Regolamento (UE) 2016/616
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/616 della Commissione, del 20 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per uno specifico giorno di applicazione, i valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli, necessari per determinare il prezzo di entrata nell'UE. Si tratta di un atto di esecuzione adottato in base alla normativa sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e alle regole applicative sugli ortofrutticoli freschi e trasformati. I valori sono fissati nell'allegato per ciascun prodotto, codice paese e importo espresso in EUR/100 kg.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini del calcolo del prezzo di entrata nell'Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, in relazione ai codici NC e ai paesi terzi di origine ivi indicati. I valori forfettari sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE dei mercati agricoli. Il regolamento ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/616 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli. L'intervento si inserisce nel quadro della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle modalità applicative previste per il settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati.
Base giuridica e funzione del regolamento
L'atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare dell'articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che i valori forfettari all'importazione sono determinati quotidianamente, tenendo conto di dati giornalieri variabili, e servono per applicare il sistema del prezzo di entrata alle importazioni da paesi terzi.
Ambito oggettivo: prodotti e origini
L'allegato elenca i prodotti interessati tramite codici NC e, per ciascuno, i paesi terzi di origine e il corrispondente valore forfettario, espresso in EUR/100 kg. I codici NC inclusi sono 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Le origini considerate comprendono, a seconda del prodotto, paesi quali Israele, Marocco, Senegal, Turchia, Costa Rica, Egitto, Argentina, Brasile, Cile, Cina, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Sudafrica e il codice ZZ per le altre origini.
Effetti normativi e decorrenza
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la fissazione dei valori applicabili ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; l'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e contesto applicativo
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando richiamano che i criteri per fissare i valori forfettari all'importazione derivano dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli stabiliti nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta, per ciascun codice NC elencato, i corrispondenti valori per origine/pays terzi, espressi in EUR/100 kg.
Prodotti e origini interessati
L'allegato riguarda taluni ortofrutticoli identificati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con indicazione dei paesi terzi di provenienza e del valore forfettario applicabile. Tra i codici paese compaiono, tra gli altri, IL, MA, SN, TR, CR, EG, AR, BR, CL, CN, NZ, US, ZA e il codice ZZ per le altre origini.
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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