Salta al contenuto
Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 572 del 25/09/2025

Provvedimento del 25 settembre 2025

Garante Privacy572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accolto il reclamo contro RCS MediaGroup S.p.a. relativo alla pubblicazione, su un settimanale, di fotografie che ritraevano la reclamante in parziale nudità mentre si cambiava il costume su una barca. L’Autorità ha ritenuto che la raccolta e la diffusione delle immagini integrassero un trattamento illecito, non giustificato dalla finalità giornalistica né dal principio di essenzialità dell’informazione, con violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione. Oltre a vietare l’ulteriore diffusione, anche online e nell’archivio storico, il Garante ha irrogato a RCS una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 euro e disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul proprio sito.

RCS MediaGroup S.p.a. sanzionata per raccolta e diffusione illecita di foto di una persona pubblica in parziale nudità in ambito giornalistico

RCS MediaGroup S.p.a. - diffusione illecita di immagini di parziale nudità in ambito giornalistico

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato un reclamo presentato nei confronti di RCS MediaGroup S.p.a. per la pubblicazione su un settimanale di fotografie che ritraevano la reclamante in parziale nudità mentre si cambiava il costume su una barca. Il procedimento riguarda un trattamento svolto per finalità giornalistiche, ma ritenuto eccedente e lesivo della riservatezza dell’interessata.

Origine del reclamo e contenuto della pubblicazione

La reclamante ha contestato che le immagini fossero state raccolte e diffuse in un contesto di intimità, senza che vi fosse un interesse pubblico tale da giustificarne la divulgazione. Secondo la sua prospettazione, il servizio avrebbe avuto finalità meramente intrattenitive e avrebbe violato i principi di essenzialità dell’informazione e di interesse sociale alla conoscibilità della notizia.

La società editrice ha invece sostenuto che le fotografie documentassero una relazione tra la reclamante e un ministro, già nota al pubblico, e che l’acquisizione fosse avvenuta senza strumenti invasivi in luoghi visibili a terzi. Ha inoltre affermato che il servizio si collocasse nell’alveo della cronaca leggera e che, per tale ragione, le immagini fossero funzionali al commento giornalistico.

Valutazioni del Garante sul trattamento

L’Autorità ha innanzitutto qualificato le fotografie come dati personali idonei a cogliere un atto dell’interessata con esposizione non intenzionale della nudità del corpo. Ha rilevato che le immagini erano state acquisite a distanza e nell’inconsapevolezza della reclamante, con modalità che integravano un uso non corretto di tecniche invasive ai sensi dell’art. 3 delle Regole deontologiche.

Il Garante ha inoltre escluso che la notorietà della reclamante o della relazione con il ministro potesse legittimare qualsiasi forma di raccolta e utilizzo di immagini, richiamando la necessità di valutare caso per caso la sussistenza dei presupposti di liceità. In particolare, ha osservato che la finalità dichiarata dalla società - offrire un prodotto giornalistico leggero - non poteva giustificare il sacrificio del diritto al rispetto della vita privata e personale dell’interessata.

Violazioni accertate

L’Autorità ha ritenuto che la raccolta e la pubblicazione delle immagini configurassero una violazione:

  • dei principi generali di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR;
  • dell’art. 137, comma 3, del Codice, che richiede l’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;
  • delle Regole deontologiche per l’attività giornalistica, in particolare degli artt. 3, 6, comma 2, e 11, comma 2;
  • dell’art. 2-quater del Codice, che attribuisce alle Regole deontologiche il valore di condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento.

Il Garante ha quindi dichiarato fondato il reclamo.

Misure adottate: divieto di ulteriore diffusione e annotazione

Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il Garante ha disposto nei confronti di RCS MediaGroup S.p.a. il divieto di ulteriore diffusione delle fotografie, anche online e nell’archivio storico, consentendo la sola conservazione ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria.

È stata inoltre disposta l’annotazione delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e della disciplina regolamentare richiamata nel provvedimento.

Ordinanza ingiunzione e sanzione pecuniaria

Accertata la violazione dell’art. 5 GDPR e delle Regole deontologiche, il Garante ha adottato ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, applicando a RCS MediaGroup S.p.a. la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100.000,00.

Nella quantificazione, l’Autorità ha richiamato i criteri dell’art. 83, par. 2, GDPR, considerando come circostanze aggravanti:

  • la gravità della violazione, anche per la modalità di acquisizione e per la natura privata dei dati;
  • la presenza di precedenti violazioni in materia di attività giornalistica;
  • le condizioni organizzative, economiche e professionali del contravventore.

