Cassazione Civile, Sentenza n. 5475/2021 del 26/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conti impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della responsabilità solidale di Poste Tutela S.p.A. per differenze retributive già accertate in primo grado nei confronti dell'appaltatrice Securitalia. Denunciava che la Corte d'appello aveva: 1) riformato, senza appello incidentale della coobbligata solidale, un capo della sentenza di primo grado ormai passato in giudicato; 2) imposto a Poste Tutela un diverso onere probatorio rispetto all'appaltatrice, nonostante la medesima vicenda fattuale coinvolgesse entrambi; 3) modificato l'inquadramento riconosciuto in primo grado senza che il ricorrente avesse interesse ad impugnare quel capo. I motivi di ricorso denunciavano errori di diritto e di procedimento (violazioni di norme del codice di procedura civile e del codice civile relative all'impugnazione, all'onere della prova e alla tutela dei crediti in presenza di coobbligati solidali).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia errato nel riformare parti della sentenza di primo grado senza appello incidentale della coobbligata e nel distinguere il mezzo probatorio richiesto a Poste Tutela rispetto a quello già valutato nei confronti dell'appaltatrice. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per ulteriore esame e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 29 co. 2 d.lgs. n. 276/2003
art. 29 co. 2 d.lgs. n. 276/03
norma richiamata in tema di responsabilità solidale del committente per crediti retributivi dell'appaltatore; la Corte ha ritenuto infondato il diverso trattamento probatorio imposto in appello rispetto all'accertamento già svolto
art. 1676 c.c.
richiamato come possibile base alternativa di responsabilità del committente rispetto ai crediti dei lavoratori dell'appaltatore; la questione è stata trattata unitamente all'art. 29 d.lgs. 276/03
art. 18 Statuto dei Lavoratori (testo ante L. 92/2012)
art. 18 Stat. Lav. nel testo vigente ante L. 92/12
la tutela reintegratoria era stata accordata dal giudice di primo grado per il secondo rapporto di lavoro; la questione dell'applicazione di tale tutela non è stato il fulcro della cassazione che ha riguardato la responsabilità solidale e le questioni probatorie
artt. 112, 175, 324, 436 c.p.c.
artt. 112, 175, 324, 436 c.p.c.
norme processuali richiamate nel primo motivo per censurare l'operato del giudice di appello nell'annullare o riformare parti della sentenza di primo grado senza le necessarie impugnazioni
artt. 100, 172, 115, 324, 434 c.p.c.
artt. 100, 172, 115, 324, 434 c.p.c.
richiamate nei diversi motivi per contestare errori procedurali legati all'ammissione e valutazione dei mezzi di prova e alla correttezza del procedimento d'impugnazione
artt. 1306, 2909, 2697, 2103 c.c.
artt. 1306, 2909, 2697, 2103 c.c.
richiamati in relazione a profili di diritto civile: effetti degli atti negoziali (1306), prescrizione/decadenza (2909), onere della prova (2697) e coordinamento delle mansioni/inquadramento (2103); la Corte valuta che le dedotte violazioni attengono alla corretta imputazione dell'onere probatorio e alla non possibilità di riformare statuizioni passate in giudicato senza l'impugnazione del controinteressato
Massime di principio
- Quando più soggetti (appaltatore e committente) sono chiamati nello stesso giudizio per lo stesso credito, gli accertamenti di fatto e la prova del credito svolti nei confronti dell'uno non possono essere disapplicati o richiesti ex novo per la parte coobbligata senza motivazione e senza l'appello incidentale di quest'ultima
- Il giudice d'appello non può riformare un capo di sentenza ormai passato in giudicato per mancata impugnazione da parte del soggetto interessato salvo che non vi sia appello incidentale o specifica e legittima situazione processuale che lo consenta
- L'onere della prova circa l'esistenza della committenza e della responsabilità solidale grava sul lavoratore ma, se nel corso del giudizio le prove sono state raccolte e valutate positivamente in relazione alla stessa situazione fattuale, la Corte non può poi imporre alla coobbligata requisiti probatori diversi senza violare i principi di unità del giudizio
- In presenza di dubbi sull'esistenza di elementi probatori decisivi, il giudice deve valutare l'ammissibilità di ulteriori mezzi istruttori richiesti dalle parti (es. testimonianze); l'omissione ingiustificata di richieste istruttorie può costituire motivo di censura
- In caso di contenzioso sul relativo inquadramento e sulle differenze retributive, l'attore dovrebbe preservare e documentare fin dall'inizio le prove relative alla catena appalto/committenza e alle mansioni effettivamente svolte, nonché valutare con attenzione la tempestività delle impugnazioni per evitare estinzione di capi favorevoli per effetto del passaggio in giudicato
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