Cassazione Civile, Sentenza n. 5249/2021 del 25/02/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il lavoratore deduceva l'illegittima apposizione del termine ad alcuni contratti stipulati con l'Azienda e chiedeva il riconoscimento delle conseguenze di legge (trasformazione e tutele). Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'Appello di Venezia confermava. In cassazione era stato proposto un ricorso (con più motivi) e depositato il controricorso.
La decisione
In prossimità dell'udienza pubblica il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia perfezionata, ritenendo che la rinuncia sia efficiente quando la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza anche senza formale notificazione. La declaratoria di estinzione ha prodotto il risultato che il processo è estinto e non si è deciso il merito; nulla spese. Inoltre la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 relativo all'obbligo di versare una somma pari al contributo unificato in caso di impugnazione non vittoriosa.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La norma sul versamento integrativo del contributo unificato da parte della parte impugnante non vittoriosa non si applica quando il giudizio è estinto per rinuncia al ricorso.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 34429 del 2019
Cass., S.U., n. 34429 del 2019
Principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione si perfeziona se la controparte ha avuto conoscenza della rinuncia prima dell'inizio dell'udienza, anche senza formale notificazione; atto unilaterale recettizio che determina l'estinzione del processo, mentre l'accettazione della controparte rileva solo ai fini delle spese.
Cassazione, n. 25485 del 2018
Richiamata per escludere l'applicabilità dell'obbligo di versamento previsto dall'art. 13 d.P.R. 115/2002 in caso di estinzione del giudizio per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione è efficace e determina l'estinzione del giudizio se la controparte ha conosciuto la rinuncia prima dell'inizio dell'udienza, anche in assenza di formale notificazione.
- La rinuncia è un atto unilaterale recettizio: l'accettazione della controparte non è necessaria per l'estinzione, ma l'accettazione incide sulle eventuali spese processuali.
- L'estinzione per rinuncia impedisce la decisione sul merito: le questioni sostanziali non vengono esaminate e restano senza pronuncia definitiva.
- Quando il giudizio è estinto per rinuncia, non si applicano talune sanzioni o oneri previsti per il soccombente dell'impugnazione (es. art. 13 d.P.R. 115/2002 sul contributo unificato).
- Per tutelarsi, la parte che riceve notizia di una possibile rinuncia dovrebbe documentarne la conoscenza e valutare se accettare o meno, considerando le implicazioni in tema di spese; chi rinuncia dovrebbe comunque comunicare chiaramente la rinuncia prima dell'udienza per evitare incertezze procedurali.
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