Cassazione Penale, Sentenza n. 18589/2025 del 16/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato, seppur riducendone la durata, la misura interdittiva del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione adottata ai sensi del d.lgs. 231/2001 nei confronti della società per il presunto reato presupposto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) relativo alla manutenzione degli ascensori della Cittadella giudiziaria di Salerno. Contestazioni principali: legittimità della competenza territoriale (art. 11 c.p.p.), inesistenza o insufficienza del fumus commissi delicti rispetto al periodo di subappalto e di successivo affidamento diretto (sottolineando che l'ente sarebbe intervenuto solo per manutenzione successiva all'installazione), mancata considerazione del modello organizzativo adottato, carenza dei presupposti per la misura interdittiva (profitto rilevante, gravità indiziaria) e richiesta di nomina di commissario ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 231/2001.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui riteneva sussistente il fumus commissi delicti del reato presupposto (art. 356 c.p.), rilevando che gli elementi richiamati dal Tribunale (disordine documentale, rapporti di intervento generici, installazione di componenti non originali) non dimostrano in modo concreto il quid pluris necessario per integrare la frode nelle pubbliche forniture e non si distinguono dal mero inadempimento contrattuale. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile come esplorativo; il secondo motivo ha valenza assorbente rispetto ai successivi. La sentenza dispone il rinvio al Tribunale perché, applicando i criteri richiamati, verifichi in concreto se sussistano gli elementi per il reato presupposto e per l'adozione della misura. In sostanza il ricorso è accolto in parte (annullamento e rinvio) e la misura cautelare viene disposta di nuovo a più rigorosi presupposti istruttori.
Norme richiamate
art. 356 cod. pen.
La Corte evidenzia che per la configurazione della frode nelle pubbliche forniture è necessario un quid pluris rispetto al mero inadempimento contrattuale: occorre una condotta idonea a creare un'apparenza ingannevole sull'adempimento (malafede contrattuale o espedienti ingannevoli). La sola illegittimità del subappalto o disordine documentale non basta.
art. 355 cod. pen.
Richiamato in rapporto all'art. 356: la norma sugli inadempimenti di forniture pubbliche rimane distinta e non assorbita dalla fattispecie di frode; l'interpretazione deve evitare di sovrapporre le due fattispecie.
art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231
Norma che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi; la misura interdittiva adottata si fonda su questa disposizione.
art. 13 d.lgs. 231/2001
Richiamata relativemente alla rilevanza del profitto ai fini della misura: la Corte segnala che la valutazione dell'entità del profitto e della sua rilevanza richiede una motivazione concreta e non formule generiche sul ruolo e sulle dimensioni dell'impresa.
art. 49 d.lgs. 231/2001
Prevede la sospensione della misura in presenza di adozione o modifica del modello organizzativo; la ricorrente aveva invocato la sospensione dopo l'adozione del modello, ma il giudice di merito aveva ritenuto non provata l'idoneità del modello a escludere la responsabilità.
art. 15 d.lgs. 231/2001
Riguarda la nomina del commissario giudiziale; la società aveva richiesto la nomina, motivo poi assorbito dalla decisione sul fumus del reato presupposto.
art. 11 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per censurare la competenza territoriale in ipotesi di indagine che coinvolga un magistrato; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente prospettico e non sussistente nel concreto.
art. 1375 cod. civ.
Principio della buona fede nell'esecuzione del contratto evocato dalla giurisprudenza: la violazione di tale principio può concorrere a delineare la frode, ma occorre dimostrare la malafede ingannevole e non soltanto l'inadempimento.
Massime di principio
- Per integrare il delitto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) non è sufficiente il mero inadempimento contrattuale: serve un quid pluris che dimostri una condotta idonea a ingannare la pubblica amministrazione (apparenza ingannevole, espedienti o malafede che facciano apparire l'adempimento regolare).
- L'illegittimità di un subappalto di per sé non configura automaticamente la frode nelle pubbliche forniture: è necessario collegare tale illegittimità a comportamenti ingannevoli concreti o a documentazione volta a camuffare l'inadempimento.
- Nelle misure interdittive ex d.lgs. 231/2001 occorre motivare concretamente sia la gravità indiziaria sia l'eventuale profitto rilevante dell'ente; valutazioni generiche sulla natura o sul volume dell'impresa non sono sufficienti.
- L'adozione di un modello organizzativo può rilevare ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 231/2001 ma la sua efficacia esimente o attenuante va valutata concretamente: non basta la mera adozione, è necessaria la prova della sua idoneità e dell'effettiva attuazione.
- In fase cautelare il giudice deve indicare elementi fattuali chiari e specifici che colleghino le condotte contestate alla volontà fraudolenta; descrizioni generiche di disordine documentale o carenze organizzative richiedono integrazione probatoria per sostenere misure interdittive.
- La distinzione tra reato di frode (art. 356) e inadempimento (art. 355) deve essere mantenuta: l'accertamento penale non può trasformarsi nella mera verifica di inadempienze che spettano al giudice civile, salvo che emergano elementi di malizia o inganno.
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