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Sentenza

Sentenza n. 334/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto n.35 del 6 marzo 2026, col quale la Regione Abruzzo revocava totalmente a Trepì srl il contributo di €114.049,50, già concesso alla stessa, ai fini del sostegno degli investimenti produttivi, in ragione del mancato raggiungimento dell’obiettivo occupazionale richiesto nell’art.21 del presupposto e relativo Avviso pubblico.

Giustizia amministrativa202600173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca totale del contributo regionale di 114.049,50 euro per mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale previsto dall'avviso pubblico

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la revoca totale del contributo, deducendo la violazione dell'art. 41 del d.lgs. n. 81/2015, dell'art. 3 della l. n. 241/1990, dell'art. 27, commi 1g e 4, e della nota 3 dell'avviso pubblico, nonché dei principi di legittimo affidamento e proporzionalità. Sono stati inoltre denunciati eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e difetto dei presupposti, errore, travisamento e contraddittorietà. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia spettasse al giudice ordinario.

La decisione

Il TAR, decidendo la causa nel merito ai sensi dell'art. 60 c.p.a. dopo aver verificato la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La revoca era infatti fondata sul mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale previsto dall'avviso, qualificato dal giudice come inadempimento di un'obbligazione assunta dalla beneficiaria ai fini dell'ottenimento del contributo. La posizione della società è stata quindi ritenuta di diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario secondo l'ordinario criterio di riparto della giurisdizione. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 21 dell'avviso pubblico

    L'obiettivo occupazionale previsto dall'avviso costituisce un'obbligazione assunta dal beneficiario, il cui inadempimento può fondare la revoca del contributo e determina, quanto alla relativa controversia, una posizione di diritto soggettivo.

  • art. 41 d.lgs. n. 81/2015

    Norma invocata dalla ricorrente a sostegno dell'illegittimità della revoca; il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Norma invocata dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione; il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 27, commi 1g e 4, dell'avviso pubblico

    Disposizioni dell'avviso richiamate dalla ricorrente; il TAR non ne ha esaminato il merito.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito al TAR, verificata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e sentite le parti, di definire la causa con sentenza in camera di consiglio.

  • art. 11 c.p.a.

    Prevede la disciplina della definizione della controversia in caso di declinatoria di giurisdizione, richiamata dal TAR per la devoluzione della lite al giudice ordinario.

  • art. 59 l. n. 69/2009

    Richiamato quale fondamento della prosecuzione della controversia davanti al giudice munito di giurisdizione.

  • art. 77 Cost.

    Richiamata mediante il riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2007 in materia di translatio iudicii.

Massime di principio

  • Quando la revoca di un contributo pubblico è fondata sull'inadempimento di un'obbligazione assunta dal beneficiario quale condizione per ottenere o conservare il beneficio, la controversia riguarda una posizione di diritto soggettivo e spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La giurisdizione amministrativa non sussiste per il solo fatto che la revoca del contributo sia adottata con un provvedimento amministrativo: occorre distinguere la fase pubblicistica di concessione del beneficio dalla fase successiva relativa all'adempimento degli obblighi cui il beneficio è subordinato.
  • In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, la controversia deve essere devoluta al giudice ordinario secondo la disciplina della translatio iudicii, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. e dell'art. 59 della l. n. 69/2009.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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