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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15423/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione prefettizia che aveva irrogato una sanzione amministrativa per omessa comunicazione dei dati del conducente responsabile dell'infrazione. Il destinatario del provvedimento aveva proposto opposizione davanti al Giudice di pace e, respinta la domanda, aveva appellato al Tribunale di Roma deducendo: mancanza di delega in capo al funzionario che aveva sottoscritto l'ordinanza; difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione; carenza di istruttoria; omessa notifica del verbale presupposto; mancata prova della tempestiva notifica del verbale. Il Tribunale aveva respinto l'appello ritenendo legittima la sottoscrizione non autografa, non provata l'insussistenza della delega, e non invalidanti i vizi motivazionali dedotti in quanto il giudizio di opposizione riguarda il rapporto e non il solo atto. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché vizio motivazionale, assumendo che la PA avrebbe dovuto provare la notifica del verbale presupposto a fronte della contestazione di omessa notificazione; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza, violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., 2697 c.c. e 201 C.d.S., lamentando l'omesso esame del motivo di appello sulla tempestività della notifica del verbale e la conseguente nullità dell'accertamento in assenza di prova tempestiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non rispettoso dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: il ricorrente si era limitato a trascrivere lo svolgimento del processo riportato nella sentenza impugnata, ma tale sintesi non conteneva gli elementi di fatto indispensabili a comprendere le censure, né i dati relativi alle circostanze poste a fondamento delle doglianze sulla motivazione dell'ordinanza e sulla tempestività della notificazione del verbale. La Corte ha richiamato la funzione sostanziale dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, strettamente complementare alla specifica esposizione dei motivi di ricorso, e ha affermato che, nel caso concreto, la comprensione delle censure avrebbe richiesto un inammissibile rinvio agli atti di merito. Nessuna statuizione sulle spese per il difetto di costituzione dell'intimato, ma il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 900 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., con ulteriore attestazione circa il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 126-bis C.d.S.

    norma violata alla base della sanzione amministrativa impugnata; non è oggetto della decisione di merito, ma del contesto fattuale.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della denunciata errata valutazione istruttoria e probatoria.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per lamentare una violazione delle regole di valutazione della prova.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che spettasse alla PA provare la rituale e tempestiva notifica del verbale presupposto.

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5

    richiamato quale base dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge, nullità e vizio motivazionale.

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte afferma che il ricorso è inammissibile se non contiene una esposizione sommaria dei fatti di causa idonea a consentire la comprensione autonoma della controversia.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare omessa pronuncia sul motivo relativo alla tempestività della notifica.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta violazione di legge nella decisione del Tribunale.

  • art. 201 C.d.S.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità dell'accertamento in difetto di tempestiva notifica del verbale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione accelerata del ricorso e per la decisione in conformità alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 96 c.p.c.

    applicato dalla Corte, in assenza di controricorrente, con condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una esposizione sommaria dei fatti di causa che consenta alla Corte di comprendere autonomamente origine, oggetto della controversia, svolgimento processuale e posizioni delle parti, senza necessità di attingere agli atti di merito.
  • L'esposizione dei fatti e quella dei motivi di ricorso sono requisiti strettamente complementari: la sintesi dei fatti deve selezionare quelli rilevanti e rendere intellegibili le censure formulate, altrimenti il ricorso non è scrutinabile nel merito.
  • Quando il ricorso non espone in modo autosufficiente i dati fattuali indispensabili alla critica della sentenza impugnata, la Corte dichiara l'inammissibilità senza poter ricostruire la vicenda mediante accesso diretto al fascicolo di merito.
  • Nel giudizio deciso con la procedura accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la definizione conforme alla proposta del consigliere può comportare, nei casi previsti, l'applicazione della sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c. e gli effetti sul contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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