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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 302 del 23/05/2024

Provvedimento del 23 maggio 2024

Garante Privacy302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato il reclamo di una dipendente dell’Università di Bari che contestava la reperibilità, tramite motori di ricerca esterni, del proprio nominativo e del ruolo ricoperto nella rubrica online dell’Ateneo. L’Autorità ha escluso che gli artt. 13 e 7-bis del d.lgs. 33/2013 imponessero l’indicizzazione di tali dati, ritenendo invece che la diffusione tramite motori generalisti non fosse necessaria né proporzionata rispetto alla finalità dichiarata di comunicazione istituzionale. Pur accertando la violazione dei principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati, il Garante ha considerato la condotta come "violazione minore", valorizzando la natura colposa, l’assenza di dati particolari, la collaborazione dell’Ateneo e la rimozione spontanea dell’indicizzazione, e ha quindi disposto un ammonimento, senza sanzione pecuniaria.

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro": ammonimento per l'indicizzazione in motori di ricerca generalisti dei dati di contatto e del ruolo di una dipendente pubblicati nella rubrica online istituzionale

Università di Bari: indicizzazione in motori di ricerca dei dati di una dipendente

Il Garante ha esaminato il reclamo presentato da una dipendente dell’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" relativo alla reperibilità, tramite motori di ricerca esterni, del proprio nominativo associato al ruolo svolto nell’Ateneo, pubblicato nella rubrica online istituzionale. Il procedimento riguarda dunque la diffusione online di dati personali di un soggetto pubblico impiego, nella prospettiva della trasparenza e della comunicazione istituzionale.

Origine del reclamo e richiesta dell’interessata

La reclamante ha chiesto la deindicizzazione dei propri dati personali dal web, rappresentando che l’indicizzazione non era necessaria né funzionale, poiché non ricopriva cariche di rilievo e non aveva utenza esterna rilevante. Ha inoltre evidenziato che per i contatti con l’utenza erano già disponibili una mail di ufficio e una rubrica interna sul sito dell’Università.

Quadro normativo richiamato

L’Autorità richiama la disciplina del GDPR applicabile ai soggetti pubblici, in particolare:

  • art. 6, par. 1, lett. c) ed e), e art. 6, par. 2 e 3 GDPR;
  • art. 2-ter, comma 1, Codice privacy;
  • art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR, sui principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati.

Sono inoltre richiamate le Linee guida in materia di trasparenza del 2014, che raccomandano di evitare, ove possibile, la reperibilità dei dati personali tramite motori di ricerca esterni quando la pubblicazione avvenga per finalità diverse dalla trasparenza amministrativa.

Valutazioni sull’invocazione della normativa sulla trasparenza

L’Ateneo aveva sostenuto che la pubblicazione e l’indicizzazione dei dati fosse dovuta in base agli artt. 13 e 7-bis del d.lgs. 33/2013. Il Garante ha escluso che tali disposizioni potessero giustificare il caso concreto, rilevando che l’art. 13 si riferisce ai dati relativi ai dirigenti responsabili degli uffici e ai recapiti istituzionali dedicati al cittadino, non ai nomi dei singoli dipendenti né al ruolo da essi ricoperto.

L’Autorità ha quindi chiarito che la disciplina sulla trasparenza non impone l’indicizzazione generalizzata dei dati della reclamante, soprattutto quando la loro pubblicazione avvenga non nella sezione "Amministrazione trasparente", ma nella rubrica online dell’Ateneo per finalità di comunicazione istituzionale.

Illiceità del trattamento e mancanza di necessità/proporzionalità

Secondo il Garante, la diffusione dei dati della reclamante sui motori di ricerca generalisti non era stata dimostrata come necessaria e proporzionata rispetto alla finalità dichiarata dal titolare del trattamento. Per la finalità di favorire la comunicazione istituzionale, infatti, era sufficiente la rintracciabilità dei recapiti nella rubrica online, senza esposizione ai motori di ricerca esterni.

L’Autorità ha dunque qualificato il trattamento come non conforme ai principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati, in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR, richiamando anche gli obblighi di accountability del titolare ex artt. 5, par. 2, e 24 GDPR.

Condotta dell’Ateneo durante l’istruttoria

L’Università, ricevuta la richiesta dell’Ufficio, ha aderito spontaneamente alle richieste della reclamante e ha dichiarato di avere:

  • implementato metatag e file robots.txt per bloccare l’indicizzazione del portale;
  • chiesto ai principali motori di ricerca, in particolare Google e Microsoft Bing, la rimozione dei contenuti già indicizzati e delle copie cache;
  • verificato che, dopo il decorso del tempo necessario alla propagazione delle modifiche, i dati non risultavano più globalmente indicizzati nemmeno presso altri motori di ricerca campionati.

