L.R. Valle d'Aosta 9/2024
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale per l’anno 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna e coordina varie discipline regionali valdostane in materia di enti locali, patrimonio pubblico, turismo, ambiente, territorio, sanità, beni culturali e altri settori. Introduce modifiche puntuali, alcune abrogazioni e nuovi rinvii operativi. È entrata in vigore il 28 giugno 2024, salvo le abrogazioni espressamente efficaci dal 1° luglio 2024 o con effetti retroattivi indicati nel testo.
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024 della Valle d’Aosta
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024 della Valle d’Aosta
Il provvedimento interviene in modo puntuale su numerose leggi regionali, aggiornando l’ordinamento valdostano in materia di enti locali, patrimonio, turismo, ambiente, territorio, sanità, beni culturali e altre materie settoriali. La legge ha efficacia nel territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta e contiene anche alcune abrogazioni, una disciplina transitoria su specifiche decorrenze e una clausola di invarianza finanziaria.
Enti locali
La disciplina dei servizi comunali e del personale degli enti locali viene aggiornata con più interventi mirati. Per i responsabili dei servizi, l’incarico deve essere conferito per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni.
Sul reclutamento del personale degli enti locali, la legge chiarisce gli effetti dell’accettazione o rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato sulle graduatorie: in caso di accettazione o rinuncia, il vincitore o l’idoneo è cancellato dalla graduatoria, con salvezza di quanto previsto dal regolamento regionale 1/2013. Se un idoneo accetta l’assunzione, viene cancellato dalla graduatoria; se un vincitore o idoneo risulta in più graduatorie di procedure selettive gestite in forma associata, l’assunzione a tempo indeterminato determina la decadenza dalle altre graduatorie. Per le procedure selettive delle Unité, la riserva di posti si applica secondo criteri definiti dal fabbisogno complessivo del personale delle Unité e dei Comuni aderenti, con previsione nel bando della percentuale riservata, del numero dei posti e degli enti di destinazione; per personale interno si intendono i dipendenti a tempo indeterminato dell’Unité e dei Comuni appartenenti.
In materia di segretari degli enti locali, viene ripristinato con effetto retroattivo il comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 46/1998, per effetto dell’abrogazione, sempre con effetto dalla data di entrata in vigore della legge del 2023, della lettera a) dell’articolo 8 della l.r. 22/2023.
Sono inoltre abrogate, dal 1° luglio 2024, alcune disposizioni in tema di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sui termini di approvazione dei documenti contabili degli enti locali.
Patrimonio pubblico
La disciplina delle alienazioni tra Regione e Comuni viene estesa anche ai trasferimenti di immobili dai Comuni alla Regione. Il titolo della legge del 1994 viene quindi modificato per ricomprendere le alienazioni di beni immobili tra Regione e Comuni. I Comuni possono trasferire alla Regione beni immobili di loro proprietà per le medesime finalità previste dalla legge, secondo le modalità dei rispettivi ordinamenti e della legge regionale. Il trasferimento avviene mediante verbali di consegna, che costituiscono titolo per trascrizione e volture catastali.
Per il regime dei beni regionali, la rubrica dell’articolo dedicato viene aggiornata per comprendere espressamente valorizzazione e dismissione. L’elenco dei beni, allegato al bilancio di previsione, conserva validità fino all’approvazione di un nuovo elenco. È inoltre previsto un rinvio alla Giunta regionale, che può definire con deliberazione ulteriori requisiti o aspetti, anche procedimentali, per l’applicazione della legge.
È abrogata la norma sui fondi di rotazione regionali contenuta nella legge finanziaria 2015/2017.
Turismo e commercio
Per la classificazione delle aziende alberghiere, il termine di cui all’articolo 3quater, comma 2bis, può essere prorogato in caso di comprovata necessità, previa motivata domanda.
La fondazione per la formazione professionale turistica vede ridefinita la composizione e la durata del consiglio di amministrazione, che resta in carica cinque anni e comprende l’assessore competente in materia di turismo o un delegato, un membro esperto in istruzione designato dall’assessorato e tre membri nominati dalla Giunta regionale tra soggetti esperti nei settori alberghiero, commerciale e agroalimentare di qualità o rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative; tra questi il consiglio nomina il presidente.
In materia di sviluppo alpinistico ed escursionistico, alcune competenze prima attribuite alla Giunta regionale sono trasferite al dirigente della struttura competente.
Per la somministrazione di alimenti e bevande, vengono ampliati i prodotti ricompresi tra quelli vendibili o esponibili nell’esercizio e si precisa che gli orari di apertura e chiusura devono essere resi noti al pubblico con cartello leggibile dall’esterno.
Per l’imposta di soggiorno, la legge rinvia alle sanzioni amministrative previste dalla normativa statale per omessa o infedele dichiarazione e per omesso, ritardato o parziale versamento; viene abrogata la precedente disposizione sanzionatoria regionale.
