi, prodotti di origine animale ottenuti da tali animali e determinati prodotti della pesca destinati al consumo umano. Riguarda gli operatori e le autorità competenti coinvolti nel rilascio e nell’accettazione dei certificati di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, con effetti in tutti gli Stati membri e rilevanza SEE. Non disciplina direttamente nuove condizioni materiali di importazione, ma corregge e aggiorna i modelli certificativi e i riferimenti normativi applicabili; resta salva la disciplina transitoria prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744 per talune partite certificate entro il 15 giugno 2024 e ammissibili fino al 15 settembre 2024.

Modifica e rettifica dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per i certificati di ingresso nell’Unione di pesci vivi, crostacei vivi e determinati prodotti della pesca

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1333 della Commissione interviene sui modelli certificativi applicabili all’ingresso nell’Unione di talune partite di animali acquatici e prodotti della pesca destinati al consumo umano. La finalità è soprattutto correttiva: il testo elimina imprecisioni introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744, riallinea i riferimenti normativi al quadro vigente e garantisce certezza del diritto per gli operatori commerciali e le autorità di controllo.

Contesto normativo

Il regolamento si innesta sul sistema dei certificati sanitari e ufficiali disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, adottato per dare attuazione ai regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625. I considerando evidenziano che l’allegato III di tale atto contiene i modelli di certificato richiesti per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di animali e merci, tra cui pesci vivi, crostacei vivi, prodotti di origine animale ottenuti da tali animali e specifici prodotti della pesca.

Modifiche al capitolo 28: modello FISH-CRUST-HC

Nel capitolo 28 dell’allegato III, relativo al modello di certificato sanitario/ufficiale per pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, il regolamento sostituisce il punto II.2.6.2. La nuova formulazione chiarisce le condizioni di trasporto degli animali acquatici:

  • il trasporto non deve compromettere lo stato sanitario degli animali;
  • se trasportati in acqua, quest’ultima non deve alterarne lo stato sanitario;
  • mezzi di trasporto e contenitori devono essere costruiti in modo da non pregiudicare lo stato sanitario durante il trasporto;
  • il contenitore o la barca vivaio non deve essere stato utilizzato in precedenza, oppure deve essere stato pulito e disinfettato secondo un protocollo e con prodotti approvati dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine prima del carico.

Ripristino e revisione del capitolo 29: modello EU-FISH

Nel capitolo 29 dell’allegato III, relativo al certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi con o senza magazzinaggio, il regolamento ripristina la parte II erroneamente soppressa dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744. Viene inoltre modificato l’ordine dei punti per ragioni di chiarezza.

Coordinamento con la normativa sopravvenuta

Poiché la direttiva 96/23/CE è stata abrogata e le sue disposizioni sull’ingresso nell’Unione sono state trasferite nel regolamento delegato (UE) 2022/2292, e poiché anche la decisione 2011/163/UE è stata abrogata e sostituita dalla disciplina integrata nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, il testo ripristinato del capitolo 29, parte II, deve utilizzare i riferimenti aggiornati. Il regolamento assicura così la coerenza formale del certificato con l’assetto normativo attuale.

Certificazione distinta per prodotti della pesca da cattura selvatica

Un elemento rilevante è l’introduzione di un’opzione di certificazione distinta per i prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico. Il considerando rileva infatti che, per tali prodotti, non si applicano le prescrizioni degli articoli da 6 a 12 del regolamento delegato (UE) 2022/2292. La nuova opzione certificativa rinvia, per i contaminanti, al regolamento (UE) 2023/915 e, per i residui di antiparassitari, al regolamento (CE) n. 396/2005.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il considerando finale sottolinea l’urgenza dell’intervento per ragioni di certezza del diritto e per agevolare gli scambi, tenendo però fermo il regime transitorio del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744: fino al 15 settembre 2024 restano ammesse le partite accompagnate da certificati emessi secondo i modelli precedenti, se rilasciati entro il 15 giugno 2024.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone che l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sia modificato e rettificato conformemente all’allegato del regolamento. L’intervento riguarda quindi esclusivamente i modelli certificativi contenuti nell’allegato III.

Correzione del capitolo 28 (modello FISH-CRUST-HC)

Nel capitolo 28 dell’allegato III, il punto II.2.6.2 è sostituito. La nuova formulazione precisa che gli animali acquatici non devono essere trasportati in condizioni tali da comprometterne lo stato sanitario e dettaglia tre requisiti: l’acqua di trasporto non deve alterarne lo stato sanitario; mezzi e contenitori devono essere costruiti in modo da non comprometterlo; il contenitore o la barca vivaio deve non essere stato precedentemente utilizzato oppure deve essere stato pulito e disinfettato secondo un protocollo approvato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine prima del carico.

Ripristino del capitolo 29 (modello EU-FISH)

Nel capitolo 29 dell’allegato III viene aggiunto il testo necessario a ripristinare la parte II, soppressa per errore dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744. Il regolamento corregge anche l’ordine dei punti per ragioni di chiarezza.

Aggiornamento dei riferimenti normativi nel capitolo 29

Il testo ripristinato del capitolo 29, parte II, deve essere coordinato con il quadro normativo vigente: il riferimento alla direttiva 96/23/CE è sostituito, in sostanza, dalla disciplina ora integrata nel regolamento delegato (UE) 2022/2292; il riferimento alla decisione 2011/163/UE è aggiornato alla disciplina integrata nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

Certificazione distinta per prodotti della pesca da cattura selvatica

Per i prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico, che non sono soggetti alle prescrizioni degli articoli da 6 a 12 del regolamento delegato (UE) 2022/2292, viene introdotta un’opzione di certificazione distinta nel capitolo 29, parte II. Tale opzione richiama, per i contaminanti, il regolamento (UE) 2023/915 e, per i residui di antiparassitari, il regolamento (CE) n. 396/2005.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Regime transitorio richiamato nei considerando

Il considerando relativo alla certezza del diritto precisa che, nonostante l’urgenza delle nuove correzioni, continua ad applicarsi l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744: fino al 15 settembre 2024 è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite accompagnate da certificati rilasciati secondo i modelli precedenti, purché tali certificati siano stati rilasciati entro il 15 giugno 2024.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentarecontrolli ufficialiimportazione di prodotti di origine animalecertificazione veterinaria

Testo integrale

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