Regolamento (UE) 2018/150
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/150 della Commissione, del 30 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari ammissibili all'intervento pubblico e all'aiuto all'ammasso privato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico dei controlli applicabili al burro, al latte scremato in polvere e ai formaggi nell'ambito dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato. Integra nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 i metodi analitici prima contenuti nel regolamento (CE) n. 273/2008, con rinvii aggiornati a norme ISO e con nuove regole di valutazione dei risultati. Introduce inoltre allegati specifici per i metodi di analisi e per la valutazione delle analisi, prevedendo disposizioni su campionamento, ripetizioni, termini e contestazioni.
Modifica le regole tecniche per i controlli di ammissibilità di latte e prodotti lattiero-caseari destinati all'intervento pubblico e all'aiuto all'ammasso privato, aggiornando metodi di analisi e criteri di valutazione qualitativa.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, ai laboratori e alle autorità/organismi pagatori coinvolti nei controlli su burro, latte scremato in polvere e formaggi ammessi all'intervento pubblico o all'aiuto all'ammasso privato nell'ambito della PAC. Incide sui metodi analitici per verificare requisiti qualitativi, adulterazioni e presenza di latte vaccino o siero di latte in prodotti caseari; disciplina anche la valutazione dei risultati e la gestione delle contestazioni. Il regolamento è direttamente applicabile ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione; abroga il regolamento (CE) n. 273/2008.
Modifica delle regole tecniche per latte e prodotti lattiero-caseari ammessi all'intervento pubblico e all'ammasso privato
Il regolamento interviene sul sistema di controlli tecnici applicabile a burro, latte scremato in polvere e formaggi nel quadro dell'intervento pubblico e dell'aiuto all'ammasso privato previsti dalla normativa PAC. La Commissione motiva l'intervento con l'evoluzione delle tecniche analitiche, la necessità di semplificazione, l'aggiornamento dei riferimenti alle norme ISO e l'opportunità di incorporare nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 le disposizioni tecniche già contenute nel regolamento (CE) n. 273/2008, poi abrogato per ragioni di certezza del diritto.
Ambito applicativo
Le modifiche riguardano i controlli di ammissibilità e di qualità relativi a:
- burro destinato all'intervento pubblico e all'ammasso privato;
- latte scremato in polvere destinato all'intervento pubblico e all'ammasso privato;
- formaggi destinati all'ammasso privato, in particolare quelli prodotti con latte di pecora, capra o bufala, singolarmente o in miscela.
Le disposizioni si applicano agli Stati membri, ai laboratori incaricati delle analisi e alle autorità competenti o agli organismi pagatori che gestiscono i controlli. I metodi devono far riferimento all'ultima versione delle norme europee o internazionali pertinenti, purché in vigore almeno 6 mesi prima del primo giorno del periodo di intervento pubblico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Modifiche al regolamento (UE) 2016/1240
L'articolo 4 è aggiornato per rinviare, per burro e latte scremato in polvere, agli allegati IV e V del regolamento. Il paragrafo 2 è riscritto per chiarire che i metodi di determinazione della qualità dei cereali, del burro e del latte scremato in polvere ammessi all'intervento pubblico devono essere quelli delle norme europee o internazionali più recenti, con il vincolo temporale dei 6 mesi.
È inoltre introdotto l'articolo 60 bis, dedicato ai controlli per il latte e i prodotti lattiero-caseari nell'ambito dell'ammasso privato. Tale disposizione attribuisce rilevanza centrale agli allegati VI, VII e VIII per stabilire l'ammissibilità di burro, latte scremato in polvere e formaggio agli aiuti all'ammasso privato, e rinvia all'allegato IX per la valutazione dei risultati dei controlli.
Metodi di analisi del burro
Per il burro non salato destinato all'intervento pubblico, l'allegato IV prevede metodi analitici per:
- grasso;
- acqua;
- materie secche non grasse;
- acidità delle materie grasse;
- indice di perossidi;
- grassi diversi da quelli del latte;
- caratteristiche organolettiche.
La parte I dell'allegato IV è precisata nel senso che ciascun campione deve essere valutato singolarmente e non sono ammesse ripetizioni del campionamento e della valutazione.
