L.R. Piemonte 13/2006
"Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce, in Piemonte, una società consortile per azioni a totale partecipazione pubblica e senza scopo di lucro per coordinare gli interventi di internazionalizzazione dell’economia regionale, sostituire il Centro estero delle Camere di commercio e integrare altri organismi. Prevede indirizzi della Giunta, un comitato consultivo, norme sulla partecipazione e uno stanziamento iniziale per il 2006.
Costituzione della società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte
Costituzione della società consortile per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte
La legge regionale disciplina la creazione di una società consortile per azioni destinata a razionalizzare e coordinare gli interventi di internazionalizzazione dell’economia piemontese. Il provvedimento opera esclusivamente per la Regione Piemonte e configura un assetto societario pubblico volto a sostituire e integrare progressivamente gli organismi esistenti.
Finalità e assetto generale
La Regione Piemonte, d’intesa con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte, promuove un processo di graduale unificazione degli organismi che operano nel campo dell’internazionalizzazione. La società consortile per azioni è costituita per sostituire, nell’attività e nella funzione, il Centro estero delle Camere di commercio e per incorporare progressivamente gli altri organismi che concorrono agli obiettivi della legge.
Natura della società e oggetto sociale
La società è promossa dalla Regione Piemonte e dalle Camere di commercio piemontesi ed è qualificata come:
- senza scopo di lucro;
- a totale partecipazione pubblica.
L’oggetto sociale comprende il coordinamento e l’integrazione delle iniziative volte a favorire l’internazionalizzazione dell’economia piemontese, con particolare riferimento a:
- rafforzamento della presenza delle imprese piemontesi sui mercati esteri;
- attrazione di investimenti in Piemonte;
- valorizzazione internazionale dell’offerta turistica regionale;
- promozione globale dei prodotti e servizi delle imprese piemontesi, inclusa la filiera agroalimentare;
- valorizzazione del “sistema Piemonte”, anche per connotare territorialmente i prodotti e accrescerne il richiamo commerciale.
I soci contribuiscono al funzionamento dell’organizzazione consortile in proporzione alla quota azionaria posseduta, secondo la disciplina civilistica richiamata dalla legge.
Indirizzo politico-amministrativo e comitato di consultazione
La Giunta regionale approva le linee di indirizzo cui deve uniformarsi il programma di attività della società, previo parere della commissione consiliare competente, da rendere entro trenta giorni dall’invio. Decorso tale termine, la Giunta può adottare comunque le linee di indirizzo.
È istituito un comitato di consultazione, presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato, con composizione rappresentativa:
- delle associazioni economiche di categoria;
- degli enti che operano, a vario titolo, nel campo dell’internazionalizzazione.
Il comitato formula proposte per l’elaborazione delle linee di indirizzo; le modalità di funzionamento sono demandate a una deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
Partecipazione e struttura societaria
La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione della società, con l’obiettivo di assicurare uno statuto conforme ai principi di buon governo societario. Lo statuto non deve precludere l’eventuale allargamento della compagine sociale ad altre regioni e ai relativi sistemi camerali. La società può inoltre utilizzare gli strumenti previsti dagli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, in considerazione della pluralità dei settori di intervento e degli eventuali interessi o vocazioni specifiche dei soggetti partecipanti.
Disposizioni finanziarie
Per la sottoscrizione delle azioni della società è autorizzata la spesa di 125 mila euro, in competenza e cassa, sul bilancio di previsione 2006 della Regione Piemonte. Le spese di funzionamento richiamate dalla legge sono finanziate con le risorse allocate nella missione 19, programma 19.01, titolo 1, concernente le relazioni internazionali e la cooperazione allo sviluppo.
Monitoraggio e relazione al Consiglio regionale
La legge prevede una clausola valutativa a carico della Giunta regionale. Entro un anno dall’entrata in vigore, la Giunta deve presentare una relazione sul capitale sociale della società, sui programmi di intervento, sugli indirizzi strategici e sugli organismi incorporati. Successivamente, entro due anni dall’approvazione della legge e poi con cadenza biennale, la Giunta deve riferire al Consiglio regionale sui risultati ottenuti in termini di promozione dell’internazionalizzazione e di razionalizzazione degli interventi regionali, dando conto anche:
- della situazione patrimoniale e finanziaria della società;
- dell’aggiornamento degli organismi incorporati;
- delle attività svolte per il conseguimento degli obiettivi di internazionalizzazione;
- dei risultati raggiunti.
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