R.R. Puglia 3/2015
Articolo 22, legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 “Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese” Regolamento attuativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento della Regione Puglia sulle modalità di iscrizione, modifica e cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane tramite Comunicazione Unica e verifiche delle CCIAA. Definisce controlli, termini procedimentali e assetto delle funzioni delegate. È però oggi abrogato dal R.R. 7/2024, quindi non è più applicabile.
Regolamento attuativo dell’art. 22 della l.r. Puglia 24/2013 sull’iscrizione all’albo imprese artigiane
Regolamento attuativo per l’artigianato pugliese
Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, l’attuazione dell’art. 22 della l.r. 24/2013 in materia di tenuta dell’Albo delle imprese artigiane e dei relativi adempimenti amministrativi. Il testo risultante è oggi privo di efficacia pratica perché il regolamento è stato abrogato dall’art. 14, comma 1, del R.R. 7/2024.
Ambito applicativo e definizioni
Il provvedimento si applica alle procedure relative all’iscrizione, modifica e cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane, compresa la separata sezione per consorzi e società consortili, anche cooperative, previste dalla legge regionale di riferimento. Ai fini del regolamento, il richiamo all’“iscrizione all’Albo” comprende sia l’albo delle imprese artigiane sia la separata sezione dell’albo artigiani.
Ruolo delle Camere di commercio e modalità di presentazione
Le CCIAA esercitano le funzioni amministrative di iscrizione, modifica e cancellazione secondo la normativa vigente, assicurando completezza e organicità dell’azione amministrativa. Le comunicazioni devono essere presentate in via telematica tramite Comunicazione Unica, con modulistica uniforme a livello regionale definita con atto del dirigente del servizio regionale competente, d’intesa con la Regione e Unioncamere Puglia.
Effetti dell’iscrizione e decorrenza
L’iscrizione all’albo è attestata nell’ambito della certificazione relativa all’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. La comunicazione attesta il possesso dei requisiti di legge e, una volta verificata la regolarità della pratica, determina l’iscrizione, la modifica o la cancellazione con decorrenza dalla data dichiarata dell’evento. La presentazione della comunicazione consente l’immediato avvio dell’attività d’impresa.
Controlli istruttori sulle domande
Prima di procedere all’iscrizione, la CCIAA verifica la regolarità formale e la completezza della dichiarazione, controllando in particolare:
- i dati identificativi dell’impresa;
- la dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa artigiana;
- i requisiti tecnico-professionali per attività soggette a discipline speciali e, se previsto, a SCIA verso Comune o SUAP;
- il possesso di autorizzazioni, licenze, iscrizioni ad albi e requisiti professionali richiesti;
- l’eventuale altra posizione previdenziale artigiana attiva;
- la corretta indicazione dell’attività artigiana esercitata;
- ogni altro elemento utile alla valutazione della comunicazione.
Incompletezza, sospensione e regolarizzazione
Se la comunicazione unica è incompleta o non corretta per carenze formali, la CCIAA informa l’interessato tramite le stesse procedure informatiche e assegna fino a 30 giorni per regolarizzare la pratica. Dopo la regolarizzazione, la CCIAA deve concludere il procedimento entro i 7 giorni successivi. Se invece vi sono carenze sostanziali, la CCIAA entro 7 giorni lavorativi sospende il procedimento e adotta i provvedimenti di merito, notificandoli via PEC agli interessati.
Termini procedimentali e silenzio accoglimento
Il procedimento deve comunque concludersi entro 60 giorni dalla data della comunicazione. Decorso tale termine senza provvedimento, opera il silenzio assenso e l’impresa si intende iscritta definitivamente all’Albo.
Disciplina residuale e rinvii
Per quanto non espressamente disciplinato dal regolamento e dagli articoli 8, 9 e 10 della l.r. 24/2013, si rinvia al D.P.C.M. 6 maggio 2009 sulle regole tecniche per la Comunicazione Unica e sul trasferimento dei dati tra amministrazioni.
Risorse umane e strumentali per le funzioni delegate
Per l’esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale approva protocolli d’intesa o convenzioni con le CCIAA, individuando il personale da assegnare sulla base dei fabbisogni derivanti dalle attività delegate. Il personale individuato dipende funzionalmente dalle CCIAA ed economicamente dalla Regione.
Obsolescenza dell’atto
Il regolamento è espressamente abrogato dal R.R. 7/2024 e, pertanto, non è più utilizzabile come base normativa vigente per la disciplina dell’Albo delle imprese artigiane in Puglia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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