Ha invece considerato come attenuanti:

  • le finalità riconducibili alla libertà di informazione;
  • la cooperazione con l’Autorità;
  • la durata limitata della violazione;
  • la diffusione circoscritta alla sola edizione cartacea;
  • le misure adottate per limitare gli effetti del trattamento.

L’Autorità ha ritenuto la sanzione conforme ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività di cui all’art. 83, par. 1, GDPR.

Sanzione accessoria e mezzi di impugnazione

Il provvedimento dispone anche la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito web del Garante quale sanzione accessoria, in ragione dell’invasività del trattamento, della natura intima dei dati e del settore di attività del titolare, strutturalmente orientato alla diffusione di informazioni.

Il Garante richiama infine la facoltà di definizione agevolata prevista dall’art. 166, comma 8, del Codice e indica la possibilità di proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, dell’art. 152 del Codice e dell’art. 10 del d.lgs. 150/2011, nei termini di legge.

Punti principali

Origine del procedimento e contestazioni della reclamante

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato dalla reclamante contro RCS MediaGroup S.p.a. per un servizio pubblicato sul settimanale, corredato da immagini che la ritraevano a seno scoperto mentre si cambiava il costume in barca. La reclamante ha denunciato una lesione della sfera privata, sostenendo che le immagini fossero state ottenute in modo invasivo e che il servizio non rispondesse a un autentico interesse pubblico, ma a finalità di mero intrattenimento.

Difese della società e replica della reclamante

RCS ha sostenuto che le immagini documentassero la relazione, già nota al pubblico, tra la reclamante e un ministro, e che fossero state raccolte senza strumenti invasivi in luoghi visibili da terzi. Ha inoltre affermato che la pubblicazione fosse funzionale a un commento giornalistico leggero e che non fosse necessario il consenso. La reclamante ha replicato che la valutazione dell’essenzialità non può dipendere dal titolo o dall’impostazione del servizio e che la condotta contestata investiva l’intera filiera, dalla raccolta alla diffusione.

Valutazioni del Garante sulla raccolta e diffusione delle immagini

L’Autorità ha qualificato le immagini come dati personali che coglievano un atto dell’interessata con esposizione non intenzionale della nudità. Ha ritenuto che l’acquisizione a distanza e senza consapevolezza dell’interessata evidenziasse l’uso di tecniche invasive e che la notorietà della reclamante o della sua relazione non legittimasse qualsiasi forma di raccolta e utilizzo delle immagini. Il Garante ha escluso che la finalità dichiarata di offrire un prodotto giornalistico leggero potesse giustificare il sacrificio della vita privata dell’interessata.

Violazioni accertate e norme applicate

Il Garante ha ravvisato la violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c) GDPR, oltre che dell’art. 137, comma 3, del Codice e delle Regole deontologiche per l’attività giornalistica, in particolare degli artt. 3, 6, comma 2, e 11, comma 2. È stato richiamato anche l’art. 2-quater del Codice, che rende il rispetto delle Regole deontologiche condizione essenziale di liceità e correttezza del trattamento.

Misure correttive e divieto di ulteriore diffusione

Accolto il reclamo, il Garante ha dichiarato l’illiceità della raccolta e pubblicazione delle fotografie e, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) GDPR, ha vietato a RCS l’ulteriore diffusione delle immagini, anche online e nell’archivio storico, fatta salva la mera conservazione per eventuale utilizzo in sede giudiziaria. È stata inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità delle misure adottate.

Sanzione pecuniaria e criteri di quantificazione

Con ordinanza ingiunzione il Garante ha applicato la sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 euro. Nel quantificarla ha considerato, tra gli elementi aggravanti, la gravità della violazione, la natura privata dei dati, i precedenti del titolare in materia giornalistica e il rilievo economico-organizzativo della società; tra gli elementi attenuanti, la finalità informativa, la cooperazione istruttoria, la durata limitata della violazione, la diffusione circoscritta alla carta e le misure adottate per limitare gli effetti del trattamento.

Sanzione accessoria e rimedi impugnatori

È stata disposta anche la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante come sanzione accessoria, in ragione dell’invasività del trattamento, della natura intima dei dati e del settore di attività del titolare. Il provvedimento indica altresì la facoltà di definizione agevolata ex art. 166, comma 8, del Codice e le modalità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e delle norme richiamate dal Codice.

Come è indicizzato

Materieprivacy e giornalismodiritti dell'interessatosanzioni gdprminimizzazione dei datipubblicazione di immagini intime

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.