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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 365 del 23/05/2024

Provvedimento del 23 maggio 2024

Garante Privacy365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ritenuto illecito il trattamento effettuato da Radio Marte S.r.l. per aver diffuso, nel corso di una trasmissione radiofonica e sul sito/podcast dell’emittente, il nome e cognome di una minore coinvolta in episodi di bullismo. Pur prendendo atto della successiva rimozione delle puntate dal sito, l’Autorità ha ravvisato la violazione dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione, nonché delle regole deontologiche giornalistiche in materia di tutela del minore. È stato disposto il divieto di ulteriore diffusione dei dati identificativi, salvo mera conservazione per eventuale uso giudiziario, e irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, con pubblicazione del provvedimento e annotazione nel registro interno.

Radio Marte S.r.l.: trattamento illecito di dati identificativi di una minore diffusi in una trasmissione radiofonica e sul sito/podcast

Radio Marte S.r.l. - diffusione illecita di dati identificativi di una minore in una trasmissione radiofonica

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il reclamo presentato dal dirigente scolastico di un istituto comprensivo nei confronti di Radio Marte S.r.l., relativo alla diffusione, nel programma radiofonico "La Radiazza" e nel relativo podcast/sito web, del nome e cognome di una minore coinvolta in episodi di bullismo. Il procedimento è stato istruito a seguito delle contestazioni del reclamante e delle difese dell’emittente, che ha rivendicato la finalità giornalistica e l’autorizzazione dei genitori.

Origine del procedimento e contenuto del reclamo

Il reclamante ha riferito che, durante una puntata del programma, il conduttore aveva intervistato il fratello maggiorenne della minore e che, nel corso del colloquio, erano stati divulgati il nome e cognome della ragazza, insieme a informazioni idonee a renderla identificabile in relazione a episodi di bullismo. Secondo il reclamante, ciò esponeva la minore a rischi concreti di ritorsione e costituiva una violazione delle regole sulla tutela dei minori e della disciplina privacy applicabile all’attività giornalistica. Veniva inoltre contestato il contatto telefonico con la scuola senza preventiva acquisizione del consenso e la richiesta di informazioni sulla studentessa.

Difese dell’emittente e attività istruttoria

Radio Marte S.r.l. ha sostenuto che la trasmissione perseguiva finalità di interesse pubblico e che il fratello della minore era stato autorizzato dai genitori a partecipare alla trasmissione e a citare il nome della ragazza. L’emittente ha affermato che i conduttori avevano inizialmente utilizzato un nome di fantasia e che la diffusione delle generalità era avvenuta autonomamente ad opera del fratello durante l’intervista in diretta. Ha inoltre rappresentato di aver rimosso il file audio dal podcast e, successivamente, anche un’ulteriore puntata dal sito. Nel corso dell’audizione, la società ha confermato l’intenzione di rafforzare le misure tecniche e organizzative e ha richiamato l’assenza di dolo e la natura isolata dell’episodio.

Inquadramento normativo

Il Garante ha ricondotto la vicenda ai trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, applicando integralmente gli artt. 136-139 del Codice privacy e le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica. Sono stati richiamati in particolare:

  • l’art. 137, comma 3, del Codice, che pone il limite dell’"essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico";
  • l’art. 6 delle Regole deontologiche, che ribadisce il principio di essenzialità;
  • l’art. 7 delle Regole deontologiche, che tutela espressamente il minore vietando la pubblicazione dei nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca e di particolari idonei a condurne all’identificazione;
  • l’art. 2-quater del Codice, che attribuisce alle Regole deontologiche rilievo essenziale ai fini della liceità e correttezza del trattamento.

L’Autorità ha inoltre richiamato la Carta di Treviso e la costante giurisprudenza/provvedimentistica del Garante sulla prevalenza del diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca e di critica, evidenziando che l’eventuale consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale non legittima la diffusione di dati identificativi eccedenti.

Valutazione del Garante sulla condotta contestata

Pur prendendo atto della rimozione dei contenuti dal sito web, il Garante ha ritenuto che la divulgazione del nome e cognome della minore nel corso della puntata contestata fosse illecita. La diffusione delle generalità, riferite a una minore coinvolta in episodi di bullismo, è stata giudicata non conforme ai principi di liceità, correttezza e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, oltre che alle disposizioni del Codice privacy e delle Regole deontologiche.

