Deliberazione n. 150 del 13/04/2023
Provvedimento del 13 aprile 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile tramite Facebook, Instagram e Telegram senza consenso. Le misure urgenti avevano disposto il blocco della diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la conservazione per 12 mesi dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro, a soli fini probatori. Il provvedimento finale si limita a ratificare l’operato d’urgenza, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del Regolamento n. 1/2019.
Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento trae origine da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo richiamato
Nel provvedimento vengono richiamati:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn da parte di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che contenuti sessualmente espliciti lo riguardanti possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso;
- l’obbligo per il Garante di decidere entro quarantotto ore dalla segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33 del regolamento del Garante n. 1/2019, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente competente l’adozione d’urgenza di un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva ratifica successiva.
La segnalazione e l’intervento d’urgenza
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Sulla base di tale segnalazione, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità della fattispecie con la disciplina richiamata e ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 10 e 11 del 28 marzo 2023.
Le determinazioni, trasmesse ai gestori delle piattaforme il 29 marzo 2023, hanno disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, tramite Facebook, Instagram e Telegram;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori e con modalità tali da impedire la diretta identificabilità degli interessati, con comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante, nella riunione del 13 aprile 2023, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del Regolamento n. 1/2019.
Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni oltre alla ratifica delle misure urgenti già adottate.
Punti principali
Origine della segnalazione
Una persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram per impedire la possibile diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Intervento urgente del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 10 e 11 del 28 marzo 2023, poi trasmesse ai gestori delle piattaforme il 29 marzo 2023.
Contenuto delle misure adottate
Le misure urgenti hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione, tramite Facebook, Instagram e Telegram, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, a soli fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 13 aprile 2023, ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del Regolamento n. 1/2019, nei confronti delle società indicate.
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