Regolamento (UE) 2016/646
Regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico di attuazione dell’EUR 6 per i veicoli leggeri, recependo la svolta verso le prove in condizioni di guida reale (RDE). Introduce definizioni su BES e AES, rafforza la documentazione da fornire in omologazione e inserisce limiti quantitativi NTE con fattori di conformità temporanei e definitivi, in particolare per gli NOX. Modifica inoltre le tabelle di applicazione delle norme EUR 6c, EUR 6d-TEMP ed EUR 6d e dettaglia i metodi di verifica delle dinamiche di guida, dell’altitudine e delle condizioni di prova.
Modifica le prescrizioni tecniche del regolamento (CE) n. 692/2008 in materia di emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri EUR 6, introducendo e disciplinando le prove RDE e i fattori di conformità per le emissioni reali su strada.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli passeggeri e commerciali leggeri soggetti all’omologazione per le emissioni ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 e, per il tramite di tale disciplina, alle procedure di omologazione UE dei veicoli nuovi. Riguarda costruttori, autorità di omologazione e, indirettamente, i veicoli dei gruppi M, N1 classe I, N1 classe II, N1 classe III e N2, sia con motori ad accensione comandata sia diesel (PI, CI), con effetti su norme EUR 6c, EUR 6d-TEMP ed EUR 6d. È atto direttamente applicabile negli Stati membri e rilevante anche ai fini SEE; introduce disposizioni transitorie e definitive con decorrenze collegate alle date di applicazione obbligatoria del regolamento (CE) n. 715/2007.
Regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016
Il regolamento interviene sul sistema di attuazione dell’EUR 6 per i veicoli leggeri, modificando il regolamento (CE) n. 692/2008 alla luce delle criticità emerse tra emissioni misurate in laboratorio e emissioni reali su strada. Il suo obiettivo è rendere più stringente e credibile la verifica delle emissioni, soprattutto degli NOX dei motori diesel, attraverso le prove RDE e limiti quantitativi NTE.
Contesto e finalità
La Commissione richiama il quadro dell’omologazione UE dei veicoli, le disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2007 e il lavoro preparatorio svolto con il gruppo RDE e con il processo CARS 2020. Dai considerando emerge che le emissioni effettive in strada, in particolare di NOX, superano ampiamente i valori misurati con il ciclo NEDC, rendendo necessario introdurre una disciplina più aderente alle condizioni di guida reale e più efficace contro eventuali strategie di controllo manipolative.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda i veicoli passeggeri e commerciali leggeri soggetti alle norme EUR 6, nonché i costruttori e le autorità di omologazione coinvolti nella procedura di omologazione. Le modifiche si innestano sul regolamento (CE) n. 692/2008 e operano nel quadro del regolamento (CE) n. 715/2007. Sono coinvolte, in particolare, le categorie M, N1 classe I, N1 classe II, N1 classe III e N2, sia per motori PI sia CI.
Definizioni e controllo delle strategie di emissione
L’articolo 1 introduce due definizioni fondamentali: BES e AES. La BES è la strategia ordinaria di controllo delle emissioni, attiva per tutto il range di funzionamento del veicolo salvo intervento di una strategia ausiliaria; la AES interviene solo per uno scopo specifico e in presenza di determinate condizioni ambientali o operative. La rilevanza pratica di tali definizioni è soprattutto probatoria e di vigilanza, perché la nuova documentazione tecnica deve consentire di ricostruire la logica di funzionamento delle strategie di controllo.
Documentazione ampliata e riservatezza
Il costruttore deve presentare una documentazione tecnica ampliata contenente:
- informazioni sul funzionamento di tutte le AES e BES;
- descrizione dei parametri modificati dalla AES e delle condizioni limite di attivazione;
- indicazione delle strategie presumibilmente attive nelle condizioni di prova RDE;
- descrizione della logica di controllo del sistema di alimentazione, delle strategie di fasatura e dei punti di commutazione.
La documentazione è riservata e, a discrezione dell’autorità di omologazione, può essere conservata da quest’ultima o dal fabbricante. Se rimane al fabbricante, deve essere identificata e datata dall’autorità dopo esame e approvazione; in ogni caso l’autorità deve poterla consultare al momento del rilascio dell’omologazione e per tutta la sua validità.
Prove RDE e limiti NTE
La novità centrale è l’introduzione di prescrizioni quantitative RDE. Il punto 2.1 dell’allegato IIIA prevede che, durante qualsiasi prova RDE conforme, le emissioni non superino valori NTE determinati con la formula:
- NTEpollutant = CFpollutant × TF(p1,…,pn) × EURO-6.
Il fattore di conformità definitivo per gli NOX è fissato a 1 + margin, con margin pari a 0,5. Per il PN il testo rinvia a una definizione successiva, mentre per CO, THC e THC + NOX non sono indicati valori nel testo riportato. La funzione di trasferimento è in linea di principio pari a 1; ogni sua futura modifica deve preservare l’efficacia ambientale della prova e rispettare un vincolo di equivalenza statistica.