Il Garante ha valorizzato la collaborazione del titolare e l’attivazione tempestiva per eliminare gli effetti della violazione.

Valutazione finale e scelta dell’ammonimento

Pur accertando l’illiceità del trattamento, il Garante ha ritenuto di non applicare una sanzione pecuniaria. Ha considerato la fattispecie come "violazione minore" ai sensi del considerando 148 e dell’art. 83, par. 2, GDPR, tenendo conto di alcune circostanze attenuanti:

  • natura colposa della condotta;
  • assenza di dati appartenenti a categorie particolari o relativi a condanne penali o reati;
  • collaborazione dell’Ateneo;
  • rimozione dell’indicizzazione;
  • assenza di precedenti analoghi.

In luogo della multa, il Garante ha disposto l’ammonimento dell’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR.

Misure disposte e rimedi

Il provvedimento dispone inoltre:

  • la pubblicazione sul sito web del Garante, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019;
  • l’annotazione nel registro interno dell’Autorità delle violazioni e delle misure adottate, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Il Garante ha infine precisato che, considerate le circostanze del caso e l’avvenuta cessazione degli effetti della condotta, non vi erano i presupposti per ulteriori misure correttive ex art. 58, par. 2, GDPR.

Punti principali

Origine del procedimento e contestazione della reclamante

Il procedimento nasce da un reclamo della dipendente dell’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", che lamentava l’indicizzazione nei motori di ricerca del proprio nominativo, associato al ruolo ricoperto nell’Ateneo, pubblicato sul sito istituzionale. La reclamante chiedeva la deindicizzazione per evitare che i dati fossero rintracciabili tramite motori esterni come Google, sostenendo che tale reperibilità non fosse necessaria né funzionale rispetto al suo ruolo.

Quadro normativo richiamato

Il Garante richiama gli artt. 6, 3, 2-ter del GDPR e del Codice privacy per la base giuridica dei trattamenti da parte di soggetti pubblici, nonché i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c) GDPR. Vengono richiamate anche le Linee guida del Garante in materia di trasparenza (provv. n. 243/2014), con particolare riferimento alla necessità di evitare l’indicizzazione dei dati pubblicati online per finalità diverse dalla trasparenza amministrativa.

Valutazione sull’infondatezza del richiamo agli artt. 13 e 7-bis del d.lgs. 33/2013

L’Ateneo aveva sostenuto di essere tenuto a pubblicare e indicizzare i dati della reclamante ai sensi degli artt. 13 e 7-bis del d.lgs. 33/2013. Il Garante ha ritenuto tale interpretazione non corretta, osservando che l’art. 13 riguarda informazioni specifiche come i nomi dei dirigenti responsabili degli uffici e i recapiti istituzionali dell’ufficio, non i nomi dei singoli dipendenti né il loro ruolo. La disciplina sulla trasparenza, inoltre, non consente di estendere l’obbligo di indicizzazione oltre la sezione "Amministrazione trasparente".

Illiceità della indicizzazione generalista e violazione dei principi GDPR

Secondo il Garante, i dati della reclamante erano stati resi reperibili sui motori di ricerca generalisti senza che fosse dimostrata la necessità e proporzionalità della misura rispetto alla finalità di comunicazione istituzionale dichiarata dall’Ateneo. La pubblicazione nella rubrica online poteva perseguire tale finalità attraverso strumenti meno invasivi, come la consultazione interna sul sito, senza esposizione ai motori esterni. Ne è derivata la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. b) e c) GDPR.

Condotta dell’Ateneo, adesione spontanea e valutazione attenuante

Nel corso dell’istruttoria l’Ateneo ha aderito spontaneamente alla richiesta della reclamante, intervenendo con metatag e robots.txt e richiedendo ai principali motori di ricerca la rimozione dei contenuti e delle copie cache. Il Garante ha valorizzato la collaborazione, l’assenza di dati appartenenti a categorie particolari o relativi a condanne penali, la mancanza di precedenti analoghi e la circostanza che la condotta avesse esaurito i propri effetti.

Esito: ammonimento e misure accessorie

Pur accertando l’illiceità del trattamento, il Garante ha ritenuto il caso una "violazione minore" ai sensi del considerando 148 e dell’art. 83, par. 2, GDPR, e ha preferito l’ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR anziché una sanzione pecuniaria. Ha inoltre disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazionediritti dell'interessatosanzioni gdprtrasparenza amministrativamisure di sicurezza

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