L.R. Piemonte 12/2006
"Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica la disciplina del trattamento indennitario dei consiglieri regionali: conferma una trattenuta obbligatoria del 25% sull’indennità di carica, disciplina la restituzione dei contributi versati in luogo dell’assegno vitalizio e rivede termini e modalità della contribuzione aggiuntiva per familiari. Prevede inoltre una applicazione transitoria per consiglieri cessati o in carica, con istanze da presentare entro termini perentori.
Trattenute sull’indennità dei consiglieri regionali, restituzione contributi e contribuzione aggiuntiva
Modifiche al trattamento indennitario dei consiglieri regionali
La legge regionale interviene sulla disciplina del trattamento indennitario dei consiglieri regionali nella Regione interessata, modificando la legge regionale 3 settembre 2001, n. 24. Le modifiche riguardano la trattenuta obbligatoria sull’indennità di carica, la facoltà di restituzione dei contributi in alternativa all’assegno vitalizio, la contribuzione aggiuntiva per determinati eventi familiari e alcune disposizioni transitorie.
Trattenuta obbligatoria e ripartizione del contributo
Sull’indennità di carica dei consiglieri regionali è confermata una trattenuta obbligatoria pari al 25 per cento, destinata al finanziamento delle prestazioni collegate al trattamento indennitario. La ripartizione interna della trattenuta è la seguente:
- 20 per cento per l’assegno vitalizio;
- 5 per cento per l’indennità di fine mandato.
Restituzione dei contributi e rinuncia all’assegno vitalizio
Al termine di ogni legislatura, i consiglieri regionali possono chiedere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria e senza corresponsione di interessi. L’esercizio di tale facoltà comporta la rinuncia definitiva all’assegno vitalizio.
La richiesta deve essere presentata con apposita istanza all’Ufficio di Presidenza entro 90 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale.
Contribuzione aggiuntiva: termini, ambito e decorrenza
La disciplina della contribuzione aggiuntiva viene riformulata per prevedere termini stringenti di esercizio delle relative opzioni. La richiesta di contribuzione aggiuntiva e la comunicazione connessa devono essere effettuate entro 60 giorni:
- dall’assunzione del mandato consiliare;
- dalla contrazione del matrimonio;
- dalla nascita di figli.
Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dal diritto di chiedere l’istituto.
Estensione della contribuzione alle legislature pregresse
Il consigliere regionale in carica può chiedere, in modo espresso nella fase di comunicazione, che il versamento dei contributi si estenda a tutte le legislature nelle quali ha svolto il mandato. In assenza di tale richiesta, il contributo resta limitato alla legislatura corrente.
L’ammontare del versamento è determinato con riferimento all’indennità di carica vigente alla data della comunicazione e il pagamento avviene secondo le modalità previste per la disciplina richiamata dalla legge regionale 24/2001.
Regime transitorio e prima applicazione
In sede di prima applicazione, la facoltà di restituzione dei contributi e la nuova facoltà di estensione della contribuzione sono rese disponibili anche in via transitoria:
- ai consiglieri che hanno esercitato il mandato nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della legge, per la restituzione dei contributi con rinuncia al vitalizio;
- ai consiglieri in carica che abbiano già presentato le comunicazioni previste dalla disciplina previgente, per l’estensione della contribuzione alle legislature pregresse.
Per entrambe le ipotesi, l’istanza deve essere presentata all’Ufficio di Presidenza entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Valutazione di attualità
L’atto incide su una disciplina previdenziale e indennitaria settoriale dei consiglieri regionali, con effetti normalmente riferiti al mandato e alle relative opzioni contributive. Non risulta, dal testo fornito, abrogato o limitato a un esercizio finanziario già concluso; pertanto mantiene utilità applicativa in relazione ai casi regolati dalla disciplina vigente richiamata.
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