L.R. Lombardia 33/2017
Evoluzione del Sistema Socio-Sanitario Lombardo: modifiche al Titolo III 'Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca' della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica il Titolo III della l.r. Lombardia 33/2009 sui rapporti tra Regione e Università per assistenza, didattica, formazione e ricerca in ambito medico-sanitario. Introduce una rete regionale e un protocollo d’intesa, ma la disciplina è sperimentale per 5 anni, con prima verifica al termine del primo triennio. Rilevante anche la copertura finanziaria a carico del bilancio 2017-2019.
Modifiche sperimentali alla disciplina lombarda dei rapporti tra Regione e Università di medicina e chirurgia
Modifiche ai rapporti Regione-Università in ambito medico-sanitario
La legge regionale Lombardia 12 dicembre 2017, n. 33 interviene sul Titolo III della l.r. 33/2009, ridefinendo la disciplina dei rapporti tra Regione e Università con facoltà di medicina e chirurgia. Il provvedimento mira a integrare assistenza, didattica, formazione e ricerca nel sistema sociosanitario lombardo.
Rete regionale dell’assistenza, della didattica, della formazione e della ricerca
La Regione, nell’ambito della programmazione sociosanitaria, istituisce e sviluppa una rete regionale che coordina attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca, sia in ambito specialistico sia territoriale. La rete è finalizzata a:
- garantire percorsi formativi adeguati per medici e professioni sanitarie;
- mantenere l’inscindibilità tra assistenza, didattica e ricerca;
- favorire ricerca scientifica e innovazione;
- valorizzare le strutture del servizio sociosanitario;
- promuovere anche formazione organizzativa e manageriale orientata alla presa in carico degli assistiti.
La Regione coinvolge Università, Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo e Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica nella definizione del fabbisogno di medici specialistici. L’articolazione territoriale della rete è definita dalla Regione, sentito il Comitato di indirizzo e previo parere della commissione consiliare competente, includendo strutture di erogatori sanitari, IRCCS, erogatori sociosanitari pubblici e Università lombarde sedi di facoltà di medicina e chirurgia. La rete può essere organizzata anche per aree geografiche corrispondenti alle ATS, pure in forma aggregata.
Le strutture inserite nella rete devono avere dotazioni strutturali, organizzative, strumentali e requisiti di qualità formativa idonei a garantire:
- corsi di laurea in medicina e chirurgia;
- formazione specialistica post-lauream;
- corsi di laurea delle professioni sanitarie;
- corso regionale di formazione in medicina generale;
- attività di innovazione, ricerca e aggiornamento continuo.
All’interno della rete possono essere individuate reti di strutture organizzative specialistiche con caratteristiche di multidisciplinarietà e alta complessità della casistica trattata.
Protocollo d’intesa tra Regione e Università
La Regione stipula con le Università lombarde sedi di facoltà di medicina e chirurgia un protocollo generale d’intesa per disciplinare attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca. Il protocollo deve regolare, in particolare:
- i parametri per individuare e valutare le attività assistenziali integrate con didattica e ricerca;
- le modalità di collaborazione tra Università ed erogatori;
- l’organizzazione delle reti d’insegnamento, privilegiando modelli dipartimentali;
- i profili dell’attività assistenziale svolta da professori e ricercatori universitari, con riferimento agli obiettivi assegnati e alla loro verifica;
- i requisiti per le unità operative dirette da personale universitario;
- la partecipazione del personale del SSL alla formazione, con incarichi di docenza e tutorato;
- gli strumenti di identificazione dei medici in formazione e di tracciabilità degli atti assistenziali;
- la rilevazione e rendicontazione dei costi a carico di Università e Regione.
Lo schema del protocollo è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, che sente anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale. Il protocollo è poi attuato tramite convenzioni tra le singole Università e gli erogatori sanitari e sociosanitari pubblici coinvolti.
Comitato di indirizzo
È istituito un Comitato di indirizzo quale organismo di supporto alla programmazione regionale. Ne fanno parte rappresentanti della Regione, dell’Accademia di formazione e delle facoltà di medicina delle Università lombarde.
Il Comitato, sentiti i direttori generali di ATS, ASST e Fondazioni IRCCS, propone alla Giunta regionale:
- i requisiti per individuare le strutture della rete;
- le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti;
- lo schema del protocollo d’intesa;
- il numero e la tipologia dei contratti aggiuntivi di formazione specialistica in base alle risorse disponibili;
- le condizioni per finanziare incarichi accademici in collegamento con progetti nei quali il contributo economico possa essere compensato da personale universitario o in formazione specialistica impegnato nell’assistenza.
Il Comitato valuta inoltre il fabbisogno di medici, laureati nelle professioni sanitarie e specializzandi, in raccordo con l’Osservatorio epidemiologico regionale. La composizione e le modalità di funzionamento sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
Personale universitario convenzionato
Professori e ricercatori universitari convenzionati con le strutture sanitarie esercitano funzioni assistenziali inscindibili da insegnamento e ricerca. Il loro impegno orario complessivo, comprensivo delle tre funzioni, è pari a quello del corrispondente personale ospedaliero; la presenza nelle strutture aziendali deve comunque essere almeno pari al 60% dell’orario complessivo e rilevata con modalità oggettive.
Il protocollo d’intesa disciplina in dettaglio l’organizzazione dell’orario, che è articolato dal direttore generale dell’azienda sulla base della programmazione aziendale.
Il personale universitario è responsabile dell’attività assistenziale e dei risultati conseguiti, che sono soggetti a verifica da parte dell’azienda. La Regione promuove inoltre percorsi di alta formazione, anche gestionale e organizzativa, tramite specifici istituti, a partire dall’Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo.
