Regolamento (UE) 2016/605
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/605 della Commissione, del 19 aprile 2016, recante apertura e gestione di un contingente tariffario temporaneo di olio d'oliva originario della Tunisia e che modifica il regolamento (CE) n. 1918/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un contingente tariffario temporaneo a dazio zero per l'olio d'oliva vergine tunisino, in coordinamento con il contingente permanente già previsto dal regime UE. Il meccanismo è concepito per essere gestito secondo le regole ordinarie dei titoli di importazione, ma con alcune semplificazioni operative. La misura vale per il 2016 e il 2017 ed è applicabile direttamente in tutti gli Stati membri.
Apertura e gestione di un contingente tariffario temporaneo a dazio zero per l'importazione nell'Unione di olio d'oliva vergine originario della Tunisia, con modifica del regolamento (CE) n. 1918/2006.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di olio d'oliva vergine dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nell'Unione. Il regime riguarda il contingente tariffario temporaneo annuale per gli anni 2016 e 2017, con volume di 35 000 tonnellate all'anno, aperto a dazio zero. Restano applicabili, salvo deroghe o disposizioni contrarie del regolamento, le norme generali sui titoli di importazione e sulla gestione dei contingenti. Il contingente temporaneo è messo a disposizione solo dopo l'assegnazione integrale del contingente permanente 09.4032 previsto dal regolamento (CE) n. 1918/2006.
Apertura e gestione di un contingente tariffario temporaneo di olio d'oliva originario della Tunisia
Il regolamento istituisce, per ragioni di coerenza con il quadro commerciale applicabile alla Tunisia, un contingente tariffario temporaneo a dazio zero per l'olio d'oliva vergine originario della Tunisia. La misura si inserisce nel contesto delle misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina e si coordina con il contingente permanente già previsto dal regolamento (CE) n. 1918/2006.
Quadro normativo e coordinamento con le altre discipline
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/580, che ha aperto per il 2016 e il 2017 un contingente tariffario annuale di 35 000 tonnellate per le importazioni nell'Unione di olio d'oliva vergine tunisino. È inoltre richiamato il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo con la Tunisia, che prevede un contingente tariffario permanente di 56 700 tonnellate a dazio zero per olio d'oliva dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente nell'Unione, disciplinato dal regolamento (CE) n. 1918/2006.
Il regolamento stabilisce che continuano ad applicarsi, salvo deroga espressa, le norme comuni sui titoli di importazione e sulla gestione dei contingenti previste dai regolamenti (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008, nonché l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1918/2006.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il nuovo contingente riguarda le importazioni nell'Unione di olio d'oliva vergine classificato nei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90. Il prodotto deve essere interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nell'Unione. Il contingente è annuale, ha volume pari a 35 000 tonnellate per anno e beneficia del dazio zero.
Condizione di disponibilità del contingente temporaneo
Il contingente temporaneo non è immediatamente accessibile in via autonoma: esso è messo a disposizione solo dopo che sia stato assegnato integralmente il contingente annuale 09.4032 già previsto dal regolamento (CE) n. 1918/2006. In questo modo il regime temporaneo opera come contingente complementare e successivo rispetto a quello permanente.
Domande di titolo e gestione operativa
Le domande di titolo per il contingente temporaneo sono ricevibili a partire dal primo lunedì o dal primo martedì successivo all'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che sospende la presentazione delle domande per il contingente 09.4032. Per il solo anno 2016, la ricevibilità delle domande decorre dal primo lunedì o dal primo martedì successivo all'entrata in vigore del regolamento stesso.
Modifica del regolamento (CE) n. 1918/2006
Il regolamento interviene anche sul testo del regolamento (CE) n. 1918/2006, sopprimendo la seconda frase dell'articolo 3, paragrafo 2. La finalità dichiarata è aumentare la flessibilità per gli operatori, eliminando l'obbligo di ripartire la notifica per codice NC.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, come tipico dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Richiamo delle norme applicabili
Si applicano, salvo disposizione contraria del regolamento, i regolamenti (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008, nonché l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1918/2006, che disciplina notifiche, rilascio dei titoli, durata di validità e cauzione.
Istituzione del contingente temporaneo
Per il 2016 e il 2017 è aperto un contingente tariffario annuale a dazio zero, numero d'ordine 09.4033, per l'importazione nell'Unione di olio d'oliva vergine dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente nell'Unione. Il volume è di 35 000 tonnellate all'anno.
Condizione di accesso al contingente
Il contingente temporaneo è disponibile solo dopo che sia stato assegnato l'intero contingente annuale 09.4032 previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1918/2006.
Decorrenza del contingente e periodo di apertura
Il contingente temporaneo si apre il 1° gennaio di ogni anno; per il 2016, esso è aperto dall'entrata in vigore del regolamento fino al 31 dicembre 2016.
Presentazione delle domande di titolo
Le domande di titolo per il contingente temporaneo sono ricevibili a partire dal primo lunedì o dal primo martedì successivo all'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che sospende la presentazione delle domande per il contingente 09.4032. Per il 2016, le domande sono ricevibili a partire dal primo lunedì o dal primo martedì successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
Modifica del regolamento (CE) n. 1918/2006
All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006, la seconda frase è soppressa. La modifica elimina l'obbligo di ripartire la notifica per codice NC, al fine di accrescere la flessibilità operativa degli operatori.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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