L.R. Valle d'Aosta 10/2024
Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale aggiorna la disciplina del Difensore civico della Valle d’Aosta in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità, ampliandone compiti, poteri di segnalazione, informazione, promozione e collaborazione istituzionale. Prevede inoltre l’assegnazione di una unità di personale di categoria D per il supporto alle funzioni, entro i limiti di spesa già fissati dalla legge di stabilità 2024/2026, senza nuovi oneri per il bilancio regionale.
Modifica delle funzioni del Difensore civico quale Garante dei diritti delle persone con disabilità e relativo supporto organizzativo
Modifiche alla disciplina del Difensore civico come Garante dei diritti delle persone con disabilità
La legge regionale della Valle d’Aosta 16 luglio 2024, n. 10 interviene sulla l.r. 17/2001 per ridefinire e rafforzare i compiti del Difensore civico quale Garante dei diritti delle persone con disabilità. Il provvedimento disciplina anche il supporto organizzativo alle relative funzioni e conferma la neutralità finanziaria della riforma.
Ambito soggettivo e finalità della tutela
Il Difensore civico promuove la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità residenti, domiciliate anche temporaneamente o stabilmente dimoranti nel territorio regionale. L’azione deve svolgersi nel rispetto della legge n. 104/1992, dell’articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Le disposizioni si estendono anche ai caregiver familiari e agli altri soggetti che, a diverso titolo e nel rispetto della normativa vigente, concorrono alle medesime finalità.
Compiti di promozione, tutela e inclusione
Il Difensore civico svolge una funzione ampia di impulso e garanzia, orientata alla dignità, all’autonomia e all’inclusione sociale della persona con disabilità. In particolare:
- promuove il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia, con attenzione a famiglia, scuola, lavoro e vita sociale;
- sostiene l’assistenza, la tutela giuridica ed economica e l’accessibilità ai servizi di prevenzione, cura e riabilitazione;
- segnala alle autorità atti o comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi;
- informa e assiste chi abbia subito discriminazioni, promuovendo prevenzione e contrasto dei fenomeni discriminatori;
- promuove azioni contro sfruttamento, violenza e abuso;
- costituisce un punto di riferimento per casi di maltrattamenti, abusi, bullismo e cyberbullismo;
- monitora le pari condizioni in ambito lavorativo, anche nella fase di orientamento, formazione professionale e tirocinio;
- promuove la piena fruizione di luoghi e spazi e la rimozione delle barriere architettoniche, sensoriali e cognitive.
Poteri di visita, segnalazione e proposta alle amministrazioni
Nell’esercizio delle sue funzioni il Difensore civico può svolgere anche attività di controllo collaborativo e di impulso verso le amministrazioni pubbliche. In particolare:
- può effettuare, su istanza delle persone con disabilità, visite presso uffici pubblici, sedi di servizi pubblici e strutture residenziali o semiresidenziali pubbliche e private convenzionate, per verificare il corretto svolgimento del servizio e l’assenza di barriere;
- può proporre alle amministrazioni competenti misure per migliorare la funzionalità dell’azione amministrativa;
- riceve segnalazioni, anche per via telematica, relative a violazioni dei diritti;
- invita le amministrazioni a rimuovere le cause delle violazioni;
- segnala agli organi competenti l’adozione di interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi.
Informazione, sensibilizzazione e collaborazione istituzionale
Il Difensore civico formula proposte alla Giunta regionale per migliorare l’accessibilità dei servizi e delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione, la tutela giuridica ed economica e l’inclusione sociale delle persone con disabilità. Favorisce inoltre:
- supporto tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali;
- attività di formazione e aggiornamento;
- diffusione di buone pratiche amministrative e scambio di esperienze;
- iniziative a favore delle persone con disabilità, anche con Regione, enti locali, Azienda USL, scuole e altri soggetti pubblici e privati;
- attività informative sul territorio e iniziative di sensibilizzazione, anche tramite gli organi di informazione;
- osservazioni e proposte su atti normativi e di indirizzo regionali in materia di disabilità;
- partecipazione a iniziative per la promozione del ruolo del disability manager.
Per tali attività il Difensore civico collabora con il Co.Re.Com., la Consulta regionale per le pari opportunità, il consigliere regionale di parità, le associazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei caregiver, l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e l’Osservatorio economico e sociale della Regione.
Definizione di caregiver familiare
La legge richiama la definizione di caregiver familiare prevista dalla legge di bilancio 2018: è la persona che assiste il coniuge, l’altra parte dell’unione civile, il convivente di fatto o un familiare/affine entro il secondo grado affetto da malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non autosufficiente, oppure riconosciuto invalido con bisogno di assistenza globale e continua di lunga durata, o titolare di indennità di accompagnamento.
Supporto organizzativo alle funzioni di Garante
Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di Garante dei diritti delle persone con disabilità, è prevista l’assegnazione all’ufficio del Difensore civico di una unità di personale appartenente alla categoria D. L’attuazione avviene nel rispetto del limite complessivo di spesa già previsto dalla legge regionale di stabilità 2024/2026.
Regime finanziario
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, né minori entrate, sia per il bilancio pluriennale in vigore sia per gli esercizi successivi.
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