Circolare numero 102 del 12-12-2023
La legge di Bilancio 2023 ha apportato modifiche alla disciplina del lavoro occasionale di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017. In particolare, la disciplina generale ora vigente non contempla più la possibilità di ricorrere al contratto di prestazioni occasionali (CPO) per le imprese del settore agricolo. Allo stesso tempo, ha introdotto, sempre con riferimento all’agricoltura, un regime speciale di lavoro occasionale di carattere transitorio (biennio 2023 – 2024) denominato “Lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura” (LOAgri), connotato da regole peculiari. Tale forma di lavoro occasionale, a differenza del CPO, non è gestita dalla Piattaforma informatica INPS (è previsto che agli adempimenti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori siano gestiti con altri strumenti e che il pagamento delle retribuzioni avvenga direttamente tra datore di lavoro e lavoratore); inoltre, la stessa è inquadrabile nella gestione contributiva agricola con iscrizione dei lavoratori occasionali agricoli al FPLD (e non nella Gestione separata come per il modello generale di lavoro occasionale), con la conseguente applicazione del principio della automaticità delle prestazioni. Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le prime indicazioni in merito all’applicazione delle norme che disciplinano il LOAgri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo istituto sperimentale LOAgri introdotto per il biennio 2023-2024: sostituisce l'uso del CPO in agricoltura e disciplina rapporti subordinati occasionali, stagionali e temporanei (max 45 giornate annue per lavoratore, contratto fino a 12 mesi). Vengono definiti soggetti ammessi, datori legittimati, obblighi informativi, dichiarativi e contributivi, modalità di calcolo dei contributi, tutele previdenziali e sanzioni in caso di violazioni.
Lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri): disciplina, adempimenti e tutele (Legge di Bilancio 2023, commi 343-354)
Punti principali
Finalità e campo di applicazione
Sostituire il CPO in agricoltura e facilitare il reperimento di manodopera stagionale mediante forme semplificate, assicurando tutele tipiche del rapporto subordinato; applicazione transitoria per il biennio 2023-2024.
Caratteristiche del LOAgri
Rapporto di lavoro subordinato, occasionale e temporaneo per attività agricole stagionali; durata massima del contratto 12 mesi con limite di 45 giornate effettive di lavoro per anno civile per ciascun lavoratore.
Prestatori ammessi
Disoccupati registrati, percettori di NASpI/DIS-COLL/reddituali specifici, beneficiari di ammortizzatori in particolari situazioni, pensionati di vecchiaia/anticipata, giovani sotto 25 anni in corso di studi, detenuti internati ammessi al lavoro esterno e soggetti in semilibertà. Esclusione per chi, salvo i pensionati, ha avuto un ordinario rapporto subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti.
Datori di lavoro e ambito di utilizzo
Solo datori operanti in agricoltura e iscritti alle Gestioni previdenziali INPS possono assumere OTDO; vietato alle agenzie di somministrazione e a datori che non rispettano i contratti collettivi agricoli comparativamente più rappresentativi. Applicabile esclusivamente a mansioni previste nei contratti per operai agricoli e a lavorazioni stagionali.
Obblighi informativi
Prima dell'inizio della prestazione il datore deve acquisire autocertificazione del lavoratore sui requisiti soggettivi e inviare comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego (art.9-bis DL n.510). La consegna della comunicazione soddisfa l'informativa prevista dal decreto legislativo n.152/1997; iscrizione nel Libro unico del lavoro anche in unica soluzione al termine del rapporto.
Obblighi dichiarativi e contributivi
Iscrizione del lavoratore nel Libro unico, unica comunicazione al CPI per contratti fino a 12 mesi; versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola (comprensiva INAIL e contributo contrattuale) all'INPS con aliquota fissata ex lege per territori svantaggiati; utilizzo del CIDA e dei flussi Uniemens PosAgri; pagamento entro il 16 del mese successivo o, in alternativa, alle scadenze ordinarie insieme a OTI/OTD.
Calcolo contributivo
Applicazione delle aliquote previste per gli OTD con misura fissa determinata ex comma 352 (aliquota indipendente dalla ubicazione territoriale). La misura include le quote INAIL; le singole voci contributive a carico dell'azienda sono abbattute del 68% rispetto alla generalità degli OTD.
Tutele previdenziali e assistenziali
I contributi versati sono utili per pensioni, prestazioni assistenziali e di disoccupazione e per il calcolo del reddito ai fini del permesso di soggiorno. Iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e copertura INAIL. Le giornate effettive confluiscono negli elenchi annuali dei lavoratori agricoli.
Cumulo con pensioni
Il compenso LOAgri è cumulabile con qualsiasi trattamento pensionistico nei limiti delle 45 giornate annue; la disciplina si applica dal 1° gennaio 2023. Superato il limite di 45 giornate il rapporto si trasforma in tempo indeterminato e si applicano eventuali divieti di cumulo pensione-lavoro previsti per certe prestazioni.
Violazioni e sanzioni
Superamento del limite di 45 giornate comporta trasformazione del rapporto in tempo indeterminato. Sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui sia accertata violazione (uso di soggetti non ammessi o mancata comunicazione al CPI), salvo il caso di autocertificazione mendace; esclusione della procedura di diffida ex art.13 D.Lgs. n.124/2004.
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