Per il burro conferito all'ammasso privato, l'allegato VI stabilisce i metodi per:
- grasso;
- acqua;
- materie secche non grasse, escluso il sale;
- sale.
Metodi di analisi del latte scremato in polvere
Per il latte scremato in polvere destinato all'intervento pubblico, l'allegato V elenca i parametri e i metodi corrispondenti: proteine, grasso, acqua, acidità, lattati, prova di fosfatasi, indice di insolubilità, particelle combuste, latticello, siero di latte presamico e controlli organolettici.
La parte più rilevante della modifica è l'inserimento di due metodi tecnici molto dettagliati:
- un metodo HPLC in fase inversa per la determinazione quantitativa di fosfatidilserina e fosfatidiletanolamina nel latte scremato in polvere, utilizzato anche per rivelare solidi di latticello;
- un metodo HPLC per la ricerca del lattosiero presamico tramite il dosaggio dei caseinomacropeptidi.
Il primo metodo, basato su estrazione con metanolo, derivatizzazione con dialdeide o-ftalica e quantificazione rispetto a uno standard PEDP con standard interno triptamina, prevede precisione dichiarata con ripetibilità non superiore al 2 % relativo e riproducibilità con differenza relativa non superiore all'11 % della media.
Il secondo metodo, per la ricerca del lattosiero presamico, utilizza ricostituzione del campione, precipitazione con acido tricloroacetico e HPLC per i caseinomacropeptidi. Il contenuto è calcolato in percentuale m/m e il criterio di interpretazione prevede che valori superiori all'1 % e con differenza di tempo di ritenzione inferiore a 0,2 minuti rispetto al campione di riferimento indichino la presenza di lattosiero presamico.
Per il latte scremato in polvere conferito all'ammasso privato, l'allegato VII prevede metodi per grasso, proteine e acqua.
Metodi di analisi dei formaggi e rilevazione di caseina vaccina
L'allegato VIII riguarda i formaggi destinati all'ammasso privato e impone, per i prodotti da latte ovino, caprino o bufalino, il controllo dell'assenza di caseina di latte vaccino. Il testo stabilisce che si applica il metodo descritto nell'appendice se i metodi alternativi non garantiscono tutte e tre le condizioni richieste:
- limite di individuazione non superiore allo 0,5 %;
- assenza di risultati falsamente positivi;
- rilevabilità della caseina vaccina anche dopo i normali lunghi periodi di maturazione.
Il metodo di riferimento è la focalizzazione isoelettrica delle γ-caseine dopo plasminolisi. Il campione viene sottoposto a isolamento delle caseine, trattamento con plasmina bovina per intensificare le bande di γ-caseine, separazione su gel di poliacrilammide contenenti urea e successiva colorazione. La presenza di latte vaccino è valutata confrontando il profilo del campione con standard allo 0 % e all'1 % di latte vaccino. Il limite di rivelazione è inferiore allo 0,5 %.
Per i formaggi di bufala sono previste anche modalità di preparazione di standard di laboratorio provvisori.
Valutazione dei risultati, campionamento e contestazioni
L'allegato IX disciplina in modo organico la valutazione delle analisi. Le analisi devono essere effettuate da laboratori designati ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 o designati dalle autorità competenti dello Stato membro.
Sul campionamento, vale la normativa settoriale applicabile; in mancanza di disposizioni specifiche si applica la norma ISO 707. Per le analisi previste dalla normativa dell'Unione si procede al prelievo di campioni in doppio. La relazione di laboratorio deve contenere gli elementi necessari per la valutazione dei risultati.
In caso di controversia, l'organismo pagatore sottopone di nuovo il prodotto alle analisi necessarie, a spese della parte soccombente, purché siano disponibili campioni duplici, sigillati e conservati correttamente. Il fabbricante deve presentare la richiesta entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione dei risultati della prima analisi; la nuova analisi deve essere effettuata entro 21 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il risultato di tale analisi è definitivo.
Se entro 5 giorni lavorativi dal campionamento il fabbricante dimostra che il campionamento non è stato eseguito correttamente, il campionamento va ripetuto se possibile; in caso contrario la partita è accettata.
