Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/617

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/617 della Commissione, del 20 aprile 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 aprile 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio

Normativa europea32016R0617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per il contingente tariffario dell'aglio, il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione "A" presentate nei primi sette giorni di aprile 2016. La misura interviene perché, per alcuni contingenti, i quantitativi richiesti superano quelli disponibili, rendendo necessario ripartire proporzionalmente le quantità autorizzabili. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissa il coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione "A" relative al contingente tariffario dell'aglio presentate tra il 1° e il 7 aprile 2016 per il sottoperiodo 1° giugno 2016 - 31 agosto 2016.

Ambito di applicazione

Si applica alle domande di titoli di importazione "A" presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 341/2007 per l'importazione di aglio nell'ambito dei contingenti tariffari aperti per il sottoperiodo dal 1° giugno 2016 al 31 agosto 2016. Riguarda specificamente i quantitativi domandati nel periodo 1°-7 aprile 2016 e opera sui contingenti indicati nell'allegato, distinguendo tra origine cinese e altri paesi terzi, nonché tra importatori tradizionali e nuovi importatori.

Fissazione del coefficiente di attribuzione per i titoli di importazione dell'aglio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/617 della Commissione interviene nell'ambito del regime dei contingenti tariffari per l'importazione di aglio istituito dal regolamento (CE) n. 341/2007. La Commissione rileva che, per le domande di titoli di importazione "A" presentate nei primi sette giorni di aprile 2016 per il sottoperiodo 1° giugno 2016 - 31 agosto 2016, alcuni quantitativi richiesti eccedono le disponibilità del contingente, rendendo necessario un coefficiente di attribuzione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Ambito di applicazione

La misura riguarda esclusivamente le domande di titoli di importazione "A" presentate a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio. Il perimetro temporale è circoscritto alle domande depositate dal 1° al 7 aprile 2016 e al sottoperiodo di importazione dal 1° giugno 2016 al 31 agosto 2016. L'allegato distingue tra origine cinese e altri paesi terzi, nonché tra importatori tradizionali e nuovi importatori.

Contenuto normativo essenziale

L'articolo 1 dispone che ai quantitativi richiesti si applichi il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato. Per la Cina, il coefficiente è fissato al 71,983729% per gli importatori tradizionali (09.4105) e allo 0,483082% per i nuovi importatori (09.4100). Per gli altri paesi terzi, l'allegato riporta i numeri d'ordine 09.4106 e 09.4102 con segno "—", indicando che non vi è attribuzione nei termini riportati.

Entrata in vigore

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La disposizione finale ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Determinazione del coefficiente di attribuzione

Per i quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione "A" presentate a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo 1° giugno 2016 - 31 agosto 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato.

Coefficienti per origine e categoria di operatore

Nell'allegato sono fissati i coefficienti di attribuzione per le domande presentate per l'aglio di origine cinese e di altri paesi terzi, distinguendo tra importatori tradizionali e nuovi importatori. Per la Cina il coefficiente è 71,983729% per gli importatori tradizionali (numero d'ordine 09.4105) e 0,483082% per i nuovi importatori (numero d'ordine 09.4100). Per altri paesi terzi il coefficiente è indicato come non applicabile/nessuna attribuzione per gli importatori tradizionali (09.4106) e per i nuovi importatori (09.4102).

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunecontingenti tariffariimportazionigestione dei titoli di importazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.