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Circolare

Circolare numero 104 del 14-12-2023

Con la presente circolare si provvede a una ricognizione dell’assetto degli obblighi contributivi dei Consorzi di bonifica relativi alle assicurazioni minori di previdenza per il personale iscritto ai fini IVS al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o alla Cassa pensione dipendenti enti locali. Inoltre, si forniscono indicazioni circa la classificazione ai fini previdenziali e assistenziali dei Consorzi di bonifica.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare analizza la natura giuridica dei Consorzi di bonifica (enti pubblici economici), riepiloga gli obblighi di contribuzione alle assicurazioni minori per il personale iscritto a FPLD e CPDEL (malattia, maternità, NASpI, FIS, CIGS, TFR, ecc.), ricorda l'accesso a incentivi all'occupazione e definisce la nuova codifica e gli adempimenti per le Strutture territoriali e per la corretta compilazione del flusso Uniemens.

Assetto contributivo e classificazione previdenziale dei Consorzi di bonifica

Punti principali

Quadro normativo e qualificazione giuridica

I Consorzi di bonifica sono qualificati dalla giurisprudenza e da talune norme regionali come enti pubblici economici/impresa pubblica; pertanto si applicano norme privatistiche sui rapporti di lavoro ma sono destinatari, ove previsto, degli obblighi contributivi propri delle imprese.

Accesso agli incentivi all'occupazione

I Consorzi, in quanto enti pubblici economici, sono ammessi alla fruizione di vari incentivi per l'assunzione (giovani, under 36, beneficiarie del Reddito di cittadinanza, donne svantaggiate) richiamati nelle circolari INPS citate.

Contribuzioni per malattia e maternità

A decorrere dalle disposizioni vigenti (D.L. n.112/2008 e successive modifiche) i Consorzi sono tenuti al versamento della contribuzione per malattia e maternità per le categorie di lavoratori per cui l'indennità è prevista; dal 1° maggio 2011 l'obbligo si estende ai datori di lavoro che corrispondono trattamenti sostitutivi dell'indennità.

Assegni per il nucleo familiare (CUAF)

L'obbligo CUAF non sussiste se i Consorzi garantiscono per legge o atto amministrativo un trattamento per carichi di famiglia non inferiore all'ANF; in tal caso sono esclusi dall'obbligo contributivo ex TUAF.

Fondo Garanzia TFR e Fondo di Tesoreria

I Consorzi devono versare la contribuzione al Fondo di Garanzia TFR (art.2 L. n.297/1982). Se sussistono i requisiti, sono obbligati anche al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria (codice autorizzazione "1R" da richiedere alle Strutture competenti).

NASpI e contributi per disoccupazione

I lavoratori dei Consorzi rientrano nella NASpI; pertanto è dovuta la contribuzione ordinaria e aggiuntiva (anche contributo art.25 L.845/1978 e contributo integrativo per i fondi interprofessionali) secondo la normativa vigente.

FIS (Fondo integrazione salariale)

Dal 1° gennaio 2022 i Consorzi rientrano nell'ambito applicativo del FIS e devono versare la contribuzione ordinaria: 0,50% per datori con media semestrale fino a 5 dipendenti (di cui 2/3 a carico datore e 1/3 a carico lavoratore), 0,80% per oltre 5 dipendenti.

CIGS

Dal 1° gennaio 2022 i datori che nel semestre precedente hanno mediamente più di 15 dipendenti sono assoggettati alla contribuzione per CIGS pari allo 0,90% sull'imponibile contributivo per le causali previste.

Riepilogo aliquote principali

Aliquote indicate: NASpI ordinaria 1,31%; NASpI art.25 L.845/1978 0,30%; Fondo Garanzia TFR 0,20% (0,40% dirigenti industria); Maternità 0,46%; Malattia 2,22% (solo operai); FIS 0,50% (<=5) o 0,80% (>5); CIGS 0,90%. CUAF: escluso se garantito trattamento ANF-equivalente.

Classificazione contributiva e codici da attribuire

I Consorzi devono essere classificati con il nuovo C.S.C. 20201 (Settore 2, Classe 02, Categoria 01). Alle posizioni va attribuito C.A. "0V" (non rientranti in art.1, c.2 D.lgs.165/2001), C.A. "0J" (ambito FIS) e, se necessario, altri C.A.; i Consorzi a capitale interamente pubblico ed esercenti attività industriale devono avere C.A. "1D".

Adempimenti Uniemens e tipi contribuzione

Per il flusso Uniemens usare i Tipo contribuzione: "00" per dipendenti con IVS al FPLD; "64" per IVS a fondo diverso dal FPLD; "71" per IVS a fondo diverso e senza contributo al Fondo Garanzia. Le matricole sono state adeguate dall'Istituto e gli effetti decorrono dal mese successivo alla pubblicazione della circolare.

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