L.R. Lombardia 34/2017
Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Nuove norme per la mitigazione degli effetti delle crisi idriche nel settore agricolo, per la difesa idrogeologica e per la riqualificazione territoriale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge integra il testo unico agricolo lombardo introducendo una disciplina per usare cave esistenti o previste dai piani provinciali come bacini per accumulo di acqua o laminazione delle piene, al fine di fronteggiare crisi idriche in agricoltura, migliorare la difesa idrogeologica e riqualificare il territorio. La Giunta deve individuare prima i fabbisogni e poi gli ambiti idonei; l’attuazione avviene tramite programmazione negoziata o convenzioni dirette.
Norme per l’utilizzo plurimo delle cave a fini irrigui e di difesa idrogeologica
Norme per l’utilizzo plurimo delle cave a fini irrigui e di difesa idrogeologica
La legge regionale della Lombardia integra il testo unico in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale con una disciplina speciale per il recupero e l’uso plurimo delle cave, finalizzata a mitigare le crisi idriche in agricoltura, rafforzare la difesa idraulica e idrogeologica e favorire la riqualificazione ambientale e paesaggistica.
Finalità e ambito di applicazione
La nuova disciplina riguarda i comprensori di bonifica e irrigazione e si applica alle cave esistenti e a quelle previste dai vigenti piani provinciali delle cave. L’obiettivo è consentire interventi utili a:
- integrare la disponibilità idrica per le pratiche agricole;
- realizzare bacini per l’accumulo di acqua a uso irriguo;
- favorire la laminazione delle portate dei corsi d’acqua;
- contribuire alla salvaguardia dei centri abitati e del territorio sotto il profilo idrogeologico;
- perseguire la riqualificazione ambientale e paesaggistica.
Stima preliminare dei fabbisogni e individuazione degli ambiti
Entro un anno dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve individuare con propria deliberazione, su base comprensoriale:
- le parti dei comprensori di bonifica e irrigazione nelle quali occorre integrare la disponibilità idrica per l’attività agricola;
- i volumi d’acqua necessari per soddisfare le esigenze irrigue;
- gli ambiti che richiedono laminazione delle portate ai fini della difesa idrogeologica.
Nel farlo, la Giunta deve tenere conto dei piani comprensoriali di bonifica, irrigazione e tutela del territorio rurale, nonché degli strumenti di pianificazione finalizzati alla difesa idrogeologica dei territori ricadenti nei bacini idrografici.
Individuazione dei bacini idrici e recupero delle aree estrattive
Entro centottanta giorni dall’adozione della deliberazione di cui sopra, la Giunta regionale individua gli ambiti già previsti nei piani provinciali delle cave che risultino idonei alla realizzazione di:
- bacini per l’accumulo di acque meteoriche;
- bacini per la laminazione delle piene;
- bacini destinati all’uso irriguo;
- interventi di difesa idrogeologica, anche mediante collegamenti idraulici alla rete scolante naturale.
Nei comprensori interessati, il recupero delle aree estrattive deve avvenire prioritariamente mediante la realizzazione di bacini idrici per:
- l’accumulo diretto di acque meteoriche raccolte secondo la disciplina statale sulle risorse idriche;
- lo stoccaggio temporaneo di risorsa idrica derivante da concessioni già assentite, in corso di regolarizzazione o di riconoscimento.
Tali interventi possono avvenire tramite rete idraulica e canalizzazioni irrigue già esistenti o da adeguare, senza determinare un incremento dei prelievi o delle portate assentite dalla disciplina sulle acque.
Modifica delle modalità di recupero delle cave
Restando ferma la disciplina regionale in materia di attività estrattive, la modalità di recupero delle aree previste nei piani provinciali delle cave può essere modificata, previa variante del piano, per consentire la realizzazione, sotto il piano campagna, di bacini per l’accumulo di acque meteoriche e per lo stoccaggio temporaneo di risorsa idrica proveniente da derivazioni concesse o in corso di regolarizzazione o riconoscimento.
Anche in questo caso vale il divieto di aumentare i prelievi e le portate assentite.
Esclusioni
La disciplina non si applica agli ambiti estrattivi nei quali risulti una interazione idrogeologica tra il bacino e le falde acquifere sotterranee.
Procedure di attuazione e strumenti negoziali
Per realizzare le finalità della normativa si utilizzano gli strumenti di programmazione negoziata tra enti pubblici previsti dalla legge regionale sulla programmazione negoziata.
È inoltre possibile ricorrere a convenzioni dirette quando il proprietario, oppure il titolare dell’autorizzazione o concessione di sfruttamento estrattivo, sia disponibile alla cessione bonaria dell’utilizzo del volume disponibile. In tal caso, la convenzione può essere stipulata direttamente tra il soggetto privato e il consorzio di bonifica e irrigazione.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 12 dic 2017L.R. Lombardia 33/2017
- Legge · 12 dic 2017L.R. Lombardia 35/2017
- Legge · 12 dic 2017L.R. Lombardia 36/2017
- Legge · 11 dic 2017L.R. Lombardia 29/2017
- Legge · 11 dic 2017L.R. Lombardia 30/2017
- Legge · 11 dic 2017L.R. Lombardia 31/2017
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →