Regolamento (UE) 2016/617
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/617 della Commissione, del 20 aprile 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 aprile 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per il contingente tariffario dell'aglio, il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione "A" presentate nei primi sette giorni di aprile 2016. La misura interviene perché, per alcuni contingenti, i quantitativi richiesti superano quelli disponibili, rendendo necessario ripartire proporzionalmente le quantità autorizzabili. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissa il coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione "A" relative al contingente tariffario dell'aglio presentate tra il 1° e il 7 aprile 2016 per il sottoperiodo 1° giugno 2016 - 31 agosto 2016.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di titoli di importazione "A" presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 341/2007 per l'importazione di aglio nell'ambito dei contingenti tariffari aperti per il sottoperiodo dal 1° giugno 2016 al 31 agosto 2016. Riguarda specificamente i quantitativi domandati nel periodo 1°-7 aprile 2016 e opera sui contingenti indicati nell'allegato, distinguendo tra origine cinese e altri paesi terzi, nonché tra importatori tradizionali e nuovi importatori.
Fissazione del coefficiente di attribuzione per i titoli di importazione dell'aglio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/617 della Commissione interviene nell'ambito del regime dei contingenti tariffari per l'importazione di aglio istituito dal regolamento (CE) n. 341/2007. La Commissione rileva che, per le domande di titoli di importazione "A" presentate nei primi sette giorni di aprile 2016 per il sottoperiodo 1° giugno 2016 - 31 agosto 2016, alcuni quantitativi richiesti eccedono le disponibilità del contingente, rendendo necessario un coefficiente di attribuzione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Ambito di applicazione
La misura riguarda esclusivamente le domande di titoli di importazione "A" presentate a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio. Il perimetro temporale è circoscritto alle domande depositate dal 1° al 7 aprile 2016 e al sottoperiodo di importazione dal 1° giugno 2016 al 31 agosto 2016. L'allegato distingue tra origine cinese e altri paesi terzi, nonché tra importatori tradizionali e nuovi importatori.
Contenuto normativo essenziale
L'articolo 1 dispone che ai quantitativi richiesti si applichi il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato. Per la Cina, il coefficiente è fissato al 71,983729% per gli importatori tradizionali (09.4105) e allo 0,483082% per i nuovi importatori (09.4100). Per gli altri paesi terzi, l'allegato riporta i numeri d'ordine 09.4106 e 09.4102 con segno "—", indicando che non vi è attribuzione nei termini riportati.
Entrata in vigore
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La disposizione finale ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Determinazione del coefficiente di attribuzione
Per i quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione "A" presentate a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo 1° giugno 2016 - 31 agosto 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato.
Coefficienti per origine e categoria di operatore
Nell'allegato sono fissati i coefficienti di attribuzione per le domande presentate per l'aglio di origine cinese e di altri paesi terzi, distinguendo tra importatori tradizionali e nuovi importatori. Per la Cina il coefficiente è 71,983729% per gli importatori tradizionali (numero d'ordine 09.4105) e 0,483082% per i nuovi importatori (numero d'ordine 09.4100). Per altri paesi terzi il coefficiente è indicato come non applicabile/nessuna attribuzione per gli importatori tradizionali (09.4106) e per i nuovi importatori (09.4102).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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