Sul piano economico, ai professori e ricercatori universitari e alle figure equiparate spetta, oltre alla retribuzione universitaria, un trattamento aggiuntivo e un trattamento accessorio coerenti con incarico e responsabilità, così da avvicinare il trattamento complessivo a quello dei dirigenti del SSR di pari incarico, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. È riconosciuto anche un trattamento economico aggiuntivo legato ai risultati dell’attività assistenziale, pari all’intera retribuzione di risultato secondo la disciplina della struttura sanitaria, nel rispetto dei vincoli contrattuali. L’indennità di esclusività spetta a chi opta per l’attività professionale intramoenia.
Le aziende, nell’assetto organizzativo e nella definizione delle posizioni dirigenziali, determinano le quote di risorse da destinare al personale universitario nel rispetto dei vincoli economici complessivi del sistema sanitario lombardo.
Organizzazione interna delle reti di insegnamento
Gli aspetti organizzativi della presenza universitaria nelle strutture degli erogatori, degli IRCCS e degli erogatori sociosanitari pubblici sono concordati tra le parti, secondo le linee guida regionali per i POAS. È favorito il modello dipartimentale, volto a integrare assistenza, didattica e ricerca e a garantire coerenza tra attività cliniche e attività didattico-scientifica.
Il direttore di dipartimento nelle sedi principali è nominato dal direttore generale. Nell’organizzazione degli assetti, le aziende devono rispettare i fabbisogni di personale autorizzati dalla Giunta regionale, includendo il personale universitario e mantenendo il rispetto dei vincoli economici complessivi.
I consigli di facoltà e la direzione strategica delle aziende devono verificare l’applicazione e l’attualità delle convenzioni, la realizzazione dell’attività formativa programmata e l’attività di tutorato, con coinvolgimento diretto dei medici in formazione.
Strutture della formazione specialistica
Ogni scuola di specializzazione si fonda su una rete formativa composta da strutture universitarie e strutture del servizio sociosanitario regionale. La rete nel suo complesso deve rispettare gli standard generali e specifici di capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale previsti dalla normativa nazionale e regionale.
Se specifiche esigenze formative legate ad altre specialità non possono essere soddisfatte nelle strutture di sede o collegate della rete della singola scuola, è possibile coinvolgere ulteriori strutture di supporto, purché coerenti con il modello di rete previsto dal Titolo III.
Partecipazione dei medici in formazione specialistica
La formazione specialistica comporta la partecipazione guidata dello specializzando alle attività mediche delle strutture assegnate, secondo la normativa vigente, gli ordinamenti didattici e il progetto formativo elaborato dal Consiglio della scuola.
Le attività assistenziali sono tracciate in relazione al grado di autonomia operativa e decisionale e si distinguono in:
- attività di appoggio, con assistenza al personale medico strutturato;
- attività di collaborazione, con esecuzione diretta di procedure sotto controllo;
- attività autonoma, con svolgimento autonomo di compiti affidati, restando disponibile il tutor per consultazione e intervento tempestivo.
La progressiva assunzione di compiti e responsabilità è oggetto di indirizzo e valutazione del Consiglio della scuola, sulla base delle proposte condivise tra medici in formazione, tutor e responsabili delle unità operative. Le attività dello specializzando devono essere incluse nei piani di attività della struttura. Università e aziende definiscono anche le modalità di sottoscrizione degli atti assistenziali compiuti dal medico in formazione nell’ambito del piano formativo.
Lo specializzando può inoltre partecipare ad attività di ricerca, svolgendo specifiche attività in modo autonomo sotto la guida del responsabile della ricerca.
Finanziamento delle strutture convenzionate
Il sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalle strutture sanitarie convenzionate con le Università è assicurato con risorse dell’Università e del fondo sanitario regionale.
Sono a carico dell’Università:
- la retribuzione del personale universitario convenzionato;
- le immobilizzazioni e le attrezzature universitarie utilizzate anche per l’assistenza;
- l’attività didattica.
Gli oneri per i corsi di laurea delle professioni sanitarie sono attribuiti alle aziende per le sedi individuate dalla Regione, sulla base di rendicontazione annuale, salvo quanto previsto dall’articolo 27-bis. Il costo dell’attività assistenziale resta a carico delle strutture sanitarie.
Disciplina sperimentale e verifiche temporali
La disciplina introdotta per gli articoli 29, 31, 33 e 34 della l.r. 33/2009 è dichiarata sperimentale per cinque anni. Al termine del periodo, la Regione, in collaborazione con il Ministero della Salute e con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, valuta i risultati della sperimentazione.
È inoltre prevista una prima verifica al termine del primo triennio di sperimentazione per individuare eventuali interventi correttivi, anche in collaborazione con il Ministero della Salute. La Corte costituzionale, con sentenza n. 249/2018, ha segnalato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevedeva tale prima verifica.
Copertura finanziaria
Le spese per le attività assistenziali e formative disciplinate dal Titolo III della l.r. 33/2009, come modificato dalla legge, sono coperte, nei limiti della sostenibilità della spesa e con successivi provvedimenti della Giunta regionale, mediante le risorse della missione 13 “Tutela della salute”, programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, titolo 1 “Spese correnti” del bilancio 2017-2019.
Ambito territoriale e attualità della disciplina
La legge ha efficacia esclusivamente per il territorio della Regione Lombardia e disciplina rapporti con le Università lombarde sedi di facoltà di medicina e chirurgia. Si tratta di un intervento con forte connotazione organizzativa e sperimentale, collegato a un periodo determinato di applicazione e a verifiche intermedie e finali.
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