Circolare numero 101 del 12-12-2023
Alla luce delle modifiche apportate al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà, con la presente circolare si illustrano gli aspetti di natura contributiva afferenti ai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo. La circolare chiarisce, inoltre, l’assetto contributivo in materia di integrazioni salariali dei datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. Si forniscono altresì le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens e le istruzioni contabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, alla luce della legge di Bilancio 2022 (n. 234/2021), gli obblighi contributivi per le imprese che forniscono lavoro portuale temporaneo (art. 17, comma 2, legge n. 84/1994) e per le cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970. Vengono definiti ambito di applicazione, classificazioni e codici, esclusioni dalla CIGO, applicabilità del FIS e della CIGS in relazione al requisito dimensionale, misure delle aliquote per IMA, CIGS e FIS (con le riduzioni 2022 e i ritorni alle aliquote ordinarie dal 2023), istruzioni per il flusso Uniemens e rilevazioni contabili.
Aspetti contributivi per datori di lavoro che forniscono lavoro portuale temporaneo e per cooperative ai sensi del D.P.R. 602/1970
Punti principali
Ambito e classificazione
La fornitura di lavoro portuale temporaneo è disciplinata dall'art. 17 della legge 28/01/1994 n. 84; le imprese autorizzate devono svolgere esclusivamente questa attività e avere personale e risorse con professionalità portuale. Le posizioni contributive sono classificate C.S.C. 1.15.05 con codice di autorizzazione 2U; le cooperative esercitanti attività ai sensi del D.P.R. 602/1970 sono contraddistinte dal codice di autorizzazione 4A. Ateco 2007 riferito: 52.24.20.
Esclusione CIGO e applicazione FIS/CIGS
I lavoratori iscritti nei ruoli del lavoro portuale sono esclusi dall'ambito delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO). Dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro non destinatari della CIGO e non aderenti ai Fondi di solidarietà bilaterali rientrano nel perimetro del FIS; i datori con media semestrale superiore a 15 dipendenti, non aderenti ai Fondi bilaterali, rientrano anche nella CIGS.
Contribuzione IMA
Per i lavoratori addetti alle prestazioni portuali a tempo indeterminato è dovuta l'indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA). La contribuzione di finanziamento è pari allo 0,90% dell'imponibile contributivo, di cui 0,30% a carico del lavoratore. Le posizioni devono riportare il codice di autorizzazione 2U.
Contribuzione CIGS
Per l'anno 2022 l'aliquota di finanziamento CIGS è stata ridotta a 0,27% dell'imponibile (0,18% a carico datore, 0,09% a carico lavoratore) in virtù della legge n. 234/2021; dal 1° gennaio 2023 torna all'ordinario 0,90% (0,60% datore, 0,30% lavoratore). In caso di concessione CIGS è dovuta una contribuzione addizionale a carico del datore (art. 5 D.Lgs. 148/2015): 9% fino a 52 settimane, 12% da 53 a 104, 15% oltre 104 settimane (quinquennio mobile).
Individuazione platea e calcolo della forza aziendale
Il computo dei dipendenti ai fini del requisito dimensionale include tutti i lavoratori subordinati prestanti opera anche all'esterno, compresi apprendisti, lavoratori a domicilio e dirigenti. L'INPS determina la media occupazionale semestrale tramite la procedura di controllo delle denunce; in caso di più posizioni contributive e requisito raggiunto su più matricole occorre richiedere il codice di autorizzazione 3Y.
Contribuzione FIS
Per il 2022 le aliquote FIS sono state ridotte: fino a 5 dipendenti 0,15% (0,10% datore, 0,05% lavoratore); da >5 a 15 dipendenti 0,55% (0,37% datore, 0,18% lavoratore); oltre 15 dipendenti 0,69% (0,46% datore, 0,23% lavoratore). Dal 1° gennaio 2023 aliquote ordinarie: fino a 5 dipendenti 0,50% (0,33% datore, 0,17% lavoratore); oltre 5 dipendenti 0,80% (0,53% datore, 0,27% lavoratore). In caso di erogazione FIS è dovuto un contributo addizionale del 4% sulla retribuzione persa.
Cooperative D.P.R. 602/1970
Le cooperative di cui al D.P.R. 602/1970 che occupano mediamente più di 15 dipendenti sono assoggettate alla disciplina CIGS e FIS per i lavoratori subordinati soci e non soci (esclusi i dirigenti). Le procedure INPS verranno aggiornate per contabilizzare il contributo CIGS anche per i soci.
Ambito applicazione art. 3 D.P.R. 869/1947
L'art. 3 del D.P.R. 869/1947, richiamato dal D.Lgs. 148/2015, esclude dall'ambito delle integrazioni salariali alcune cooperative e gruppi di facchini e simili. Tali esclusioni si ricondurranno a C.S.C. 1.15.05 e 1.15.06 con codice 4A, con precisazioni: per 1.15.05 esclusione per posizioni senza codice 2U; per 1.15.06 esclusione solo se Ateco 52.22.09 o 52.23.00. Le cooperative costituite ai sensi dell'art. 17, comma 2, non rientrano nell'esclusione.
Contribuzione NASpI
Il contributo addizionale per la NASpI non si applica ai contratti stipulati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17 della legge n. 84/1994, conformemente all'art. 2, comma 29, lett. d-bis della legge n. 92/2012.
Istruzioni Uniemens e contabilità
Dal periodo di competenza luglio 2022 i lavoratori beneficiari di IMA (soci e non soci) devono essere esposti nel flusso Uniemens con il nuovo Tipo Lavoratore PI. Per posizioni con autorizzazione 2U e 4A i non beneficiari devono usare Tipo Contribuzione 00 per soci e 30 per non soci. Rettifiche e regolarizzazioni devono essere inviate entro tre mesi dalla pubblicazione. Rilevazioni contabili: IMA su conti GAU21174 e GAU21114; CIGS su GAU21015 e GAU21075; addizionale CIGS su GAU21113 e GAU21173; indicazioni integrative relative alle agevolazioni 2022 rinviate alla circolare n. 76/2022.
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