L.R. Valle d'Aosta 11/2024
Disciplina dell’organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza in Valle d’Aosta i servizi per il lavoro e la formazione professionale, disciplina programmazione, accreditamento, reti istituzionali, politiche attive, IeFP, formazione continua e inclusione, istituisce/riordina organi e fondi, abroga la l.r. 7/2003 e altre disposizioni. Contiene norme transitorie e finanziarie per il triennio 2024/2026.
Organizzazione dei servizi al lavoro e della formazione professionale in Valle d'Aosta
Disciplina dell’organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale in Valle d’Aosta
La legge regionale riorganizza il sistema valdostano dei servizi per il lavoro e della formazione professionale, definendone obiettivi, strumenti di programmazione, soggetti coinvolti e regole di attuazione. La disciplina opera nel territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e sostituisce il previgente impianto normativo regionale in materia.
Finalità generali e principi ispiratori
La Regione orienta la propria azione verso politiche attive del lavoro e formazione professionale centrate sulla persona, con l’obiettivo di aumentare occupabilità, stabilità e qualità del lavoro. La legge valorizza:
- l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- il lavoro autonomo, associato e la creazione d’impresa;
- il contrasto al lavoro precario e irregolare;
- l’inserimento di persone con disabilità, soggetti svantaggiati e lavoratori migranti;
- la parità di genere, la parità salariale e la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura;
- l’apprendimento permanente lungo l’intero arco della vita.
Politiche regionali del lavoro e servizi per l’impiego
La Regione si impegna a garantire livelli essenziali delle prestazioni, presa in carico dei lavoratori, servizi gratuiti accessibili sul territorio e strumenti di condizionalità collegati alle misure di sostegno al reddito. Le politiche del lavoro comprendono anche:
- analisi e monitoraggio del mercato del lavoro;
- rafforzamento dell’orientamento;
- servizi per l’inserimento e la permanenza nel lavoro delle persone fragili;
- un sistema formativo raccordato con istruzione e inclusione sociale;
- partecipazione delle parti sociali e dei datori di lavoro;
- semplificazione amministrativa e uso di tecnologie digitali.
I centri per l’impiego sono qualificati come porta di accesso alle politiche del lavoro e perno della rete territoriale, con funzioni di incontro domanda/offerta, sostegno al cittadino e raccordo con i servizi socioassistenziali. La Regione deve inoltre assicurare un nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e promuovere servizi di orientamento nei centri per l’impiego.
Programmazione: Piano triennale e Programma annuale
La programmazione si articola in un Piano triennale degli interventi di politica del lavoro, formazione professionale, orientamento e sviluppo dei servizi per il lavoro, e in un Programma annuale attuativo.
Il Piano triennale indica obiettivi, priorità, destinatari, strumenti, riparto delle risorse e criteri di valutazione. La sua adozione segue una procedura che coinvolge la struttura regionale competente, la Giunta, il CPEL, il Consiglio per le politiche del lavoro e il Consiglio regionale. Il Piano può essere aggiornato annualmente dalla Giunta e la Giunta riferisce ogni anno alla commissione consiliare competente sullo stato di attuazione.
Il Programma annuale è adottato dalla Giunta in esecuzione del Piano triennale e può includere interventi avviati nell’anno ma destinati a svilupparsi su più annualità.
Organi di concertazione e valutazione
Il Consiglio per le politiche del lavoro è la sede permanente di concertazione con le parti sociali e gli altri soggetti rappresentativi. Esso esprime pareri, formula proposte, partecipa alla valutazione degli interventi, vigila sulla trasparenza dei servizi e propone indirizzi per il Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità. I componenti non percepiscono compensi o rimborsi.
Per supportare la valutazione delle politiche del lavoro e della formazione professionale, la Giunta costituisce il Nucleo di valutazione delle politiche del lavoro, composto da tre membri del Consiglio e da esperti. Anche in questo caso, salvo gli esperti, non sono previsti compensi.
