Sentenza n. 5468/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera di giunta n. 103 del 17.11.2022, pubblicata successivamente e mai notificata e/o comunicata al ricorrente avente ad oggetto “approvazione progetto esecutivo e definitivo della messa in sicurezza del costone a rischio idrogeologico in località Cartaromana”, nonché in via presupposta della delibera consiliare n. 61 del 03.09.2020 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico – economica denominato Interventi di Messa in Sicurezza del Costone a Rischio Idrogeologico in località Cartaromana e di ogni atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente; nonché - dell'autorizzazione paesaggistica n. 73 del 17/11/2022 e della delibera n. 61 del 03/09/2020. Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 24/4/2024: - del decreto del Responsabile del Servizio n. 6 del Comune di Ischia, n. 16 del 28.3.2024, avente ad oggetto “Interventi di messa in sicurezza del costone a rischio idreogeologico in località Cartaromana – Decreto di occupazione temporanea e determinazione delle relative indennità (artt. 49 e 50 del DPR 327/2001); - della nota di avviso ed esecuzione prot. n. 15988 del 29.3.2024 del Comune di Ischia; c) di ogni atto e provvedimento preordinato, collegato connesso e conseguente, ivi compreso il Verbale del 8.4.2024 del Responsabile del Servizio n. 6 del Comune di Ischia in esecuzione del D.D. n. 16 del 28.3.2024 – Convocazione per la consegna del cancello e delle nuove chiavi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere comunali di approvazione del progetto di messa in sicurezza del costone di Cartaromana, autorizzazione paesaggistica e, con motivi aggiunti, decreto di occupazione temporanea e determinazione delle indennità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato la delibera comunale n. 103 del 17 novembre 2022 di approvazione del progetto esecutivo e definitivo, la precedente delibera consiliare n. 61 del 3 settembre 2020 e l’autorizzazione paesaggistica n. 73 del 17 novembre 2022. Ha dedotto: omissione delle garanzie partecipative dei titolari dei diritti reali; contrasto dell’intervento di demolizione con le prescrizioni paesaggistiche della zona di Protezione Integrale del P.T.P. di Ischia; illogicità e inadeguatezza tecnica dei metodi di contenimento; mancata menzione del parere dell’Autorità di bacino Nord Occidentale; erroneità dell’importo a base di gara e della categoria SOA indicata. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto comunale n. 16 del 28 marzo 2024 di occupazione temporanea e determinazione delle indennità, nonché gli atti esecutivi, lamentando in via derivata i vizi già dedotti e, in via autonoma, che la rimozione della rupe di circa 800 mc avrebbe richiesto l’espropriazione anziché la sola occupazione temporanea, non prevista dal piano particellare, e che il decreto fosse privo di motivazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, compensando le spese. Ha respinto la censura sulla partecipazione: le relazioni tecniche documentavano crolli pregressi e un pericolo concreto e attuale per l’incolumità pubblica, tale da giustificare l’omissione iniziale delle garanzie partecipative; il successivo ritardo nell’esecuzione non escludeva retroattivamente l’urgenza. Ha dichiarato non esaminabili le doglianze paesaggistiche perché il parere della Soprintendenza, relativo anche ai profili paesaggistico e archeologico, non era stato autonomamente impugnato. Ha respinto le contestazioni tecniche: il progetto non risultava abnorme o arbitrario e le censure proponevano, in sostanza, una soluzione alternativa, senza dimostrare macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento. Ha ritenuto legittimo l’intervento anche senza il parere dell’Autorità di bacino, in ragione della finalità di messa in sicurezza di un’area classificata a rischio molto elevato e delle previsioni del Piano per la tutela delle coste che ammettono interventi di riduzione del rischio. Ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse concreto e attuale le censure sui vizi della gara: il ricorrente era un terzo estraneo alla procedura, non aspirava all’aggiudicazione e non avrebbe conseguito un vantaggio diretto dall’annullamento. Quanto ai motivi aggiunti, ha escluso che l’intervento avesse natura sostanzialmente espropriativa: esso non comportava l’acquisizione definitiva di beni privati, ma la rimozione della porzione rocciosa pericolosa e l’occupazione temporanea delle aree di cantiere; il volume di circa 800 mc si sviluppava verticalmente su una superficie di circa 100 mq. Ha infine respinto il difetto di motivazione del decreto, rilevando che esso richiamava la natura temporanea dell’occupazione, escludeva acquisizioni definitive e prevedeva il ripristino e l’indennizzo delle aree al termine dei lavori. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 327/2001
In un tale contesto, dunque, è possibile apprezzare una effettiva situazione di urgenza tale da legittimare la pretermissione, nella fase iniziale, delle garanzie partecipative vantate dal privato.
