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Legge

L.R. Piemonte 14/2006

"Legge finanziaria per l'anno 2006".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 14/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge finanziaria 2006 della Regione Piemonte dispone misure su entrate, bilancio, personale, beni culturali, trasporti, sanità, energia, accordi di programma e sviluppo economico. Contiene anche numerose modifiche a leggi regionali vigenti. Molte disposizioni hanno effetto limitato agli anni 2006-2008 o a termini specifici; alcune applicazioni decorrono dal 2007 o dal 1° luglio 2006.

Legge finanziaria regionale Piemonte 2006

Legge finanziaria per l'anno 2006 della Regione Piemonte

Il provvedimento reca le misure finanziarie e settoriali della Regione Piemonte per il 2006, con effetti anche su annualità successive in più casi specificamente indicati. La disciplina interviene su entrate, bilancio, personale, cultura, trasporti, sanità, ambiente, sviluppo economico, commercio e modifiche a leggi regionali previgenti.

Entrate tributarie e riscossione

La legge modifica la disciplina delle entrate regionali in due punti rilevanti. Dal 1° gennaio 2007 l’aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione è fissata al 5,25%. Inoltre, per i crediti relativi ai tributi regionali maturati fino al 31 dicembre 2003, non si procede ad accertamento, iscrizione a ruolo o riscossione se l’importo dovuto per ciascun credito, per ogni periodo d’imposta, non supera 16,53 euro.

Bilancio, rifinanziamenti e operazioni finanziarie

La legge rifinanzia le leggi regionali elencate nell’allegato A nei rispettivi importi ivi indicati; le norme delle leggi abrogate richiamate nell’allegato continuano ad applicarsi ai rapporti sorti durante la loro vigenza e per gli accertamenti di entrata e impegni di spesa assunti. Sul piano finanziario, la Regione è autorizzata a ricorrere a prestiti obbligazionari, anche in alternativa ai mutui, per spese di investimento, fino a 1,3 miliardi di euro per il 2006. È prevista anche la possibilità di:

  • indicizzare i prestiti a parametri non monetari, come l’inflazione;
  • rinegoziare il debito, anche mediante estinzione anticipata;
  • contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per rifinanziamento, anche oltre il limite ordinario indicato;
  • utilizzare strumenti di finanza derivata, senza limiti di ammontare per singola controparte, con controparti dotate di rating almeno pari ad “A”.

La legge disciplina poi il fondo immobiliare regionale, che può essere costituito con apporto di beni immobili e diritti reali immobiliari per creare nuove disponibilità finanziarie, con possibile partecipazione di altre pubbliche amministrazioni, ASL, aziende ospedaliere e società pubbliche o controllate.

Misure su personale, consulenze e organizzazione

Sono previste maggiorazioni e specificazioni sul trattamento economico del personale, con risorse aggiuntive per il trattamento accessorio destinate al personale dirigente e alle politiche di sviluppo del personale delle categorie, per gli anni 2006 e 2007. La legge stanzia inoltre importi per sostenere processi di innovazione e riorganizzazione.

Le prestazioni straordinarie possono essere retribuite anche in deroga ai contratti collettivi in relazione ad attività di protezione civile, ricostruzione, messa in sicurezza e all’evento “Olimpiadi e paralimpiadi invernali 2006”. Vengono inoltre disciplinate la gestione del fondo unico per le collaborazioni, l’imputazione delle spese di consulenza e la razionalizzazione della spesa per personale a tempo determinato e collaborazioni coordinate e continuative nel triennio 2006-2008.

Beni culturali

La Regione è autorizzata ad accendere mutui per favorire conservazione, restauro, fruizione e valorizzazione di beni culturali sottoposti a tutela, anche in favore di soggetti privati proprietari o detentori e di enti religiosi, comprese le confessioni con intese riconosciute.

Confidi e società in house

Per rafforzare il credito alle micro, piccole e medie imprese in vista di Basilea II, è istituito un fondo regionale di controgaranzia intersettoriale gestito da una società in house regionale. La legge disciplina la costituzione e il controllo di tale società, la quale può gestire fondi, incentivi, agevolazioni e attività istruttorie con controllo analogo da parte della Regione.

Agricoltura, trasporti e infrastrutture

In materia agricola sono previste adesioni a organismi e progetti di tracciabilità e qualità alimentare. In tema di trasporti, la Regione si impegna a finanziare il trasporto pubblico locale nel periodo 2007-2012 con importi annui predeterminati; sostiene inoltre partecipazioni societarie e investimenti su reti ferroviarie, mobilità dei disabili e aeroporti minori, con appositi stanziamenti per il triennio 2006-2008 o per il solo 2006 a seconda dei casi.

Sanità, assistenza, ambiente ed energia

Sono finanziati interventi per il completamento del nuovo ospedale di Asti, la bonifica dell’ex miniera di amianto di Balangero, l’installazione di strumenti satellitari sui mezzi di soccorso, il fondo regionale per le vittime di pedofilia e la Fondazione per la ricerca sul mesotelioma pleurico. In materia energetica, la legge prevede un piano regionale per fonti rinnovabili e risparmio energetico nel settore agricolo a supporto del PSR 2007-2013 e proroga al 30 giugno 2007 e al 30 giugno 2008 i termini per alcune domande di autorizzazione sugli scarichi domestici.

Sviluppo locale, industria, commercio e ricerca

La legge promuove accordi di programma e intese istituzionali di programma per opere pubbliche e sviluppo locale, istituisce un fondo speciale per fronteggiare la crisi industriale con interventi integrativi di reddito, disciplina contributi per cantieri di lavoro per disoccupati ultracinquantenni e crea un fondo di sostegno al reddito degli esercenti nei piccoli comuni. Sono inoltre modificati alcuni profili della disciplina del commercio e della ricerca regionale, con proroga di termini autorizzativi e aggiornamento della composizione degli organi di governance della ricerca.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Diversi interventi hanno efficacia limitata nel tempo: tra i principali, l’IRAP decorre dal 2007, alcune misure di spesa coprono il periodo 2006-2008, e alcune proroghe o deleghe decorrono dal 1° luglio 2006 o fino a date specifiche del 2007 e 2008.

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