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Provvedimento

Deliberazione n. 320 del 23/05/2024

Provvedimento del 23 maggio 2024

Garante Privacy320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento adottato in via d’urgenza dal dirigente competente ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, a seguito di una segnalazione relativa al possibile invio o diffusione, tramite Facebook e Instagram, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Il provvedimento mira a impedire la circolazione del materiale sulle piattaforme indicate e a preservare eventuali contenuti acquisiti in chiaro solo per fini probatori. La decisione interviene entro il perimetro procedurale speciale previsto per i casi di c.d. revenge porn, con successiva ratifica da parte dell’Autorità.

Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale riconducibile a una segnalazione di revenge porn

Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited nell’ambito della procedura speciale prevista per i casi di c.d. revenge porn. La decisione interviene a seguito di una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, con richiesta di intervento sulle piattaforme Facebook e Instagram.

Quadro normativo e procedimento

Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018 e, in particolare, l’art. 144-bis del Codice, che consente all’Autorità di intervenire quando vi sia fondato motivo di ritenere che contenuti audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali.

Il testo evidenzia anche il meccanismo procedurale accelerato previsto dalla norma: il Garante deve decidere entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione, mentre l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019 attribuisce al dirigente competente il potere di adottare, in via d’urgenza, un provvedimento diretto a evitare l’eventuale diffusione del materiale, salvo successiva ratifica dell’Autorità collegiale.

Segnalazione e intervento urgente

La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook e Instagram. A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con la norma richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 221 del 16 maggio 2024.

Misure disposte alle piattaforme

Con il provvedimento d’urgenza è stato ordinato a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di:

  • adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme;
  • conservare, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori;
  • adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.

Il materiale oggetto della segnalazione è indicato come trasmesso in formato hash, circostanza coerente con l’esigenza di contenimento preventivo della diffusione.

Ratifica finale

Esaminate le osservazioni formulate e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato il 16 maggio 2024. La ratifica, adottata ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, consolida le misure già impartite ai destinatari e chiude la fase urgente del procedimento.

Punti principali

Base normativa e presupposto della segnalazione

Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni quando vi sia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali. Nel caso esaminato, la persona interessata ha segnalato una situazione riconducibile a tale ipotesi, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti di Facebook e Instagram.

Provvedimento d’urgenza del dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 221 del 16 maggio 2024, in via d’urgenza e prima della ratifica collegiale. Il dirigente ha disposto misure immediate per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme interessate.

Misure impartite a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited

Alle società destinatarie è stata ingiunta l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, a soli fini probatori, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica il provvedimento d’urgenza adottato il 16 maggio 2024. La ratifica conferma quindi la legittimità e l’efficacia delle misure già disposte nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.

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