L’Autorità ha valorizzato il fatto che la minore fosse identificabile anche in ragione del contesto narrato e della pubblicazione online della registrazione, con conseguente superamento del limite dell’essenzialità dell’informazione e lesione della riservatezza rafforzata riconosciuta ai minori.

Misure correttive e divieto di ulteriore trattamento

Il Garante ha disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati identificativi della minore, inclusa la diffusione online e nell’archivio storico, salva la mera conservazione per eventuale utilizzo in sede giudiziaria. Ha invece preso atto della rimozione dal sito delle puntate indicate nel reclamo e ha ritenuto, per tali profili, non necessario adottare ulteriori provvedimenti repressivi specifici.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

Per la violazione accertata è stata adottata una ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 166 del Codice e 83 GDPR, con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000,00. Nel determinare l’importo, il Garante ha considerato:

  • come circostanza aggravante, la gravità della violazione e il pregiudizio subito dalla minore per la diffusione dei suoi dati identificativi nel programma e sul sito;
  • come circostanze attenuanti, le finalità giornalistiche e di interesse pubblico perseguite, l’intento dichiarato di denunciare il bullismo, le misure adottate per rimuovere i contenuti e l’assenza di precedenti violazioni da parte del titolare.

L’Autorità ha richiamato anche i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività dell’art. 83, par. 1, GDPR. È stata altresì indicata la facoltà di definire la controversia pagando, entro 30 giorni, la metà della sanzione irrogata, secondo l’art. 166, comma 8, del Codice.

Pubblicazione del provvedimento e annotazione interna

In ragione della delicatezza della materia e dell’esigenza di uniformità rispetto a casi analoghi, il Garante ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019. È stata inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR, in relazione alle violazioni accertate e alle misure adottate.

Opposizione

Avverso il provvedimento è stata richiamata la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, ovvero di 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e contenuto del reclamo

Il procedimento origina da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato dal dirigente scolastico di un istituto comprensivo, che lamentava la diffusione dei dati identificativi di una minore durante una puntata del programma radiofonico "La Radiazza". Secondo il reclamante, nella trasmissione erano stati resi noti nome e cognome della minore nel racconto di presunti episodi di bullismo, con conseguente rischio di ulteriore pregiudizio e ritorsioni.

Difese della società e sviluppi istruttori

Radio Marte S.r.l. ha sostenuto che la diffusione del nome fosse avvenuta con autorizzazione dei genitori, tramite delega al fratello maggiorenne della minore, e che l’intervento fosse finalizzato a denunciare pubblicamente una situazione di disagio sociale e bullismo. La società ha inoltre evidenziato di aver rimosso dal podcast il file audio della puntata contestata e, successivamente, anche un’altra puntata collegata. Nel corso dell’audizione ha riferito di aver adottato ulteriori misure organizzative e tecniche per prevenire episodi analoghi.

Valutazione giuridica del Garante

L’Autorità ha ricondotto la fattispecie ai trattamenti per finalità giornalistiche, applicando gli artt. 136-139 del Codice privacy e le Regole deontologiche dei giornalisti. Ha richiamato il principio di essenzialità dell’informazione ex art. 137, comma 3, del Codice e art. 6 delle Regole deontologiche, nonché la tutela rafforzata del minore ex art. 7 delle medesime Regole. È stato ribadito che, anche a fronte di fatti di interesse pubblico, non possono essere diffusi dati o dettagli eccedenti che rendano identificabile un minore coinvolto in fatti di cronaca, essendo irrilevante l’eventuale consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Violazione accertata e misure adottate

Il Garante ha ritenuto illecita la diffusione del nome e cognome della minore nel corso della puntata, in contrasto con l’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, l’art. 137, comma 3, del Codice, e gli artt. 6, comma 1, e 7 delle Regole deontologiche. Ha quindi disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il divieto di ulteriore trattamento e diffusione, anche online e nell’archivio storico, dei dati identificativi della minore, salva la mera conservazione ai fini di eventuale utilizzo in sede giudiziaria.

Sanzione e criteri di quantificazione

È stata irrogata a Radio Marte S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, ai sensi degli artt. 166 del Codice e 83, par. 5, GDPR. Nella quantificazione sono stati considerati la gravità della violazione e il pregiudizio arrecato alla minore, ma anche le finalità giornalistiche perseguite, l’intento dichiarato di denunciare il bullismo, le misure adottate per rimuovere i contenuti e l’assenza di precedenti violazioni del medesimo titolare. Disposta inoltre la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

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