Prescrizioni del Garante n. 543 del 25/09/2025
Provvedimento del 25 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina un reclamo ex art. 77 GDPR contro Google LLC relativo alla rimozione dai risultati di ricerca, associati al nome del reclamante, di numerosi URL riferiti a vicende giudiziarie e ad altri contenuti online. Google aveva già adottato misure di deindicizzazione o blocco per una parte degli URL nelle versioni europee del motore di ricerca, mentre per altri aveva opposto diniego ritenendoli estranei al procedimento originario o privi di adeguata dimostrazione della pertinenza. Il Garante richiama i criteri sul diritto all'oblio degli artt. 17 e 21 GDPR e le linee guida europee, ritiene infondato il reclamo per gli URL residui e per la richiesta di estensione globale alle versioni extraeuropee, e prende atto delle misure già adottate da Google per alcuni URL. Non vengono disposte ulteriori misure.
Reclamo contro Google LLC per deindicizzazione di URL associati al nome del reclamante, anche sulle versioni extraeuropee del motore di ricerca, in relazione al diritto all'oblio
Reclamo contro Google LLC per deindicizzazione di URL associati al nome del reclamante
Il provvedimento riguarda un reclamo ex art. 77 GDPR proposto nei confronti di Google LLC per ottenere la deindicizzazione di numerosi URL associati al nome del reclamante, relativi a vicende giudiziarie definite e ad altri contenuti online. La richiesta comprendeva sia le versioni europee sia quelle extraeuropee del motore di ricerca.
Origine del procedimento e domande formulate
L'interessato ha chiesto che, digitando il proprio nome e cognome, non comparissero nei risultati di ricerca link a contenuti idonei a ledere la propria reputazione personale e professionale. Ha richiamato il venir meno dell'interesse pubblico, il tempo trascorso, l'evoluzione delle vicende giudiziarie e l'assenza di un ruolo pubblico.
Il reclamo è stato regolarizzato il 19 ottobre 2024. Nelle proprie difese successive, l'interessato ha sostenuto che l'annotazione ex art. 64-ter disp. att. c.p.p. dovrebbe comportare una piena attuazione del diritto alla deindicizzazione, anche senza dover individuare analiticamente ogni URL.
Riscontro di Google LLC
Il Garante ha chiesto osservazioni a Google LLC il 20 gennaio 2025. Nel riscontro del 3 marzo 2025, la società ha dichiarato:
- per gli URL nn. 1-37, di non aver individuato il nominativo del reclamante nei contenuti collegati e di aver adottato misure manuali per impedire il posizionamento tra i risultati associati al suo nome nelle versioni europee;
- per gli URL nn. 38-267, di aver disposto il blocco dalle versioni europee dei risultati di ricerca per la query associata al nome del reclamante;
- per gli URL nn. 268-298, di non poter intervenire, ritenendo che diverse vicende fossero estranee al reclamo originario o riferite a un omonimo.
Con la replica del 12 aprile 2025, l'interessato ha reiterato la richiesta di una deindicizzazione generale, anche sulle versioni extraeuropee, sostenendo inoltre la pertinenza di ulteriori URL con il procedimento penale richiamato nel reclamo e contestando che alcune vicende fossero estranee al proprio caso.
Nel successivo riscontro del 29 aprile 2025, Google ha riferito di aver disposto il blocco anche di altri URL a seguito delle ulteriori precisazioni del reclamante, ma ha ribadito il diniego per i restanti contenuti e ha escluso un obbligo di deindicizzazione globale sulle versioni extraeuropee.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama:
- l'art. 3, par. 1, GDPR, in relazione all'applicazione del principio di stabilimento;
- l'art. 55, par. 1, GDPR, per la competenza dell'Autorità italiana;
- gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, sul diritto all'oblio e sull'opposizione al trattamento;
- l'art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, relativo ai poteri dell'Autorità nei reclami;
- l'art. 78 GDPR, gli artt. 152 del Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, per l'opposizione al provvedimento;
- l'art. 168 del Codice privacy, richiamato quanto alla falsità nelle dichiarazioni al Garante.
Sono inoltre citate le linee guida del WP Art. 29 del 26 novembre 2014 e le linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020, come criteri per la valutazione delle richieste di deindicizzazione nei motori di ricerca.
Valutazioni del Garante sugli URL già rimossi o bloccati
L'Autorità prende atto delle misure già adottate da Google per impedire il posizionamento, nelle versioni europee del motore di ricerca, degli URL indicati come nn. 1-37 nel primo riscontro e degli URL nn. 1-16 nel secondo riscontro, corrispondenti ad altri URL già elencati dalla società.
Per tali contenuti il Garante ritiene che non vi siano i presupposti per ulteriori misure, poiché Google ha già eseguito interventi idonei a soddisfare, per quella parte, la richiesta dell'interessato.
