Regolamento (UE) 2018/151
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/151 della Commissione, del 30 gennaio 2018, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'ulteriore specificazione degli elementi che i fornitori di servizi digitali devono prendere in considerazione ai fini della gestione dei rischi posti alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e dei parametri per determinare l'eventuale impatto rilevante di un incidente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento integra la direttiva (UE) 2016/1148 precisando quali elementi i fornitori di servizi digitali devono considerare per garantire un adeguato livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Definisce inoltre i parametri quantitativi e qualitativi per valutare se un incidente abbia un impatto rilevante e quindi sia rilevante ai fini degli obblighi previsti dalla direttiva. Le soglie individuate riguardano, tra l’altro, ore utente, numero di utenti coinvolti, diffusione geografica, compromissione della funzionalità del servizio e danni materiali. Il testo lascia impregiudicata la libertà dei fornitori di adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate, purché coerenti con un approccio basato sul rischio.
Regolamento di esecuzione che specifica gli elementi di sicurezza e i parametri per stabilire quando un incidente nei servizi digitali ha un impatto rilevante, ai fini della direttiva (UE) 2016/1148 (NIS).
Ambito di applicazione
Si applica ai fornitori di servizi digitali rientranti nell’allegato III della direttiva (UE) 2016/1148, con riferimento all’identificazione e all’adozione delle misure di gestione del rischio per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e alla valutazione della rilevanza degli incidenti. Riguarda in particolare i servizi di mercato online, cloud computing e motori di ricerca online, e si applica in tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile. Entra in applicazione dal 10 maggio 2018; l’entrata in vigore formale è il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/151 della Commissione
Il regolamento integra la direttiva (UE) 2016/1148 (NIS) per quanto riguarda i fornitori di servizi digitali, precisando in modo più dettagliato gli elementi da considerare per la gestione dei rischi di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e i criteri per stabilire quando un incidente debba essere considerato rilevante. Il testo si colloca nel quadro della disciplina europea volta a garantire un livello comune elevato di sicurezza informatica nei servizi digitali essenziali.
Contesto e criteri generali
Dai considerando emerge che i fornitori di servizi digitali conservano la libertà di scegliere misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate, purché assicurino un livello appropriato di sicurezza e si fondino su un approccio sistematico basato sul rischio. Il regolamento incoraggia inoltre l’adozione di procedure di valutazione e analisi che coprano sia la sicurezza logica sia quella fisica, la sicurezza delle forniture e i controlli di accesso.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica ai fornitori di servizi digitali di cui all’allegato III della direttiva (UE) 2016/1148, con particolare riguardo ai mercati online, ai servizi di cloud computing e ai motori di ricerca online. La disciplina riguarda sia l’identificazione delle misure di sicurezza sia la valutazione degli incidenti ai fini della loro rilevanza, senza imporre ai fornitori di acquisire informazioni ulteriori rispetto a quelle già disponibili.
Elementi di sicurezza da implementare
L’articolo 2 articola gli elementi di sicurezza in più aree operative.
- Gestione sistematica delle reti e dei sistemi informativi: comprende la mappatura dei sistemi, l’adozione di politiche di sicurezza informatica, l’analisi dei rischi, la gestione delle risorse umane, la sicurezza delle operazioni, l’architettura di sicurezza, la gestione del ciclo di vita dei dati e dei sistemi protetti, nonché, se del caso, la crittografia e la sua gestione.
- Sicurezza fisica e dell’ambiente: richiede misure idonee a proteggere reti e sistemi da danni causati, ad esempio, da errori di sistema, errori umani, atti dolosi o fenomeni naturali.
- Sicurezza delle forniture: implica politiche adeguate per garantire accessibilità e, ove opportuno, tracciabilità delle forniture critiche utilizzate nella prestazione del servizio.
- Controlli di accesso: occorre limitare l’accesso fisico e logico, compresa la sicurezza amministrativa, in base a esigenze aziendali e di sicurezza.