Regime temporaneo e fase definitiva
Il regolamento consente un periodo transitorio: per 5 anni e 4 mesi decorrenti dalle date di cui all’articolo 10, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 715/2007, su richiesta del costruttore, possono essere applicati fattori di conformità temporanei. Per il NOX il valore temporaneo è 2,1. L’uso di tale fattore deve risultare nel certificato di conformità del veicolo.
In parallelo, la disciplina tecnica si articola in due fasi di introduzione delle prescrizioni RDE quantitative: una prima fase con fattore di conformità 2,1 e una seconda fase con piena convergenza verso il limite EUR 6, tenendo conto delle incertezze di misura dovute ai sistemi PEMS.
Verifica del percorso RDE: dinamiche di guida, velocità urbana e altitudine
L’allegato IIIA viene profondamente riscritto per rendere più robusta la validazione del percorso di prova. Il regolamento richiede che il limite NTE sia rispettato sia per la parte urbana sia per l’intero percorso PEMS. Il costruttore può optare per due diversi metodi di calcolo/valutazione dei dati, disciplinati dalle appendici 5 e 6.
Le condizioni dinamiche sono soggette a un controllo specifico in due momenti: prima si verifica l’eccesso o la mancanza complessiva di dinamiche sul percorso, poi si applicano i metodi di normalità delle appendici 5 e 6. Le condizioni di validità comprendono anche requisiti sulla velocità media urbana, sulle soste, sulla durata delle soste e sull’aumento di altitudine cumulativo.
Requisiti tecnici aggiuntivi sulle prove
Tra i requisiti tecnici spiccano:
- velocità media urbana tra 15 e 40 km/h;
- soste tra il 6% e il 30% della durata urbana;
- esclusione degli eventi emissivi nei 180 secondi successivi a una sosta superiore a 180 secondi;
- aumento di altitudine cumulativo proporzionale inferiore a 1.200 m/100 km.
Se le condizioni ambientali sono "estese", le emissioni dell’intervallo considerato devono essere divise per 1,6 prima della verifica di conformità.
Appendice 7 bis: dinamiche complessive del percorso
L’appendice 7 bis introduce una metodologia analitica per valutare il profilo dinamico del percorso. Essa disciplina:
- il pretrattamento dei dati di velocità;
- la verifica della completezza e plausibilità delle serie;
- il calcolo di distanza, accelerazione e prodotto velocità-accelerazione;
- la classificazione dei dati in urbana, extraurbana e autostradale;
- il calcolo di RPA e del 95° percentile di v·apos;
- le condizioni di nullità del percorso.
La procedura richiede dati di velocità con accuratezza dello 0,1% sopra i 3 km/h e frequenza di campionamento pari a 1 Hz. Sono previsti anche criteri minimi di numerosità per i campioni con accelerazione positiva.
Appendice 7 ter: aumento di altitudine positivo cumulativo
L’appendice 7 ter definisce il metodo per il calcolo dell’aumento di elevazione positivo cumulativo del percorso RDE. Il calcolo si basa su tre elementi:
- altitudine istantanea misurata tramite GPS;
- velocità istantanea registrata a 1 Hz;
- tempo trascorso dall’inizio della prova.
La procedura prevede tre fasi: screening della qualità dei dati, correzione dei dati di altitudine e calcolo finale. Il metodo utilizza interpolazione a risoluzione spaziale di 1 m, verifiche di coerenza con carte topografiche, correzioni in caso di salti anomali e un doppio livellamento dei dati di pendenza della strada. Il risultato finale è espresso in metri di aumento di elevazione cumulativo per 100 km.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuove definizioni BES e AES
All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 692/2008 sono inserite le definizioni di strategia di base di controllo delle emissioni (BES) e di strategia ausiliaria di controllo delle emissioni (AES). La BES opera per tutto l’intervallo di regimi e carico del veicolo se non interviene una AES; la AES sostituisce o modifica una BES per uno scopo specifico, in presenza di determinate condizioni ambientali o di funzionamento.
Regime transitorio sugli impianti di manipolazione e sulle prescrizioni iniziali RDE
L’articolo 3, paragrafo 10, è modificato per chiarire che, fino a tre anni dopo le date di cui all’articolo 10, paragrafo 4, e quattro anni dopo le date di cui all’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 715/2007, si applicano disposizioni transitorie; in tale fase non si applicano le prescrizioni dell’allegato IIIA, punto 2.1.
