Prescrizioni del Garante n. 567 del 25/09/2025
Provvedimento del 25 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato un reclamo proposto da più interessati contro la diffusione, da parte di Ciao People S.r.l. e, per la prima puntata, di La7 S.p.A., di video-inchieste su Gioventù Nazionale e sull'evento "Cabiria". I reclamanti lamentavano una raccolta illecita dei dati mediante infiltrazione giornalistica, la violazione del domicilio e la divulgazione di immagini e informazioni idonee a ledere reputazione e riservatezza, inclusi profili relativi a minori. L'Autorità ha ritenuto che il trattamento rientrasse nell'esercizio dell'attività giornalistica e che, nel caso concreto, non emergessero elementi idonei a confermare la violazione del domicilio o la mancata osservanza del principio di essenzialità dell'informazione. Ha valorizzato la rilevanza pubblica dell'inchiesta, l'oscuramento dei volti e l'assenza di elementi ulteriori tali da rendere identificabili i reclamanti, distinguendo i soggetti apicali del movimento, identificabili per il loro ruolo pubblico. Il reclamo è stato quindi dichiarato infondato.
reclamo contro Ciao People S.r.l. e La7 S.p.A. per la diffusione giornalistica dell'inchiesta "Gioventù Meloniana" e delle immagini dell'evento "Cabiria"
Reclamo su inchiesta giornalistica e immagini dell'evento "Cabiria"
Il provvedimento riguarda il reclamo proposto contro Ciao People S.r.l. e, limitatamente alla prima puntata dell'inchiesta, contro La7 S.p.A., in relazione alla diffusione del servizio "Gioventù Meloniana: inchiesta sui giovani di F.d.I." e delle immagini del successivo video "Insulti antisemiti e razzisti: la seconda puntata dell'inchiesta su Gioventù Nazionale". I reclamanti lamentavano la raccolta e la divulgazione illecita di dati personali, la lesione della reputazione, la violazione del domicilio e della segretezza delle comunicazioni, con attenzione anche alla presenza di minori.
Origine del procedimento e posizioni delle parti
Il reclamo è stato presentato il 4 luglio 2024 ai sensi dell'art. 77 GDPR. Gli interessati hanno chiesto la rimozione dei frammenti selezionati nei video, sostenendo che la giornalista si fosse infiltrata nell'organizzazione senza rivelare la propria identità e le finalità della raccolta, in violazione delle Regole deontologiche, e che l'accesso all'evento privato "Cabiria" fosse avvenuto mediante artifici e raggiri. Hanno inoltre sostenuto che la diffusione delle immagini fosse sproporzionata rispetto all'interesse pubblico e che l'oscuramento dei volti non bastasse a evitare l'identificabilità dei partecipanti e del luogo.
La7 ha replicato di aver trasmesso soltanto la prima parte dell'inchiesta, sostenendo la rilevanza pubblica del servizio e l'efficacia dell'oscuramento dei volti e della voce. Ciao People ha difeso la legittimità della video-inchiesta, affermando che il lavoro giornalistico aveva documentato condotte antidemocratiche, fasciste, razziste e antisemite all'interno di Gioventù Nazionale, e che la giornalista aveva agito come infiltrata solo per poter accedere a informazioni altrimenti non acquisibili.
Trattamento giornalistico e quadro normativo richiamato
Il Garante ha richiamato la disciplina del trattamento per finalità giornalistiche, ricordando che gli artt. 136 e ss. del Codice privacy e l'art. 6 delle Regole deontologiche consentono la raccolta e diffusione dei dati anche senza consenso, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della persona, nonché del principio di essenzialità dell'informazione su fatti di interesse pubblico. Sono stati richiamati anche l'art. 102, comma 2, lett. a), del Codice e, nel contesto del reclamo, gli artt. 5 e 6 delle Regole deontologiche e il principio di essenzialità informativa.
Valutazione sulla rilevanza pubblica dell'inchiesta
L'Autorità ha riconosciuto la rilevanza pubblica dell'inchiesta, avente ad oggetto comportamenti e atteggiamenti all'interno di Gioventù Nazionale, organizzazione giovanile collegata a Fratelli d'Italia. Il provvedimento sottolinea che la vicenda ha suscitato reazioni politiche e istituzionali e che gli stessi reclamanti non hanno chiesto l'integrale rimozione del servizio, ma soltanto di specifici frammenti relativi alle riprese dell'evento "Cabiria". Tale delimitazione è stata considerata significativa per l'oggetto effettivo della contestazione.
Identificabilità degli interessati e tutela dei minori
Il Garante ha rilevato che, tra i soggetti reclamanti, solo due hanno dichiarato di riconoscersi in specifiche porzioni dei filmati, mentre gli altri non risultavano ripresi o riconoscibili nei materiali in possesso della società. Ha quindi escluso che i filmati contenessero dati ulteriori, come la voce o elementi contestuali, idonei a una identificazione diretta o indiretta dei reclamanti. Per i due minori menzionati nel reclamo, l'Autorità ha osservato che non risultavano visibili nei filmati né erano stati diffusi elementi da cui potessero essere indirettamente identificati.