Per il trattamento degli incidenti, il regolamento richiede il mantenimento di processi di individuazione tempestiva degli eventi anomali, procedure per la segnalazione degli incidenti e l’individuazione di debolezze e vulnerabilità, capacità di risposta secondo procedure definite e una valutazione della gravità dell’evento con documentazione delle conoscenze acquisite. Per la continuità operativa, devono essere predisposti piani di emergenza basati sull’analisi dell’impatto sulle attività aziendali e capacità di ripristino testate regolarmente, anche mediante esercitazioni. Il monitoraggio, l’audit e i test devono essere disciplinati da politiche che prevedano osservazioni e misurazioni pianificate, ispezioni e verifiche, nonché test dei meccanismi di sicurezza per individuare difetti e vulnerabilità.
Il regolamento precisa inoltre che le norme internazionali rilevanti sono quelle adottate da organismi di normazione internazionale ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012; possono essere utilizzate anche norme e specifiche europee o accettate a livello internazionale, comprese le norme nazionali esistenti.
Parametri per la rilevanza dell’incidente
L’articolo 3 definisce i parametri che devono guidare la valutazione della rilevanza di un incidente:
- Numero di utenti interessati: il fornitore deve poter stimare il numero di persone fisiche e giuridiche con cui ha un contratto per il servizio oppure il numero di utenti effettivamente interessati sulla base dei dati di traffico precedenti.
- Durata dell’incidente: coincide con il periodo tra la perturbazione della normale prestazione del servizio e il ripristino.
- Diffusione geografica: il fornitore deve essere in grado di stabilire se l’incidente incide sulla fornitura del servizio in determinati Stati membri.
- Portata della perturbazione: va misurata in relazione alla compromissione di disponibilità, autenticità, integrità o riservatezza dei dati o dei servizi correlati.
- Impatto economico e sociale: deve potersi dedurre, ad esempio dalla natura del rapporto contrattuale o dal numero potenziale di utenti, se l’incidente abbia causato perdite materiali o immateriali importanti, incluse conseguenze per salute e sicurezza o danni materiali.
Soglie quantitative di impatto rilevante
L’articolo 4 stabilisce che un incidente è considerato avente impatto rilevante se si verifica almeno una delle seguenti circostanze:
- indisponibilità del servizio per oltre 5 000 000 di ore utente;
- perdita di integrità, autenticità o riservatezza dei dati conservati, trasmessi o trattati, o dei servizi accessibili tramite la rete o il sistema informativo, che interessi oltre 100 000 utenti nell’Unione;
- creazione di un rischio per la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica o per la perdita di vite umane;
- danni materiali superiori a 1 000 000 di EUR per almeno un utente nell’Unione.
L’articolo precisa che la Commissione può riesaminare tali soglie sulla base delle buone pratiche raccolte dal gruppo di cooperazione e delle discussioni previste dalla direttiva.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 10 maggio 2018. Trattandosi di regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento specifica ulteriormente gli elementi che i fornitori di servizi digitali devono prendere in considerazione nell’identificazione e nell’adozione delle misure di sicurezza richieste dall’articolo 16 della direttiva (UE) 2016/1148, e precisa i parametri per determinare se un incidente abbia un impatto rilevante sulla fornitura dei servizi.
Elementi di sicurezza da considerare
L’articolo 2 elenca le aree di sicurezza che devono essere prese in considerazione: gestione sistematica delle reti e dei sistemi informativi, sicurezza fisica e dell’ambiente, sicurezza delle forniture, controlli di accesso, trattamento degli incidenti, continuità operativa, monitoraggio/audit/test e uso di norme internazionali. È inoltre richiesto che i fornitori rendano disponibile la documentazione adeguata per consentire all’autorità competente di verificare la conformità.
Parametri per valutare la rilevanza dell’incidente
L’articolo 3 indica i criteri da prendere in considerazione: numero di utenti interessati o contrattualizzati, durata dell’incidente, diffusione geografica negli Stati membri, portata della perturbazione del servizio e impatto sulle attività economiche e sociali. I fornitori non sono tenuti a raccogliere ulteriori informazioni non già disponibili.
Soglie di impatto rilevante
L’articolo 4 considera rilevante un incidente se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta: indisponibilità del servizio per oltre 5 000 000 di ore utente; perdita di integrità, autenticità o riservatezza dei dati o servizi che interessi oltre 100 000 utenti nell’Unione; rischio per la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica o la perdita di vite umane; danni materiali superiori a 1 000 000 di EUR per almeno un utente nell’Unione. La Commissione può riesaminare tali soglie alla luce delle buone pratiche raccolte dal gruppo di cooperazione.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 10 maggio 2018.
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