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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/607

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/607 della Commissione, del 19 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/607 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto applicativo del regolamento (UE) n. 543/2011, adottato sulla base di dati giornalieri variabili e quindi efficace dal giorno della pubblicazione. L'allegato riporta, per ciascun codice NC e per determinati paesi terzi di origine, il relativo valore forfettario espresso in EUR/100 kg.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, classificati per codice NC e per paese terzo di origine. I valori forfettari sono rilevanti ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE degli ortofrutticoli; il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/607 della Commissione disciplina la determinazione dei valori forfettari all'importazione utilizzati per il calcolo del prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli. Esso si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un aggiornamento giornaliero sulla base di dati variabili.

Quadro normativo di riferimento

La base giuridica è individuata nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si chiarisce che i criteri per la fissazione dei valori forfettari derivano anche dall'attuazione degli esiti dell'Uruguay Round, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011.

Ambito applicativo

L'atto riguarda esclusivamente le importazioni di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato tramite codice NC e paese terzo di origine. I valori fissati devono essere utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla normativa settoriale.

Regola sostanziale

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione applicabili sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene importi espressi in EUR/100 kg e differenziati per prodotto e origine, includendo anche il codice "ZZ" per indicare le "altre origini".

Decorrenza ed efficacia

L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni suo elemento, senza necessità di recepimento interno.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. La disciplina serve a determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo specifica inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base normativa e criteri di calcolo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare sull'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili e che la loro fissazione risponde ai criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Contenuto dell'allegato

L'allegato elenca i valori forfettari all'importazione, in EUR/100 kg, per specifici codici NC e origini (tra cui IL, MA, SN, TR, CR, EG, AR, BR, CL, CN, US, ZA e ZZ). Il codice "ZZ" corrisponde a "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaleortofrutticoli

Testo integrale

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