Rete regionale dei servizi per il lavoro e accreditamento
La Regione valorizza una rete regionale composta da struttura competente, patronati, operatori privati accreditati, soggetti autorizzati, organismi formativi accreditati, istituzioni scolastiche e universitarie, enti e organismi pubblici e privati, parti sociali, enti bilaterali, fondi interprofessionali, INPS, INAIL, Ispettorato territoriale del lavoro, Terzo settore e Consigliera/Consigliere di parità.
Gli operatori privati sono accreditati nel rispetto della disciplina statale; criteri e modalità sono definiti dalla Giunta sentito il Consiglio per le politiche del lavoro. Analogo sistema di accreditamento vale per gli organismi formativi, con requisiti differenziati in base alle attività e al finanziamento pubblico.
Osservazione del mercato del lavoro e sistema informativo
La struttura regionale competente svolge attività di osservazione del mercato del lavoro, in raccordo con l’Osservatorio economico e sociale regionale e usando il sistema informativo dedicato. Le funzioni comprendono analisi dei dati, monitoraggio degli interventi e indagini sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese.
Il sistema informativo lavoro è promosso in chiave digitale, opera in connessione con sistemi regionali, statali ed eurounitari e garantisce interoperabilità e scambio dati.
Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità e progetti di utilità pubblica
Le misure a sostegno del collocamento mirato sono finanziate tramite il Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, alimentato dai versamenti previsti dalla legge n. 68/1999. Il Fondo è amministrato da un Comitato nominato dal Presidente della Regione, in carica cinque anni, con componenti istituzionali, sindacali, datoriali e rappresentativi delle persone con disabilità.
Le misure di politica attiva per persone gravemente a rischio di esclusione possono essere realizzate mediante cantieri di lavoro e progetti di pubblica utilità. È prevista anche la possibilità di destinare fino al 50 per cento del finanziamento a interventi gestiti direttamente dagli enti locali o affidati a terzi tramite gara, a condizione dell’assunzione di soggetti già destinatari di progetti di inclusione attiva conclusi nel triennio precedente. Le relative regole sono demandate alla Giunta.
Sicurezza sul lavoro, lavoro di qualità e responsabilità sociale
La Regione promuove la sicurezza sul lavoro, il miglioramento della qualità lavorativa e la cultura della prevenzione, anche mediante coordinamento con il Comitato regionale di cui al DPCM 21 dicembre 2007. Sono previste campagne informative, sensibilizzazione nelle scuole, monitoraggio degli incidenti e iniziative per elevare gli standard di sicurezza, promuovere il benessere psico-fisico e sostenere buone prassi. La legge valorizza anche la regolarità del lavoro, il contrasto al sommerso, il supporto alle funzioni ispettive, la responsabilità sociale delle imprese e la certificazione della parità di genere.
Autoimpiego, lavoro autonomo e imprenditorialità
La Regione promuove autoimpiego, lavoro autonomo e avvio d’impresa come misure ordinarie di politica attiva, con attenzione a donne, giovani e lavoratori espulsi dal mercato del lavoro. Il sostegno si realizza attraverso orientamento, assistenza, convenzioni e interventi della programmazione regionale ed eurounitaria, anche per favorire nuove attività professionali e imprenditoriali.
Sistema regionale della formazione professionale
La formazione professionale è configurata come sistema regionale volto a offrire opportunità diversificate e professionalizzanti, rivolte a cittadini italiani, UE e, nei casi previsti, cittadini di Paesi terzi e apolidi. Il sistema è diretto ad ampliare le qualifiche, contrastare dispersione scolastica e disoccupazione giovanile, rispondere ai fabbisogni del territorio, favorire l’inserimento delle persone con disabilità e l’integrazione dei cittadini di origine straniera.