Documentazione tecnica ampliata e riservatezza
All’articolo 5 sono aggiunti i punti 11 e 12. Il costruttore deve fornire una documentazione ampliata sul funzionamento di tutte le AES e BES, sui parametri modificati, sulle condizioni limite di funzionamento e sulla logica di controllo del sistema di alimentazione, incluse le strategie di fasatura e i punti di commutazione. La documentazione è strettamente riservata; può essere conservata dall’autorità di omologazione o dal fabbricante, ma deve essere identificata, datata e accessibile all’autorità al rilascio dell’omologazione e durante la sua validità.
Norme EUR 6c, EUR 6d-TEMP ed EUR 6d nell’appendice 6 dell’allegato I
La tabella 1 dell’appendice 6 dell’allegato I è aggiornata con nuove righe per i veicoli EUR 6c, EUR 6d-TEMP ed EUR 6d, con decorrenze differenziate per le categorie M, N1 classe I, N1 classe II, N1 classe III e N2. Nella legenda si chiarisce che EUR 6c corrisponde alle prescrizioni complete EUR 6 senza prescrizioni quantitative RDE, con prove RDE solo a fini di monitoraggio; EUR 6d-TEMP corrisponde alle prescrizioni complete EUR 6 con prove RDE soggette a fattori di conformità temporanei; EUR 6d corrisponde alle prescrizioni complete EUR 6 con fattori di conformità definitivi.
Limiti NTE e fattori di conformità nell’allegato IIIA
Il punto 2.1 dell’allegato IIIA stabilisce che, per tutto il normale ciclo di vita di un veicolo omologato ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007, le emissioni misurate nelle prove RDE non devono superare i limiti NTE calcolati come NTEpollutant = CFpollutant × TF(p1,…,pn) × EURO-6. Per il NOX il fattore di conformità definitivo è fissato a 1 + margin, con margin pari a 0,5; per il PN il fattore è da definire, mentre per CO, THC e THC + NOX non è previsto un valore nel testo riprodotto. Il factor margin deve essere rivisto annualmente alla luce dei progressi tecnici.
Fattori di conformità temporanei e loro registrazione
In deroga ai fattori definitivi, per un periodo di 5 anni e 4 mesi decorrenti dalle date di cui all’articolo 10, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 715/2007, e su richiesta del costruttore, possono applicarsi fattori di conformità temporanei; per il NOX è previsto il valore 2,1. L’applicazione dei fattori temporanei deve essere registrata nel certificato di conformità del veicolo.
Funzioni di trasferimento e criteri di non regressione
La funzione di trasferimento TF(p1,…,pn) è fissata a 1 per l’intera gamma dei parametri. Se modificata, la modifica non deve pregiudicare l’impatto ambientale e l’efficacia delle prove RDE e deve rispettare una condizione di equivalenza integrale basata sulla densità di probabilità degli eventi di guida reale.
Condizioni minime e verifica della validità del percorso RDE
È introdotto il punto 3.1.0 dell’allegato IIIA, che richiede il rispetto dei limiti NTE per la parte urbana e per l’intero percorso PEMS. Il costruttore può scegliere tra due metodi di verifica: Mgas,d,t e Mgas,d,u, oppure Mw,gas,d e Mw,gas,d,U, con riferimenti alle appendici 5 e 6. Sono inoltre disciplinate condizioni dinamiche, soglie di velocità media urbana, soste, pendenze e regole di invalidazione del percorso.
Verifica delle condizioni dinamiche, della velocità urbana e dell’altitudine
Il nuovo testo del punto 5.4 prevede una verifica in due fasi delle dinamiche di guida: prima il controllo dell’eccesso o insufficienza complessivi mediante l’appendice 7 bis, poi i metodi delle appendici 5 e 6. La velocità media urbana deve essere tra 15 e 40 km/h, le soste devono rappresentare il 6-30% della durata urbana e soste oltre 180 secondi escludono gli eventi emissivi dei 180 secondi successivi. È inoltre imposto che l’aumento di altitudine cumulativo proporzionale sia inferiore a 1.200 m/100 km, secondo l’appendice 7 ter.
Correttivi di misurazione e condizioni estese
Per le condizioni ambientali estese, il punto 9.5 prevede che le emissioni del relativo intervallo siano divise per 1,6 prima della verifica di conformità. Sono poi introdotte precisazioni tecniche su alimentazione di impianti e installazioni PEMS fuori cabina tramite batteria del veicolo, taratura degli analizzatori, accuratezza del sensore di velocità e calcolo dei parametri di guida.
Nuove appendici 7 bis e 7 ter
L’appendice 7 bis disciplina il calcolo e la verifica delle dinamiche complessive del percorso, con definizioni, pretrattamento dei dati, calcolo di distanza, accelerazione, prodotto v·a, classificazione urbana/extraurbana/autostradale, percentili e RPA. L’appendice 7 ter stabilisce la procedura per determinare l’aumento di elevazione positivo cumulativo del percorso RDE, basata su dati GPS, velocità e tempo, con controlli di qualità, correzione dell’altitudine, interpolazione a risoluzione di 1 m e livellamento in due fasi.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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