Presunta violazione del domicilio e art. 3 delle Regole deontologiche
Un profilo centrale del reclamo riguardava l'asserita violazione del domicilio, dedotta dai reclamanti come conseguenza dell'infiltrazione della giornalista nell'evento privato. Il Garante ha tuttavia ritenuto che gli elementi emersi non fossero idonei a confermare tale violazione. In particolare, ha escluso che il luogo dell'evento fosse qualificabile come abitazione privata o privata dimora dei reclamanti, trattandosi di una struttura ricettiva data in comodato a un dirigente del movimento. Ha inoltre osservato che il requisito della stabilità, necessario per integrare il concetto di domicilio, non risultava provato in capo ai reclamanti, i quali partecipavano a un evento temporaneo insieme ad altre persone.
Modalità di raccolta e assenza di illiceità accertata
Secondo quanto emerso nel procedimento, la giornalista non avrebbe dovuto forzare o introdursi clandestinamente nel luogo dell'evento, essendo stata invitata da una promotrice e avendo poi collaborato alla realizzazione di foto e video destinati ai canali social del Movimento. Il Garante ha rilevato che l'unico accorgimento utilizzato era consistito nella modifica del nominativo per non essere identificata, con omissione delle finalità della raccolta, ma ha ritenuto che ciò non fosse sufficiente, nel caso concreto, a dimostrare l'illiceità del trattamento o la violazione delle Regole deontologiche.
Decisione finale
Alla luce delle valutazioni svolte, l'Autorità ha concluso per l'infondatezza del reclamo ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), GDPR. Il provvedimento non contiene sanzioni né misure correttive nei confronti dei titolari del trattamento, limitandosi a respingere le richieste dei reclamanti. L'atto richiama, in chiusura, la possibilità di proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
Punti principali
Origine del procedimento e doglianze dei reclamanti
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato il 4 luglio 2024 da più soggetti, anche nell'interesse di ulteriori interessati, contro la diffusione dell'inchiesta video "Gioventù Meloniana" pubblicata da Fanpage.it e rilanciata da La7 nella puntata del 13 giugno 2024 di "Piazza Pulita", nonché contro la seconda puntata diffusa da Ciao People S.r.l. il 26 giugno 2024. I reclamanti hanno contestato l'indebita acquisizione e divulgazione di dati personali, la lesione della reputazione e della dignità, la presunta violazione del domicilio e della segretezza delle comunicazioni, oltre alla diffusione di immagini relative a un evento privato denominato "Cabiria".
Difese dei titolari del trattamento
La7 e Ciao People hanno sostenuto la rilevanza pubblica dell'inchiesta, volta a documentare atteggiamenti antidemocratici, razzisti e antisemiti all'interno di Gioventù Nazionale, organizzazione collegata a Fratelli d'Italia. Hanno affermato che la giornalista si era presentata come tale e che l'uso di un'identità non completa era necessario per svolgere il lavoro investigativo senza compromettere l'efficacia della raccolta informativa e la propria sicurezza. Hanno inoltre contestato la qualificazione dell'evento "Cabiria" come riunione privata, descrivendolo invece come iniziativa politica o comunitaria in una struttura ricettiva, con partecipazione di dirigenti del movimento e oscuramento dei volti dei partecipanti.
Valutazioni del Garante sul contesto giornalistico
Il Garante ha richiamato la disciplina degli artt. 136 e ss. del Codice privacy e dell'art. 6 delle Regole deontologiche, ribadendo che i trattamenti effettuati per finalità giornalistiche sono leciti anche senza consenso, purché rispettino i diritti e la dignità delle persone e il principio di essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Ha quindi esaminato i contenuti contestati alla luce della rilevanza pubblica dell'inchiesta e del contesto politico-sociale nel quale si inseriva.
Accertamenti su identificabilità e perimetro della diffusione
L'Autorità ha rilevato che solo alcune delle parti indicate nel reclamo contenevano immagini riferibili a due reclamanti, i quali avevano dichiarato di riconoscersi in specifici fotogrammi. Per gli altri interessati, inclusi due minori, non è emersa la presenza nei filmati nella disponibilità della società né sono stati individuati elementi ulteriori che consentissero una loro identificazione, neppure indiretta. Il Garante ha valorizzato l'oscuramento di volto e voce e ha escluso che, nei frammenti esaminati, vi fossero dati aggiuntivi idonei a rendere riconoscibili gli interessati.
Violazione del domicilio e art. 3 delle Regole deontologiche
Il Garante ha ritenuto non dimostrata la contestata violazione del domicilio e non confermata l'asserita condotta illecita della giornalista nell'accesso all'evento. Ha osservato che il luogo in cui si è svolto "Cabiria" era una struttura ricettiva concessa in comodato d'uso a un dirigente di Gioventù Nazionale e non appariva riconducibile a una privata dimora stabilmente riferibile ai reclamanti. Ha quindi escluso la configurabilità del domicilio in capo ai reclamanti e, conseguentemente, la violazione dell'art. 3 delle Regole deontologiche.
Esito del reclamo
Tenuto conto della rilevanza pubblica dell'inchiesta, dell'assenza di elementi idonei a dimostrare l'illiceità della raccolta e della mancata identificabilità dei reclamanti nei materiali esaminati, il Garante ha dichiarato il reclamo infondato ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), GDPR.
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