Sentenza n. 9010/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: a) del decreto del Ministro della Giustizia del 2 luglio 2024, notificato in data 31 luglio 2024; b) della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura IV Commissione del 26 giugno 2024, prot. n. -OMISSIS-/2024, con i quali si è decretato il mancato superamento per valutazione negativa della prima valutazione di professionalità con decorrenza 8 giugno 2019 e in conseguenza si è dichiara la dispensa dal servizio del ricorrente dal 31 luglio 2024 e di ogni atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, tra i quali la delibera consiliare del 5 febbraio 2024, che ha disposto il prolungamento del tirocinio mirato presso il Tribunale di -OMISSIS- per un anno supplementare, della delibera consiliare del 22 novembre 2017 che ha disposto il non positivo superamento della prima valutazione di professionalità in relazione al periodo dall’8 giugno 2012 all’8 giugno 2016 per carenza del parametro della capacità con rivalutazione del periodo dal 9 giugno 2016 all’8 giugno 2017, della delibera consiliare del 19 giugno 2019 con cui è stato disposto il non positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2017 con obbligo del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di -OMISSIS- di procedere a rivalutazione per il periodo dal 9 giugno 2017 all’8 giugno 2019 e di ogni atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, nonché del parere del Consiglio Giudiziario di -OMISSIS- presso la Corte di Appello di -OMISSIS- del 13 dicembre 2021 quanto ai motivi aggiunti presentati il 9 gennaio 2025: - della Circolare n. 2691 dell’8 ottobre 2007 recante nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati; - dell’atto del Consiglio Superiore della Magistratura del 26 giugno 2024 prot. n. -OMISSIS-/2024 nella parte in cui censura l’attività del ricorrente; nonché ancora - del verbale di adunanza del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di -OMISSIS- del 13 dicembre 2021; - dell’atto del Consiglio Superiore della Magistratura del 22 novembre 2017; del provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura dell’assembratela plenaria del 25 febbraio 2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di mancato superamento della prima valutazione di professionalità e dispensa dal servizio, nonché gli atti del CSM e del Consiglio giudiziario presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione giudiziaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il decreto ministeriale del 2 luglio 2024, notificato il 31 luglio 2024, e gli atti del CSM e del Consiglio giudiziario relativi alla valutazione della sua professionalità, deducendo la violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 160/2006, della circolare CSM n. 20691 dell’8 ottobre 2007 e del giusto procedimento. Ha sostenuto che, nel periodo valutato, avrebbe dimostrato laboriosità, equilibrio, diligenza e impegno e che non sussistessero elementi idonei a fondare un giudizio negativo sulla capacità organizzativa e professionale. Ha denunciato l’omesso esame delle proprie deduzioni e della documentazione prodotta, nonché l’illogicità, la contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione, contestando in particolare le affermazioni relative all’incertezza nell’organizzazione del lavoro, all’incapacità di rispettare i ritmi e la disciplina del collegio e all’insicurezza nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione alla circolare CSM, agli atti del CSM del 2017 e del 2024, al verbale del Consiglio giudiziario del 13 dicembre 2021 e a un provvedimento del Plenum del 2014, riproponendo censure di violazione di legge, violazione del giusto procedimento, inesistenza dei presupposti e illogicità. L’Amministrazione ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità dell’impugnazione degli atti già oggetto di precedente giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. In via preliminare ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, nella parte relativa alle delibere del 5 febbraio 2014, del 22 novembre 2017 e del 19 giugno 2019, poiché le relative questioni erano già state esaminate e definite con una precedente sentenza dello stesso TAR, non appellata, che aveva confermato il giudizio negativo di professionalità riferito al periodo precedente. Il giudicato precludeva quindi la rinnovata contestazione di tali valutazioni. Nel merito, il Collegio ha ritenuto non fondate le censure contro la successiva valutazione. Ha osservato che la normativa distingue autonomamente il parametro della capacità dagli altri parametri di professionalità e che la persistente carenza della capacità può fondare, alle condizioni previste, il mancato superamento della valutazione e la dispensa dal servizio. La motivazione del CSM è stata ritenuta analitica, coerente e sorretta dal parere del Consiglio giudiziario: essa evidenziava la permanenza di gravi criticità nella capacità decisionale, nella partecipazione alle camere di consiglio, nella conduzione delle udienze, nell’organizzazione del lavoro, nel rispetto degli orari di udienza, nel deposito dei provvedimenti e nella partecipazione ai collegi del settore penale e delle misure di prevenzione. Il TAR ha valorizzato anche il fatto che il ricorrente, in sede di audizione, non fosse riuscito a fornire risposte pertinenti e a focalizzare i profili contestati. Le valutazioni positive eventualmente espresse su laboriosità, equilibrio e impegno non erano idonee a superare la distinta e autonoma carenza del parametro della capacità. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160
La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l’impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3.
La capacità, la laboriosità, la diligenza e l’impegno sono parametri della valutazione di professionalità; la capacità comprende, tra l’altro, la preparazione giuridica, le tecniche di argomentazione e indagine, la conduzione dell’udienza e l’idoneità a utilizzare e dirigere collaboratori e ausiliari.
Circolare CSM n. 20691 dell’8 ottobre 2007
Il parametro della capacità può essere “positivo”, “carente”, “gravemente carente”.
La circolare individua gli indicatori della capacità e stabilisce che il giudizio di professionalità può essere non positivo quando uno o più parametri risultino carenti o uno solo sia gravemente carente; il giudizio può essere negativo, tra l’altro, quando dopo un giudizio non positivo perduri per l’anno successivo la valutazione carente del medesimo parametro.
Capo XVII, commi 4, 6 e 7, della circolare CSM n. 20691 dell’8 ottobre 2007
All’esito negativo della seconda valutazione da parte del Consiglio Superiore, accede la dispensa dal servizio del magistrato.
La disciplina collega alla persistenza delle valutazioni negative, secondo la scansione temporale prevista, la dispensa dal servizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella valutazione di professionalità dei magistrati, il parametro della capacità è autonomo rispetto a laboriosità, diligenza, impegno ed equilibrio; la sua carenza può quindi fondare autonomamente il giudizio negativo quando ricorrano le condizioni previste dalla disciplina normativa e regolamentare.
- La valutazione della capacità professionale può legittimamente considerare, in modo unitario, la capacità decisionale, la partecipazione alle camere di consiglio, la conduzione delle udienze, l’organizzazione del lavoro, il rispetto degli obblighi temporali e la qualità dei contributi all’attività giudiziaria.
- Nelle valutazioni di professionalità successive deve essere verificata la permanenza degli elementi significativi già rilevati nelle precedenti valutazioni; la persistente riproposizione delle medesime criticità può sorreggere un nuovo giudizio negativo, purché adeguatamente istruita e motivata.
- Il giudice amministrativo non sostituisce la propria valutazione a quella dell’organo di autogoverno quando la valutazione tecnico-discrezionale sulla professionalità sia fondata su un’istruttoria completa e su una motivazione analitica, coerente e riferita agli indicatori normativi.
- Il giudicato formatosi su una precedente sentenza non appellata preclude la rinnovata impugnazione degli atti e delle valutazioni già esaminate, anche se riproposta nell’ambito del successivo giudizio relativo a ulteriori valutazioni di professionalità.
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