Ordinanza ingiunzione o revoca n. 570 del 25/09/2025
Provvedimento del 25 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante accoglie il reclamo di un ex dipendente nei confronti della società, subentrata per fusione, per non aver riscontrato nei termini una richiesta di accesso ai dati e ai documenti relativi al rapporto di lavoro e al procedimento disciplinare/licenziamento. L’Autorità rileva la violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR, ordina di integrare il riscontro fornendo la documentazione richiesta entro 30 giorni e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro. Dispone inoltre la pubblicazione del provvedimento e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
Officine Serena s.r.l. (già Green.mec. s.r.l.): mancato e tardivo riscontro a un’istanza di accesso ex artt. 12 e 15 GDPR nel contesto del rapporto di lavoro
Officine Serena s.r.l. – mancato e tardivo riscontro a un’istanza di accesso dell’ex dipendente
Il Garante per la protezione dei dati personali ha definito un reclamo proposto da un ex dipendente nei confronti di Green.mec. s.r.l., poi incorporata in Officine Serena s.r.l., relativo all’omesso e tardivo riscontro a una richiesta di accesso ai dati personali e alla documentazione connessa al rapporto di lavoro e al procedimento disciplinare/licenziamento.
Origine del reclamo e svolgimento dell’istruttoria
L’interessato aveva inviato, in data 22 agosto 2023, un’istanza ai sensi dell’art. 15 GDPR per ottenere:
- gli attestati dei corsi di formazione svolti durante il rapporto di lavoro;
- copia delle comunicazioni relative alla condotta tenuta presso il cantiere indicato, utilizzate come base per l’interruzione del rapporto.
Poiché la richiesta non aveva ricevuto risposta entro il termine di cui all’art. 12, par. 3, GDPR, l’interessato ha presentato reclamo al Garante il 24 settembre 2023.
Nel corso dell’istruttoria la società ha dichiarato di voler adempiere e ha trasmesso il registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR e l’informativa ex art. 13 GDPR. Tuttavia, dai successivi riscontri è emerso che la documentazione inviata all’interessato consisteva soltanto in due attestati formativi, senza la restante documentazione richiesta. Anche dopo l’avvio del procedimento sanzionatorio, la società ha prodotto ulteriore documentazione, ma l’Autorità ha rilevato che parte dei documenti relativi al procedimento disciplinare non risultavano comunque consegnati.
Violazioni accertate
Il Garante ha ritenuto integrata la violazione di:
- art. 15 GDPR, perché il titolare non ha fornito una copia completa dei dati personali e delle informazioni richieste dall’interessato;
- art. 12, par. 3, GDPR, perché il riscontro è stato reso soltanto dopo l’intervento dell’Autorità e comunque ben oltre il termine di un mese;
- art. 12, par. 4, GDPR, poiché, in caso di mancato accoglimento totale dell’istanza, il titolare avrebbe dovuto indicare i motivi dell’inottemperanza e informare l’interessato della possibilità di proporre reclamo.
L’Autorità ha osservato che il diritto di accesso copre anche le categorie di dati trattati e, ove i dati non siano raccolti presso l’interessato, le informazioni disponibili sulla loro origine. Nel caso esaminato, tali informazioni non risultavano adeguatamente fornite.
Effetti della fusione societaria
Green.mec. s.r.l. risultava cancellata a seguito di fusione per incorporazione in Officine Serena s.r.l. Il provvedimento è stato quindi adottato nei confronti della società incorporante, che subentra nei rapporti attivi e passivi della incorporata.
Valutazione del Garante e misure ordinate
Alla luce dell’istruttoria, il Garante ha dichiarato fondato il reclamo e ha disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c), GDPR, di soddisfare le richieste dell’interessato, comunicando le informazioni già oggetto dell’istanza del 22 agosto 2023 entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, con contestuale comunicazione all’Autorità.
Sanzione amministrativa pecuniaria
Per la violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR è stata applicata, ai sensi dell’art. 83 GDPR, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000,00 nei confronti di Officine Serena s.r.l. Il Garante ha richiamato i criteri di cui all’art. 83, par. 2, tenendo conto in particolare:
- della natura, gravità e durata della violazione;
- della mancata consegna di parte della documentazione anche dopo l’avvio dell’istruttoria;
- della condotta poco collaborativa della società;
- delle condizioni economiche del contravventore risultanti dal bilancio 2024.
L’Autorità ha inoltre escluso che la violazione potesse essere considerata minore, richiamando il cons. 148 GDPR, e ha applicato il principio di cumulo di cui all’art. 83, par. 3, entro il massimo edittale previsto dall’art. 83, par. 5.
Pubblicazione, adempimenti e rimedi
Il provvedimento dispone:
- la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante;
- la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale;
- l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità.
È inoltre indicata la possibilità di opposizione innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero. Il Garante richiede infine di comunicare le iniziative adottate per dare esecuzione al provvedimento e di fornire riscontro documentato entro 30 giorni, avvertendo che l’eventuale mancata risposta può comportare l’applicazione della sanzione di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.
Punti principali
Origine del procedimento e richieste dell’interessato
Il procedimento origina da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato dall’ex dipendente, che aveva chiesto alla società datrice di lavoro copia degli attestati dei corsi di formazione svolti durante il rapporto e delle comunicazioni poste a base dell’interruzione del rapporto di lavoro. L’istanza, notificata via PEC il 22 agosto 2023, non aveva ricevuto riscontro entro il termine di un mese previsto dall’art. 12, par. 3, GDPR.
Esito dell’istruttoria sul riscontro fornito
Nel corso dell’istruttoria la società ha inizialmente inviato solo due attestati dei corsi di formazione, senza produrre la documentazione relativa al procedimento disciplinare e al licenziamento. Anche dopo i successivi solleciti dell’Autorità, la parte restante della documentazione non risultava consegnata all’interessato, che ha reiterato la doglianza con ulteriore comunicazione del 30 ottobre 2024.
Violazioni accertate
Il Garante ritiene violati gli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR. In particolare, la società non ha fornito un riscontro completo e tempestivo all’istanza di accesso, né ha comunicato all’interessato, in caso di mancato accoglimento, i motivi dell’inottemperanza e la possibilità di proporre reclamo, come richiesto dall’art. 12, par. 4, GDPR. L’Autorità sottolinea che il diritto di accesso comprende anche le categorie di dati personali e, se i dati non sono raccolti presso l’interessato, le informazioni disponibili sulla loro origine.
Subentro per fusione
Poiché Green.mec. s.r.l. risultava cancellata a seguito di fusione per incorporazione in Officine Serena s.r.l., il provvedimento è stato adottato nei confronti della società incorporante, in base all’art. 2504-bis c.c. e alle prescrizioni del Garante in materia di fusioni e scissioni societarie.
Misure correttive e sanzione
Accolto il reclamo, il Garante ordina a Officine Serena s.r.l. di soddisfare le richieste dell’interessato e di comunicare le informazioni già oggetto dell’istanza del 22 agosto 2023 entro 30 giorni dalla notifica. In applicazione dell’art. 83 GDPR, viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro, ritenuta proporzionata in considerazione della natura della violazione, della scarsa collaborazione della società e delle sue condizioni economiche.
Ulteriori disposizioni
L’Autorità dispone la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione e del provvedimento sul sito istituzionale del Garante, nonché l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno. È inoltre indicata la facoltà di opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.
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