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Provvedimento

Deliberazione n. 560 del 25/09/2025

Provvedimento del 25 settembre 2025

Garante Privacy560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due determinazioni urgenti adottate dal dirigente competente ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, in relazione a una segnalazione di possibile diffusione non consensuale di materiale a contenuto sessualmente esplicito attraverso Facebook, Instagram e Telegram. Le misure ordinate alle piattaforme consistono nell’immediata adozione di strumenti per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e nella conservazione dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro per soli fini probatori per dodici mesi. Il provvedimento è una ratifica ex art. 33-bis del regolamento interno del Garante e non contiene una sanzione pecuniaria.

Ratifica urgente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn

Ratifica urgente per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 25 settembre 2025, due determinazioni urgenti adottate il 22 settembre 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento si colloca nell’ambito della disciplina sul c.d. revenge porn di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, a seguito di una segnalazione presentata dalla persona interessata.

Origine e oggetto della segnalazione

La persona interessata ha comunicato al Garante di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Facebook, Instagram e Telegram indicate nella segnalazione. Il materiale segnalato è descritto come contenuto informatico a carattere sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato, del quale si paventava l’invio, la consegna, la cessione, la pubblicazione o la diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso.

Base normativa dell’intervento urgente

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni in materia di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito e di decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare provvedimenti d’urgenza per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva ratifica successiva dell’Autorità.

Determinazioni urgenti adottate il 22 settembre 2025

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 344 e 345/2025, con cui ha:

  • ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • prescritto alle medesime società di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • richiesto che la conservazione avvenga mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • previsto la tempestiva comunicazione all’Autorità delle modalità di conservazione adottate.

Ratifica del Garante

Il Collegio, riunitosi il 25 settembre 2025, ha preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. All’esito, ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 344/2025 e 345/2025 adottati dal dirigente competente, confermando le misure dirette a impedire la diffusione del materiale segnalato.

Esito del procedimento

Il provvedimento ha natura meramente confermativa dell’azione urgente già intrapresa dall’Autorità. Non risultano irrogate sanzioni pecuniarie né adottate ulteriori prescrizioni oltre a quelle già contenute nelle determinazioni ratificate.

Punti principali

Origine della segnalazione

La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram per prevenire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Intervento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 344 e 345 del 22 settembre 2025, dirette alle società Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.

Misure imposte alle piattaforme

Alle piattaforme è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunitosi il 25 settembre 2025, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, confermando quanto disposto nei confronti delle società destinatarie.

Come è indicizzato

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