Ordinanza ingiunzione o revoca n. 307 del 23/05/2024
Provvedimento del 23 maggio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che presso un esercizio commerciale era attivo un impianto di videosorveglianza senza adeguata informativa agli interessati, in violazione dei principi di trasparenza e dell’art. 13 GDPR. Ha dichiarato l’illiceità del trattamento, ordinato l’adeguamento con l’apposizione di idonei cartelli e irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro. Disposta anche la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’obbligo di dare riscontro sull’adempimento entro 60 giorni.
Impresa individuale "Luigi De Benedictis": videosorveglianza senza informativa e cartelli informativi presso la "Pescheria Da GINO"
Impresa individuale "Luigi De Benedictis" - videosorveglianza senza informativa e cartelli presso un esercizio commerciale
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato un trattamento effettuato mediante un sistema di videosorveglianza installato presso il pubblico esercizio denominato "Pescheria Da GINO", riferibile all’impresa individuale "Luigi De Benedictis", a Bari. Il procedimento trae origine da un accertamento della Questura di Bari che ha rilevato telecamere attive in assenza di idonea informativa agli interessati.
Accertamento e avvio del procedimento
Con nota trasmessa al Garante il 28 settembre 2023, la Questura di Bari – Commissariato Sezionale di P.S. "Bari Nuova Carrassi" – ha comunicato le risultanze dell’ispezione svolta nello stesso giorno presso l’esercizio commerciale. Nel corso del controllo sono state accertate tre telecamere regolarmente funzionanti, ma prive di cartelli informativi idonei a segnalare la presenza del sistema di videosorveglianza.
Sulla base del verbale, l’Ufficio ha notificato all’impresa l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 58, par. 2, e 83 GDPR, in conformità all’art. 166, comma 5, del Codice, contestando la violazione degli artt. 13 e 5, par. 1, lett. a), GDPR. L’impresa non ha presentato scritti difensivi né altra documentazione.
Qualificazione del trattamento e quadro normativo
Il Garante ribadisce che l’utilizzo di un impianto di videosorveglianza integra un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, n. 2, GDPR e deve rispettare i principi generali dell’art. 5, in particolare il principio di trasparenza.
In tale ambito, il titolare è tenuto a predisporre un’informativa idonea, normalmente tramite cartelli ben visibili, secondo quanto indicato nel provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e nelle FAQ pubblicate dall’Autorità. Sono richiamate anche le Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso dispositivi video, che prevedono un’informativa a due livelli e l’esposizione delle informazioni essenziali sul segnale di avvertimento.
Violazioni accertate
Dall’istruttoria è emerso che le persone che accedevano nell’area sorvegliata non ricevevano alcuna informazione sulla presenza delle telecamere.
Le violazioni contestate e ritenute sussistenti sono state:
- violazione dell’art. 13 GDPR, per omessa informativa agli interessati;
- violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, per lesione del principio di trasparenza.
Il trattamento è stato pertanto qualificato come illecito nei termini indicati in motivazione.
Valutazione del Garante e misure correttive
Il Garante ha disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, che il titolare conformi il trattamento al Regolamento, procedendo all’apposizione di idonei cartelli informativi recanti le informazioni sulla presenza delle telecamere.
La misura correttiva è collegata alla necessità di rendere gli interessati consapevoli, prima di entrare nell’area sorvegliata, dell’esistenza del sistema di videosorveglianza e delle relative caratteristiche essenziali.
Sanzione amministrativa pecuniaria
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), GDPR e dell’art. 166 del Codice, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000,00 per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR.
Nella determinazione dell’importo sono stati considerati, ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR:
- la natura, gravità e durata della violazione;
- la responsabilità del titolare per l’omessa informativa;
- l’assenza di precedenti specifici;
- la mancata partecipazione e cooperazione con l’Autorità;
- le condizioni economiche del contravventore, valutate sulla base della dichiarazione d’imposta riferita all’anno 2021;
- le sanzioni irrogate in casi analoghi.
Il Garante richiama anche il principio secondo cui la sanzione deve essere effettiva, proporzionata e dissuasiva, ex art. 83, par. 1, GDPR.
Pubblicazione del provvedimento, pagamento e riscontro
Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito internet del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento n. 1/2019, rilevando anche i presupposti di cui all’art. 17 del medesimo regolamento.
È ordinato il pagamento della sanzione entro 30 giorni dalla notifica, con avvertimento che il mancato pagamento potrà comportare gli atti esecutivi previsti dall’art. 27 della legge n. 689/1981. È altresì richiamata la facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà dell’importo nei termini previsti dall’art. 166, comma 8, del Codice e dall’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011.
Inoltre, il titolare deve comunicare entro 60 giorni le iniziative intraprese per dare esecuzione al provvedimento e fornire riscontro documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice; l’eventuale omissione può comportare l’applicazione della sanzione di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.
Ricorso
È indicata la possibilità di proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Accertamento ispettivo e avvio del procedimento
La Questura di Bari ha trasmesso al Garante gli esiti di un accertamento svolto il 28 settembre 2023 presso il pubblico esercizio "Pescheria Da GINO", riconducibile all’impresa individuale "Luigi De Benedictis". È stata rilevata la presenza di un impianto di videosorveglianza composto da tre telecamere, attivo e funzionante, in assenza di idonei cartelli informativi. Il procedimento sanzionatorio è stato avviato con contestazione della violazione degli artt. 13 e 5, par. 1, lett. a), GDPR, senza che l’impresa presentasse difese o documenti.
Quadro giuridico e violazioni riscontrate
Il Garante richiama il fatto che la videosorveglianza costituisce trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, n. 2, GDPR e deve rispettare i principi dell’art. 5, in particolare quello di trasparenza. In materia di videosorveglianza è necessario predisporre idonei cartelli informativi, secondo il provvedimento generale dell’8 aprile 2010 e le Linee guida EDPB n. 3/2019. Nel caso esaminato, gli interessati non ricevevano alcuna informazione circa la presenza delle telecamere, con violazione dell’art. 13 GDPR e del principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a).
Valutazione del Garante e misure correttive
All’esito dell’istruttoria il Garante ha ritenuto illecito il trattamento e ha ordinato al titolare di conformare il trattamento alle disposizioni del Regolamento, disponendo l’apposizione di idonei cartelli informativi della presenza delle telecamere, laddove non già effettuata. Il provvedimento contiene dunque sia una declaratoria di illiceità sia una misura correttiva ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR.
Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione
Per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. b), GDPR e dell’art. 166 del Codice. Nella quantificazione sono stati considerati la natura, gravità e durata della violazione, la responsabilità del titolare per l’omessa informativa, l’assenza di precedenti specifici e la mancata cooperazione con l’Autorità. È stata inoltre richiamata la necessità che la sanzione sia effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Pubblicazione, adempimenti e ricorsi
Il Garante ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito internet ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento n. 1/2019. L’impresa deve pagare la sanzione entro 30 giorni dalla notifica, con possibilità di definizione agevolata mediante pagamento della metà dell’importo nei termini di legge. Inoltre deve comunicare entro 60 giorni le iniziative adottate per dare esecuzione al provvedimento, ai sensi dell’art. 157 del Codice. È infine indicata la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni, o 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
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