In presenza di una situazione concreta e documentata di urgenza per la pubblica incolumità, le garanzie partecipative previste per i titolari dei diritti reali possono essere omesse nella fase iniziale del procedimento.
art. 134 c.p.a.
Sono inammissibili le censure che mirano a sollecitare il giudice affinché eserciti un sindacato di merito e sostitutorio al di fuori dei casi tassativi dell'articolo 134 c.p.a., trattandosi di un sindacato non consentito se non entro detti casi
Il sindacato sulle valutazioni espressive di discrezionalità tecnica non può trasformarsi in una nuova valutazione di merito sostitutiva, fuori dai casi tassativamente previsti; sono rilevanti vizi quali illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento.
art. 10, comma 1, NTA del Piano per la tutela delle coste
In tal senso, e alla luce delle disposizioni testé richiamate, l’intervento in disamina, avente ad oggetto la necessaria messa in sicurezza di un’area a rischio franoso, deve ritenersi legittimo, come dedotto dal Comune resistente, anche a prescindere dal parere della richiamata Autorità di Bacino.
Le disposizioni del Piano ammettono nelle aree perimetrate a rischio gli interventi diretti alla messa in sicurezza e alla riduzione o eliminazione del rischio; il giudice ha ritenuto l’opera legittima anche senza il parere dell’Autorità di bacino.
art. 11, comma 4, NTA del Piano per la tutela delle coste
In tal senso, e alla luce delle disposizioni testé richiamate, l’intervento in disamina, avente ad oggetto la necessaria messa in sicurezza di un’area a rischio franoso, deve ritenersi legittimo, come dedotto dal Comune resistente, anche a prescindere dal parere della richiamata Autorità di Bacino.
La disciplina delle aree a rischio molto elevato consente gli interventi necessari alla messa in sicurezza e alla riduzione del rischio; in base a tale quadro, il TAR ha ritenuto legittimo l’intervento sulla falesia.
artt. 49 e 50 d.P.R. 327/2001
Nel caso sia intervenuta una dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, il provvedimento di occupazione d'urgenza riguarda una fase puramente attuativa della stessa, con la conseguenza che è sufficiente che la sua motivazione si limiti a richiamare espressamente tale dichiarazione, che ne costituisce l'unico presupposto, consentendo di rilevare l'urgenza della realizzazione delle opere previste nella dichiarazione di pubblica utilità
Il provvedimento di occupazione d’urgenza, quale atto attuativo della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, può motivarsi richiamando espressamente tale dichiarazione; nel caso concreto il decreto indicava inoltre che non vi sarebbero state acquisizioni definitive e che le aree sarebbero state ripristinate e indennizzate.
Massime di principio
- La comunicazione di avvio e le garanzie partecipative possono essere pretermesse nella fase iniziale quando la documentazione dimostri un pericolo concreto e attuale per l’incolumità pubblica che richieda un intervento urgente; il successivo ritardo nell’esecuzione dei lavori, da solo, non esclude l’urgenza sussistente al momento dell’adozione degli atti.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche dell’amministrazione è limitato alla verifica di vizi riconoscibili, quali illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, e non consente di sostituire alla soluzione amministrativa una diversa opzione tecnica ritenuta preferibile.
- Le censure contro atti di gara sono inammissibili se proposte da un terzo che non partecipa alla procedura e non può conseguire, dall’annullamento degli atti, un’utilità concreta e diretta; la vicinitas e l’interesse generico alla legalità non sono sufficienti.
- Un intervento di messa in sicurezza che comporti la rimozione di una porzione di roccia pericolosa e l’occupazione temporanea delle aree di cantiere non ha, per ciò solo, natura espropriativa, quando non comporti l’acquisizione definitiva di beni privati.
- Quando l’occupazione d’urgenza costituisce fase attuativa di una dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, la motivazione può limitarsi al richiamo di tale presupposto; l’atto può inoltre esplicitare il carattere temporaneo dell’occupazione, il ripristino delle aree e la corresponsione dell’indennità.
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