Valutazione degli ulteriori URL e del diritto all'oblio
Per gli altri URL, il Garante osserva che i contenuti non appaiono attinenti alla vicenda principale indicata nel reclamo, ossia il procedimento penale definito con sentenze di non luogo a procedere. Viene inoltre rilevato che alcuni contenuti rimandano a vicende diverse, anche recenti, rispetto alle quali l'interessato non ha fornito elementi sufficienti nel reclamo originario.
Quanto ai contenuti riferiti alla causa civile intentata dall'interessato contro una società, il Garante rileva che la circostanza non era stata illustrata nel reclamo originario in modo adeguato e che, in base agli elementi disponibili, permane un interesse della collettività a conoscerla, anche alla luce dell'attività professionale svolta dall'interessato.
Richiesta di deindicizzazione globale sulle versioni extraeuropee
Il Garante affronta poi la domanda di estendere la rimozione anche alle versioni extraeuropee del motore di ricerca. Richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare la sentenza C-507/17, e l'interpretazione della Corte di cassazione n. 34658 del 24 novembre 2022, secondo cui non esiste un obbligo generale di rimozione globale sulla base del solo diritto dell'Unione.
Nel caso concreto, l'Autorità ritiene che gli elementi prospettati non dimostrino un pregiudizio concreto derivante dalla reperibilità degli URL tramite versioni extraeuropee, né un interesse specifico del reclamante all'estensione globale dell'ordine di rimozione.
Decisione finale
Il Garante dichiara quindi il reclamo infondato:
- con riferimento alla richiesta di rimozione dalle versioni europee degli ulteriori URL indicati nel reclamo;
- con riferimento alla richiesta di rimozione dalle versioni extraeuropee del motore di ricerca per tutti gli URL indicati.
Viene richiamata la possibilità di proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR e delle norme interne richiamate, entro i termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento e richiesta dell'interessato
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR, regolarizzato il 19 ottobre 2024, con cui il reclamante ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca, in associazione al proprio nominativo, di diversi URL riferiti a vicende giudiziarie concluse e ad altri contenuti online. La richiesta riguardava sia le versioni europee sia quelle extraeuropee del motore di ricerca, in ragione del pregiudizio reputazionale lamentato e del decorso del tempo.
Posizione di Google LLC e misure già adottate
Con il riscontro del 3 marzo 2025 Google ha dichiarato di non aver individuato il nominativo del reclamante in alcuni contenuti e di aver adottato misure manuali per impedire il posizionamento di tali pagine tra i risultati associati al nome del reclamante nelle versioni europee. Ha inoltre disposto il blocco di ulteriori URL dalle versioni europee. Per altri URL ha negato la possibilità di intervenire, sostenendo che riguardassero vicende diverse o non documentate nel reclamo. Con successivo riscontro del 29 aprile 2025 ha poi esteso il blocco ad altri URL, ma ha ribadito il diniego per i restanti e l'assenza di obblighi di deindicizzazione globale.
Valutazione del Garante sul diritto all'oblio
L'Autorità richiama gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, nonché le linee guida del WP Art. 29 del 26 novembre 2014 e le linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020. Sottolinea che, per i motori di ricerca, l'istanza deve individuare in modo puntuale gli URL da rimuovere, non potendosi imporre una disabilitazione preventiva e generalizzata di qualsiasi risultato associato al nome dell'interessato.
Esito sugli URL già trattati da Google
Il Garante prende atto delle misure adottate da Google per impedire il posizionamento degli URL indicati come nn. 1-37 del primo riscontro e nn. 1-16 del secondo riscontro (corrispondenti ad altri URL del primo elenco) nelle versioni europee del motore di ricerca. Per tali URL ritiene che non sussistano i presupposti per ulteriori misure da parte dell'Autorità.
Esito sugli ulteriori URL e sull'estensione extraeuropea
Per gli altri URL, il Garante ritiene che i contenuti non appaiano attinenti alla vicenda principale oggetto del reclamo o che comunque non siano stati adeguatamente circostanziati dall'interessato. Valuta inoltre che permanga un interesse della collettività alla conoscenza di alcune vicende, anche in considerazione dell'attività professionale svolta dall'interessato. Quanto alla richiesta di estensione alle versioni extraeuropee del motore di ricerca, esclude che gli elementi forniti consentano di dimostrare un pregiudizio concreto tale da giustificare un ordine globale di rimozione.
Decisione finale e tutela giurisdizionale
Il Garante, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, dichiara infondato il reclamo nella parte residua, sia per la richiesta di rimozione dalle versioni europee degli ulteriori URL, sia per la richiesta di rimozione dalle versioni extraeuropee con riguardo a tutti gli URL indicati. È richiamata la possibilità di proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR e degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, o 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.
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