Cassazione Civile, Sentenza n. 5246/2021 del 25/02/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato il rigetto dell'opposizione a cartella esattoriale notificata il 28/01/2002. Quest'opposizione era già stata parzialmente decisa in un precedente giudizio (sentenza n. 2988/2003) che aveva escluso la maggior parte del credito e riconosciuto solo il debito contributivo relativo al 1997. La questione giuridica principale riguardava la prescrizione: la ricorrente deduceva violazione dell'art. 2953 c.c. sostenendo che la sentenza che aveva definito l'opposizione era meramente dichiarativa e non costitutiva/di condanna, per cui non poteva far decorrere il termine decennale dell'actio iudicati; si richiamava la pronuncia delle SS.UU. n. 23397/2016 per sostenere che soltanto una sentenza di condanna costituisce il nuovo titolo che fa decorrere la prescrizione decennale
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha enunciato il principio secondo cui l'opposizione a cartella esattoriale instaurata ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/1999 si svolge come un giudizio ordinario di cognizione sui diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo. Quando l'opposizione è accolta solo in parte, la sentenza che definisce il giudizio sostituisce la cartella quale titolo della pretesa dell'ente e può costituire il nuovo titolo rilevante ai fini della prescrizione; tale effetto sostitutivo si desume dal parallelo con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e dall'art. 653 c.p.c., comma 2. Pertanto la Corte ha ritenuto infondato l'assunto della ricorrente e ha confermato il carattere sostitutivo della sentenza rispetto alla cartella, disponendo il rigetto del ricorso e condannando la ricorrente al pagamento delle spese
Norme richiamate
art. 2953 c.c.
Norma sul termine decennale per l'actio iudicati; la Corte ha ritenuto che, quando la sentenza di opposizione alla cartella sostituisce la cartella stessa come titolo della pretesa, può applicarsi il termine decennale previsto da questa norma
art. 24 d.lgs. 46/1999
Disciplina dell'opposizione a cartella di pagamento; interpretata come procedimento che dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione sui diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo
art. 653 c.p.c., comma 2
Secondo la Corte, se l'opposizione è accolta solo in parte il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza, confermando l'effetto sostitutivo della sentenza sulla cartella
codice di procedura civile: artt. 633, 644, 645 c.p.c. (richiamati a titolo comparativo)
Usati in parallelo con il procedimento monitorio e l'opposizione al decreto ingiuntivo per spiegare che l'opposizione alla cartella svolge funzione di giudizio ordinario di cognizione e abilita il giudice a decidere nel merito sulla pretesa
legge 335/1995 (riforma previdenziale)
Contesto normativo sulla prescrizione dei contributi previdenziali; la questione verteva sull'applicabilità del termine decennale della sentenza a pretese contributive
Cass. SS.UU. n. 23397/2016 (giurisprudenza richiamata dalla ricorrente)
La ricorrente invocava questa pronuncia per sostenere che solo la sentenza di condanna determina l'effetto novativo necessario per far decorrere l'actio iudicati; la Corte però ha ritenuto che, nel contesto dell'opposizione a cartella, la sentenza anche se apparentemente dichiarativa produce l'effetto sostitutivo del titolo
Cass. n. 12311/1997 e altre pronunce (giurisprudenza richiamata dalla Corte)
Giurisprudenza che qualifica l'opposizione a procedimento monitorio/decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione sovrapponibile al procedimento speciale, conferendo al giudice il potere di decidere nel merito e, se del caso, di pronunciare condanne o rideterminazioni del credito
Massime di principio
- L'opposizione alla cartella esattoriale si svolge come un giudizio ordinario di cognizione sui rapporti contributivi; il giudice può accertare e rideterminare l'an e il quantum dell'obbligazione
- Se l'opposizione è accolta solo in parte, la sentenza che definisce il giudizio sostituisce la cartella come titolo della pretesa e può far decorrere il termine decennale dell'art. 2953 c.c.
- Non è necessario che la sentenza contenga espressa formula di condanna per produrre l'effetto sostitutivo del titolo quando dal complesso del provvedimento risulta la rideterminazione del credito
- Per chi impugna (contribuente): è importante chiedere espressamente al giudice la quantificazione alternativa dell'eventuale debito per evitare che la sentenza sia interpretata come titolo esecutivo per importi non dovuti
- Per l'ente creditore (INPS/agenzia riscossione): una sentenza definitiva che accerta in tutto o in parte il credito costituisce un titolo robusto per la riscossione e può essere invocata ai fini della prescrizione decennale
- Nelle contestazioni sulla prescrizione verificare sempre la natura formale e gli effetti sostanziali della sentenza precedente (se ha sostituito la cartella e se è passata in giudicato) e calcolare i termini a partire dall'evento processuale rilevante
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