L'appendice all'allegato IX contiene inoltre i criteri generali per valutare la conformità di una partita ai limiti regolamentari, con riferimento ai casi di metodi convalidati internazionalmente e di validazione interna, nonché al calcolo dell'incertezza ampliata.
Entrata in vigore e abrogazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 273/2008 è espressamente abrogato.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei metodi di analisi per l'intervento pubblico
L'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1240 è modificato: per il burro e il latte scremato in polvere i metodi di determinazione della qualità sono rinviati agli allegati IV e V del regolamento, e i metodi per cereali, burro e latte scremato in polvere devono essere quelli dell'ultima versione delle norme europee o internazionali pertinenti, in vigore almeno 6 mesi prima dell'inizio del periodo di intervento pubblico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Disposizioni specifiche per ammasso privato
È inserito l'articolo 60 bis nel regolamento (UE) 2016/1240: l'ammissibilità di burro, latte scremato in polvere e formaggio all'aiuto all'ammasso privato è determinata secondo i metodi degli allegati VI, VII e VIII; anche qui i metodi sono quelli delle ultime norme europee o internazionali pertinenti, in vigore da almeno 6 mesi prima dell'inizio del periodo d'intervento pubblico. I risultati dei controlli sono valutati secondo l'allegato IX.
Nuovi allegati tecnici di analisi
Gli allegati IV, V, VI, VII, VIII e IX del regolamento (UE) 2016/1240 sono modificati o aggiunti. Sono fissati metodi ISO e procedure specifiche per burro, latte scremato in polvere e formaggi, inclusi test su grassi, acqua, proteine, acidità, lattosio/latte in polvere, fosfatasi, particelle combuste, latticello e siero di latte presamico.
Metodo per il burro non salato
Per il burro destinato all'intervento pubblico l'allegato IV prevede metodi analitici per grasso, acqua, materie secche non grasse, acidità dei grassi, indice di perossidi, grassi diversi da quelli del latte e caratteristiche organolettiche. Ogni campione deve essere valutato singolarmente; non sono ammesse ripetizioni del campionamento e della valutazione.
Metodo per il latte scremato in polvere destinato all'intervento pubblico
L'allegato V elenca i metodi per proteine, grasso, acqua, acidità, lattati, prova di fosfatasi, indice di insolubilità, particelle combuste, latticello, siero di latte presamico e controlli organolettici. Sono inoltre inseriti due metodi HPLC: uno per la determinazione di fosfatidilserina e fosfatidiletanolamina, utile a rilevare solidi di latticello, e uno per la ricerca del lattosiero presamico tramite caseinomacropeptidi.
Metodo per il latte scremato in polvere all'ammasso privato
L'allegato VII definisce i metodi per grasso, proteine e acqua nel latte scremato in polvere conferito all'ammasso privato.
Metodo per il burro all'ammasso privato
L'allegato VI disciplina i parametri analitici per il burro conferito all'ammasso privato: grasso, acqua, materie secche non grasse (escluso il sale) e sale.
Metodo per i formaggi all'ammasso privato
L'allegato VIII stabilisce il controllo per verificare l'assenza di caseina di latte vaccino nei formaggi prodotti esclusivamente con latte di pecora, capra o bufala, o con loro miscele. Se i metodi alternativi non garantiscono sensibilità sufficiente, assenza di falsi positivi e rilevabilità dopo la maturazione, si applica il metodo in appendice basato sulla focalizzazione isoelettrica delle γ-caseine dopo plasminolisi.
Regole di valutazione, campionamento e contestazione
L'allegato IX disciplina l'assicurazione qualità, il campionamento, il doppio prelievo, la documentazione del laboratorio, la contestazione dei risultati, la richiesta di nuova analisi entro 7 giorni lavorativi e l'esecuzione della nuova analisi entro 21 giorni lavorativi. Il risultato è definitivo. Se entro 5 giorni lavorativi il fabbricante dimostra un errore nel campionamento, il campionamento va ripetuto se possibile; altrimenti la partita è accettata.
Entrata in vigore e abrogazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento (CE) n. 273/2008 è abrogato.
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