L.R. Valle d'Aosta 16/2024
Disposizioni in materia di stazioni radioelettriche e di postazioni di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alle leggi regionali 4 novembre 2005, n. 25, 12 marzo 2002, n. 1, e 28 ottobre 2021, n. 30.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge trasferisce alla Regione Valle d’Aosta le competenze sull’esercizio e sulla gestione unitaria delle stazioni radioelettriche e delle infrastrutture pubbliche di radiotelecomunicazioni, modificando la l.r. 25/2005, la l.r. 1/2002 e la l.r. 30/2021. Prevede subentro gratuito nelle infrastrutture già realizzate dagli enti locali, regole transitorie di gestione, aggiornamenti procedurali per autorizzazioni e SCIA e copertura finanziaria 2024-2026.
Trasferimento alla Regione delle competenze e della gestione delle infrastrutture pubbliche di radiotelecomunicazioni, con modifiche alla disciplina su stazioni radioelettriche, funzioni amministrative e fibra ottica
Trasferimento alla Regione delle funzioni sulle infrastrutture di radiotelecomunicazioni
La legge regionale 29 luglio 2024, n. 16 interviene principalmente sulla disciplina valdostana delle stazioni radioelettriche e delle strutture di radiotelecomunicazioni, spostando alla Regione le competenze relative alle infrastrutture e alla gestione delle postazioni di proprietà pubblica. L’obiettivo dichiarato è razionalizzare e ottimizzare pianificazione, realizzazione e gestione unitaria sul territorio regionale.
Ambito della riforma e finalità
La modifica si inserisce nella legge regionale n. 25/2005, nella legge regionale n. 1/2002 e nella legge regionale n. 30/2021. Il fulcro dell’intervento è la centralizzazione in capo alla Regione delle funzioni legate a:
- pianificazione dei siti attrezzati e delle postazioni;
- realizzazione di nuove postazioni e nuovi siti;
- censimento delle infrastrutture;
- gestione unitaria delle postazioni di proprietà pubblica.
Nuova ripartizione delle competenze nella disciplina delle radiotelecomunicazioni
La l.r. 25/2005 viene aggiornata per attribuire alla Regione funzioni che prima facevano capo agli enti locali o ad altri soggetti territoriali. In particolare, tra le competenze regionali vengono ricomprese la predisposizione e approvazione di piani di interesse generale, il censimento dei siti attrezzati e delle postazioni, la realizzazione di nuovi siti e la gestione unitaria delle postazioni pubbliche.
Restano invece in capo alle Unités des Communes valdôtaines e al Comune di Aosta, nel rispetto della normativa statale e delle competenze regionali, le funzioni richiamate dalla disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali.
Pianificazione generale e rapporti con i Comuni
La Regione può formare e approvare piani aventi carattere generale, d’intesa con i Comuni territorialmente interessati e sentiti i soggetti concessionari presenti nel territorio. Viene inoltre previsto che la struttura regionale competente in materia di telecomunicazioni possa richiedere agli operatori di telecomunicazioni o infrastrutturali informazioni sulla programmazione delle nuove postazioni, al fine di ottimizzare la pianificazione regionale.
Realizzazione delle nuove postazioni
La disciplina aggiornata stabilisce che le nuove postazioni possono essere realizzate dalla Regione oppure dagli operatori che abbiano previamente stipulato con la Regione la convenzione prevista dalla legge regionale n. 25/2005. Il sistema viene quindi impostato su una regia regionale, con possibile esecuzione da parte degli operatori convenzionati.
Procedimenti autorizzativi, pareri e termini
Sono rivisti anche alcuni profili procedurali della l.r. 25/2005:
- si amplia il perimetro delle verifiche rilevanti in un caso specifico di autorizzazione;
- si chiarisce la portata del parere per taluni impianti;
- si escludono dal parere gli impianti non emissivi, quelli con EIRP inferiore a 2W, gli impianti provvisori di uso straordinario e le stazioni di sperimentazione.
Per l’autorizzazione alle installazioni o modifiche, il provvedimento deve indicare i termini di inizio e ultimazione dei lavori. Il termine di inizio, decorrente dalla comunicazione dell’avvenuto rilascio, non può superare due anni. L’ultimazione deve avvenire nei termini previsti dalla normativa urbanistica regionale in relazione all’altitudine.
Per la SCIA, i lavori devono essere ultimati entro tre anni dalla presentazione; decorso inutilmente tale termine, la segnalazione perde efficacia.
Subentro della Regione nelle infrastrutture pubbliche e regime transitorio
Per assicurare la gestione unitaria delle postazioni pubbliche, la Regione subentra gratuitamente nella proprietà di tutte le infrastrutture di radiotelecomunicazioni già realizzate dagli enti locali alla data di entrata in vigore della legge. Il subentro avviene previa deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, sulla base di una ricognizione dei beni, diritti e rapporti attivi e passivi svolta dalla struttura regionale competente.
Se per il subentro occorre acquisire coattivamente proprietà o altri diritti reali, l’Amministrazione regionale procede secondo la normativa espropriativa, con oneri a carico dell’ente locale titolare dell’infrastruttura.
Fino al trasferimento della proprietà alla Regione, le postazioni sono gestite dalla Regione secondo la convenzione già in essere con gli enti locali interessati.
Aggiornamenti sulle funzioni amministrative regionali e sulla trasformazione digitale
La l.r. 1/2002 viene modificata per includere tra le funzioni amministrative regionali anche la pianificazione, realizzazione e gestione delle postazioni e infrastrutture di radiotelecomunicazioni, nonché la definizione di indirizzi per un processo di trasformazione digitale degli enti locali attuato in modo coordinato e condiviso.
Modifiche alla disciplina regionale della fibra ottica
La l.r. 30/2021 viene aggiornata sul piano documentale e procedurale. In particolare, la dichiarazione sostitutiva richiesta per gli interventi deve attestare di non aver subito ordini di ripristino, nel territorio comunale interessato, oppure di aver provveduto al completo ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, viene precisato che gli ordini di ripristino richiamati devono riguardare il territorio comunale oggetto dell’ordine.
Abrogazioni e aggiornamento terminologico
Sono abrogate alcune disposizioni della l.r. 25/2005, in particolare parti dell’articolo 4 e la lettera e) del comma 3 dell’articolo 11. Inoltre, in tutta la legge n. 25/2005 l’espressione “denuncia di inizio attività” è sostituita da “segnalazione certificata di inizio attività”, adeguando la terminologia al sistema amministrativo vigente.
Aspetti finanziari
L’onere complessivo per il triennio 2024/2026 è quantificato in:
- euro 186.774,83 per il 2024;
- euro 316.774,83 per il 2025;
- euro 176.774,83 per il 2026.
La spesa grava su missioni e programmi del bilancio regionale relativi a sviluppo economico e competitività, reti e altri servizi di pubblica utilità, e in parte su soccorso civile. Per gli esercizi successivi al 2026 la spesa è rideterminata con legge di bilancio. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni contabili necessarie.
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