La struttura regionale competente programma e attua l’offerta formativa, definisce standard e disciplina attuativa, promuove voucher e partecipazione a percorsi anche fuori regione o all’estero, regola attività formative di settore e sostiene la qualità del sistema. L’offerta è pianificata in base ai fabbisogni del mercato del lavoro e può valorizzare micro-credenziali e la partecipazione, anche finanziaria, delle imprese.
Alternanza, apprendistato e sistema duale
La Regione promuove il raccordo tra formazione e lavoro attraverso tirocini, apprendistato e sviluppo del sistema duale. La Giunta disciplina le modalità attuative, i requisiti dei soggetti coinvolti e le risorse a sostegno, compresi eventuali incentivi alle imprese. Gli incentivi devono rispettare la normativa eurounitaria sugli aiuti di Stato.
Istruzione e formazione professionale, formazione superiore e continua
L’offerta di IeFP assicura l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, il diritto-dovere di istruzione e formazione e il conseguimento di qualifiche o diplomi professionali. È previsto un sistema regionale integrato con l’istruzione professionale di livello IV EQF, programmato di norma su base triennale. La Giunta approva le linee guida ordinamentali e il dirigente competente disciplina le procedure di attuazione.
La legge regola anche:
- la formazione per inserimento o reinserimento lavorativo, rivolta a disoccupati, beneficiari di ammortizzatori, giovani, donne vittime di violenza e disoccupati di lunga durata;
- la formazione superiore, con sostegno a ITS e IFTS anche tramite accordi interregionali e transnazionali;
- la formazione continua per lavoratori dipendenti e autonomi, orientata a professionalità, competitività, qualità del lavoro e transizioni occupazionali;
- la formazione permanente, anche tramite educazione non formale, formazione a distanza e soggetti del territorio.
Formazione per persone con disabilità e soggetti svantaggiati
La formazione per persone con disabilità mira all’integrazione lavorativa piena, tramite percorsi inclusivi e, se necessario, convenzioni di integrazione lavorativa. La formazione per persone in condizioni di svantaggio o a rischio di esclusione sociale, inclusi detenuti e soggetti sottoposti a misure restrittive, è finalizzata all’inserimento o reinserimento lavorativo attraverso competenze tecniche, trasversali e sostegno motivazionale.
Certificazione delle competenze e crediti formativi
La certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti formativi sono qualificati come strumenti di politica attiva del lavoro e di promozione dell’apprendimento permanente. Servono a valorizzare apprendimenti acquisiti in contesti formali, informali e non formali e a favorire percorsi personalizzati. La Giunta definisce organizzazione, gestione, monitoraggio, valutazione e controllo del sistema.
Disposizioni transitorie, modifiche e abrogazioni
Le azioni e misure già discendenti dagli atti di programmazione adottati ai sensi della precedente l.r. 7/2003 e dai relativi atti attuativi restano regolate da tali atti fino al termine previsto.
La legge modifica anche la disciplina regionale in materia di interventi a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro, introducendo una precedenza in graduatoria nei casi di avviamento a selezione pubblica e demandando alla Giunta i criteri applicativi.
Sono abrogate la l.r. 7/2003 e numerose disposizioni regionali in materia di lavoro, formazione professionale e connesse.
Relazione di monitoraggio e controllo
Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati. Ogni tre anni la Giunta presenta una relazione sul sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale, con informazioni su attività svolte, soggetti coinvolti, studenti e risultati in termini di qualifiche, prosecuzione nei percorsi formativi, inserimento lavorativo e passaggi tra sistemi educativi. È prevista anche una relazione intermedia e la possibilità di valutazione partecipata.
Aspetti finanziari
Per il triennio 2024/2026 gli oneri complessivi sono quantificati in euro 19.240.248,49, ripartiti per annualità. La copertura è assicurata sul bilancio regionale, su più missioni e programmi, con ulteriori risorse statali ed europee eventualmente utilizzabili. Dal 2027 la spesa sarà rideterminata con legge di stabilità regionale. La Giunta è autorizzata ad apportare le variazioni contabili necessarie.
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