Ambiente
Viene introdotta la disciplina della rete ecologica regionale, che costituisce parte integrante del piano regolatore generale comunale ed è approvata con deliberazione della Giunta regionale su proposta della struttura competente. La rete produce effetti dalla pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale regionale. La struttura competente deve verificare ogni cinque anni lo stato di conservazione e, se necessario, aggiornare la rete. Varianti urbanistiche e interventi edilizi di nuova costruzione che incidono su aree sorgente, corridoi ecologici e varchi sono assoggettati a parere preventivo della struttura competente.
Per la tutela delle acque dall’inquinamento viene aggiornato il richiamo generale alla normativa di riferimento, coordinando la disciplina regionale con il d.lgs. 152/2006, la direttiva 2000/60/CE, il programma di tutela e uso delle acque e la normativa eurounitaria.
Programmazione e territorio
Per gli sbarramenti di ritenuta e i relativi bacini di accumulo di competenza regionale, i richiami al progetto preliminare o definitivo sono sostituiti dal riferimento al progetto di fattibilità tecnico-economica.
Nel settore edilizio, i termini di proroga di alcune disposizioni della legge regionale 26/2022 sono estesi a trenta mesi e i riferimenti temporali vengono aggiornati al 30 giugno 2024.
In materia di contratti pubblici, si amplia l’ambito soggettivo di alcune disposizioni organizzative e si chiarisce l’applicazione anche alle società partecipate o controllate dagli enti locali e alle associazioni da essi costituite. I consorzi di miglioramento fondiario possono avvalersi, previa convenzione su schema-tipo approvato dalla Giunta, di INVA S.p.A. e della SUA VdA per l’affidamento di lavori e servizi soggetti alla direttiva 2014/24/UE. Inoltre, è aggiornato il numero dei componenti di un organismo regionale competente in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza, includendo anche un rappresentante dell’Azienda USL. È abrogata la disciplina regionale del 2013 richiamata dal provvedimento.
Sanità
Per il personale direttivo dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, il conferimento degli incarichi di direttore generale, sanitario o amministrativo è subordinato all’accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale e in coerenza con la disciplina sul bilinguismo negli enti locali.
Nella formazione universitaria triennale delle professioni sanitarie, si semplifica il quadro convenzionale: non è più richiesto il coinvolgimento delle Regioni limitrofe sedi di università, e la convenzione è stipulata tra la Regione e l’università interessata.
Beni culturali
La Commissione regionale per il patrimonio culturale viene riorganizzata nella composizione e nella denominazione. Ne fanno parte, tra gli altri, il Soprintendente, il dirigente regionale competente in materia culturale, il responsabile del laboratorio di analisi scientifiche della Soprintendenza e diversi esperti con professionalità qualificata e pluriennale nei settori archeologico, architettonico-monumentale, paesaggistico-ambientale, storia dell’arte, catalogazione e museologia. Non sono previsti compensi, gettoni, rimborsi o altri emolumenti per i membri.
La terminologia della legge viene uniformata alla nuova denominazione della Commissione.
Per i contributi al restauro e alla conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico e ambientale, la concessione avviene, dopo il parere tecnico, con deliberazione della Giunta regionale solo per i beni culturali di interesse religioso appartenenti alla Diocesi di Aosta; negli altri casi con provvedimento dirigenziale entro trenta giorni dalla conclusione dell’esame tecnico, nei limiti delle risorse disponibili e secondo l’ordine cronologico delle domande, salvo urgenze comprovate.
Altre disposizioni
Nel settore della pesca, viene ristrutturato il consiglio di amministrazione del Consorzio regionale: è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tredici membri, inclusi otto rappresentanti dei pescatori designati per ciascuna Unité des Communes valdôtaines e diversi dirigenti regionali, il comandante del Corpo forestale e il direttore generale dell’ARPA o loro delegati. Inoltre, viene elevato da 20.000 a 40.000 euro un importo previsto per una specifica fattispecie della legge sulla pesca.
In materia di politiche abitative, viene eliminato il riferimento alla cittadinanza italiana o di altro Stato UE in un requisito previsto dalla legge.
Per le politiche giovanili, il limite di età viene portato da 29 a 35 anni in più disposizioni definitorie e operative; viene inoltre soppresso il previo parere del Consiglio permanente degli enti locali in una specifica procedura.
Per la celebrazione dell’ottantesimo anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell’Autonomia, viene integrata la composizione del soggetto coinvolto, includendo il Rettore dell’Università della Valle d’Aosta.
Disposizioni finali
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: non determina nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio regionale, né per l’esercizio in corso né per quelli successivi. È dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo le decorrenze speciali previste per singole disposizioni.
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